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Ad occuparsi di questo settore č
l'avvocato Aldo Areddu che giā collabora con il nostro portale e la nostra Associazione con grande profitto per tutti noi.


Rosaria Roberta Buscia



La sentenza

Anche l'auto a leasing č sequestrabile (in vista della confisca)

Con sentenza depositata il 18 marzo 2010, n. 10688 la Corte Suprema di cassazione (sezione quarta penale) afferma la legittimitā, in tema di guida in stato di ebbrezza, del sequestro preventivo (finalizzato alla confisca) di un veicolo di cui il conducente disponga in forza di contratto di leasing.

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I Giudici di legittimitā erano stati investiti dal ricorso presentato dall'interessato avverso il rigetto della richiesta di riesame della misura cautelare che era stata disposta dal GIP presso il Tribunale di Fermo in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, previsto e punito dall'art. 186, secondo comma C.d.S. .

La predetta istanza veniva incentrata sull'asserita non confiscabilitā del veicolo, fondata - secondo il difensore dell'indagato - sulla tesi per cui la sussistenza di un contratto di leasing con un terzo escluderebbe l'appartenenza della vettura in capo all'indagato stesso, con conseguente impossibilitā di procedere al sequestro preventivo.

La Corte di cassazione conferma quanto giā affermato dal Tribunale che - come detto - aveva puntualizzato la piena legittimitā della misura cautelare.

Il ragionamento seguito č in sintesi il seguente: "appartenenza" - secondo i supremi giudici di Piazza Cavour - non significa astratta proprietā di una cosa, ma sostanzialmente diritto di goderne e disporne. Diritto che sorge anche con il leasing.

D'altronde, in un recente precedente era stata esclusa l'"appartenenza a persona estranea al reato" nel caso di veicolo intestato a terzi ma per il quale precisi elementi di fatto facevano - nonostante tale formale intestazione - ritenere tale diversa titolaritā come del tutto fittizia (laddove cioč la reale disponibilitā dello stesso risultava invece capo all'indagato): sezione seconda penale, 10 giugno - 16 luglio 2009, n. 29495.

Ad ulteriore conferma della necessitā di far prevalere la "sostanza" dell'utilizzo rispetto alla "forma" della mera titolaritā sta, nella specie, la circostanza - riferita dal ricorrente in sede di udienza pubblica - che nel frattempo il contratto era stato risolto e che l'auto era tornata nella piena disponibilitā della societā di leasing. A questo punto, si rileva, viene addirittura meno per il ricorrente l'interesse ad ottenere l'annullamento della misura, essendo la liberā del veicolo ormai interesse piuttosto della societā di leasing (quale "soggetto estraneo al reato" commesso dall'utilizzatore).


Avv. Aldo Areddu
aldo.areddu@legaleabp.it


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