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MOBBING NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: COS'E' E COME SI RISARCISCE IL LAVORATORE "PERSEGUITATO"
Un'interessante pronuncia del Tar Lombardia si affaccia nel delicato, quanto sempre attuale tema dei maltrattamenti sul luogo di lavoro.
Con sentenza 11 agosto 2009, n. 4581, i giudici amministrativi, prendendo in considerazione il caso di un docente universitario cui era stato negato per dieci anni il posto che gli spettava (ed al quale erano state costantemente preferite invece professionalità inadeguate), si soffermano sul concetto ed i confini applicativi del cd. mobbing, con puntualizzazioni assai rilevanti e destinate a creare utile "precedente" in materia.
Nel concetto giuridico di "mobbing" -
La sussistenza di una simile situazione deve essere desunta -
E ancora. Tratto strutturante del "mobbing" è la sussistenza di una condotta volutamente prevaricatoria da parte del datore di lavoro, volta a emarginare od estromettere il lavoratore dalla struttura organizzativa. La conseguenza è che l'onere della prova della condotta mobizzante è del lavoratore, che dovrà adeguatamente rappresentare, con una prospettazione dettagliata, i singoli comportamenti e/o atti che rivelino l'asserito intento persecutorio diretto a emarginare il dipendente, non essendo sufficienti mere posizioni divergenti e/o conflittuali, fisiologiche allo svolgimento di un rapporto lavorativo.
Infine, quanto al danno, il Tribunale ricorre all'esperto terzo, il quale deve accertare la specifica patologia sofferta, nonché dell'eventuale percentuale e grado di invalidità temporanea o permanente derivante da tale patologia, provvedendo, poi, a tradurla in equivalente pecuniario sulla base delle tabelle abitualmente utilizzate.