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Norme sull'afflusso degli autoveicoli sulle isole minori
Come ogni diritto sancito dalla Costituzione anche quello della libertà di circolazione può essere limitato per legge, cioè va fatta di necessità virtù, per salvaguardare le condizioni ambientali, la salute pubblica o la pubblica sicurezza e tali limitazioni sono previste dal nuovo Codice della strada (D.L.vo 285/1992) nell’art. 8 dal titolo “Limitazioni per le piccole isole”, mentre, anteriormente, la materia era regolata dalla legge 20.6.66 n. 599.
Nelle piccole isole le limitazioni sono più che necessarie, in virtù del fatto che un eccessivo numero di veicoli si riversano in un'area piuttosto ristretta (limiti dimensionali) e non capace di contenerli (viabilità ridotta), e tendono se non a risolvere, quanto meno a mitigare, il danno che potrebbe essere arrecato all’ambiente di alcune località, quali le piccole (vedremo le caratteristiche) isole, che nel periodo estivo, ma per qualcuna anche in altri periodi, subirebbero un vero e proprio assalto ed è chiaro che l’assalto se avviene, da parte di molte persone (troppe in questo caso) con troppi veicoli, deve essere limitato, salvaguardando, anche, il settore del turismo, ma in certo qual modo, nell’interesse del turista stesso.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sente le regioni, i comuni, gli Uffici Territoriali del Governo e le APT, interessati che sono tenuti ad inviare una certificazione relativa:
A completamento dell’istruttoria, che deve pervenire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro tre mesi dall'operatività del divieto, il Ministro vieta l'afflusso e la circolazione dei veicoli nei mesi di più intenso movimento turistico, fermo restando che non possono non esservi delle eccezioni, quali, in linea generale:
Queste, comunque rappresentano le linee basi sulle quali si baseranno, poi, i singoli decreti, che, negli anni passati, hanno interessato le seguenti isole:
1- Capri e Anacapri (NA), 2) - Eolie (Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli e Vulcano (ME), 3 – Favignana (TP), 4 - Giglio e Giannutri (GR), 5 - Ischia (NA), 6 – Lampedusa (AG),. 7 - Ponza (NA), 8 - Procida (NA), 9 - Tremiti (FG), 10 - Ustica (PA).
E’ evidente che i turisti che intendano effettuare le vacanze (più o meno lunghe) in queste località devono informarsi preventivamente sulle possibilità di afflusso e circolazione con i propri veicoli, tenendo conto anche con quali tipi di veicoli intendono affluire e circolare perché, a parte le diversità delle date dei divieti, anche per i veicoli i divieti stessi sono diversificati. Del resto, nonostante sia richiesta una tempistica, possiamo dire, adeguata, per la presentazione della certificazione da parte di regioni, comuni, uffici territoriali del Governo e APT, i decreti sono resi noti sempre nell’imminenza della data in cui i divieti sono esecutivi. Non resta, tutto sommato, che rifarsi al decreto dell’anno precedente, o informarsi presso i singoli comuni sulla eventualità di nuove restrizioni dagli stessi avanzate.
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I decreti terminano ricordando che:
I decreti vengono, per lo più, pubblicati con notevole ritardo e, comunque, nell’imminenza delle date di inizio delle limitazioni
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