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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 dicembre 2008

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione
stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2009 nei giorni festivi
e particolari, per veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato
con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
Viste le relative disposizioni attuative contenute nel Regolamento
di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, e successive modificazioni;
Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori
condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di
maggiore intensita' della stessa, si rende necessario limitare la
circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi
di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t;
Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario
limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti
a trasporti eccezionali nonche' dei veicoli che trasportano merci
pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del nuovo codice
della strada;
Decreta:


Art. 1.



1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati,
ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di
massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni
festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2009 di seguito
elencati:
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo,
aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8,00 alle ore
22,00;
b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e
settembre, dalle ore 7,00 alle ore 24,00;
c) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;
d) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
e) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 10 aprile;
f) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 11 aprile;
g) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 13 aprile ;
h) dalle ore 8,00 alle ore 14,00 del 14 aprile;
i) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 24 aprile;
j) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
k) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 30 aprile;
l) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;
m) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 30 maggio;
n) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 2 giugno;
o) dalle ore 14,00 alle ore 24,00 del 27 giugno;
p) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 4 luglio;
q) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 11 luglio;
r) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 18 luglio;
s) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 25 luglio;
t) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 31 luglio;
u) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 1° agosto;
v) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 7 agosto;
w)dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 8 agosto:
x) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 14 agosto;
y) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 15 agosto;
z) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 22 agosto;
aa) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 29 agosto;
bb) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 ottobre;
cc) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 5 dicembre;
dd) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 dell'8 dicembre;
ee) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 24 dicembre;
ff) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
gg) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.
2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un
semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il
limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito
unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in
cui questi ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello
stesso, come risultante dalla carta di circolazione.



Art. 2.



1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti
di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario
di inizio del divieto e' posticipato di ore quattro. Limitatamente ai
veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente e' consentito,
qualora il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle norme
del regolamento CE n. 561/2006 - cada in coincidenza del posticipo di
cui al presente comma, di usufruire - con decorrenza dal termine del
periodo di riposo - di un posticipo di ore quattro.
2. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea
documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di
termine del divieto e' anticipato di ore due; per i veicoli diretti
in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la
destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto e'
anticipato di ore quattro.
3. Tale anticipazione e' estesa a ore quattro anche per i veicoli
diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati
in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi
alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta
Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals
intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento,
agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo,
e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione
si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unita' di carico
vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli
stessi interporti, terminals intermodali ed aereoporti, all'estero,
nonche' ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli
interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno.
Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine
di spedizione) attestante la destinazione delle merci. Analoga
anticipazione e' accordata ai veicoli impiegati in trasporti
combinati strada-rotaia o strada-mare, che rientrano nel campo di
applicazione dell'art. 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166
(combinato ferroviario) o dell'art. 3, comma 2-ter, della legge 22
novembre 2002, n. 265 (combinato marittimo), purche' muniti di idonea
documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di
prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per
l'imbarco.
4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla
rimanente parte del territorio nazionale, purche' muniti di idonea
documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio
del divieto e' posticipato di ore quattro. Al fine di favorire
l'intermodalita' del trasporto, la stessa deroga oraria e' accordata
ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente
parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad
eccezione di quello proveniente dalla Calabria attraverso i porti di
Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purche' muniti di idonea
documentazione attestante l'origine del viaggio.
5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti
dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente
parte del territorio nazionale, per i veicoli che circolano in
Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale
che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti
alla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San
Giovanni, e per i veicoli impiegati in trasporti combinati
strada-mare diretti all'estero, che utilizzano le tratte marittime di
cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 31 gennaio
2007, e successive modifiche, che rientrano nel campo di applicazione
dell'art. 3, comma 2-ter, della legge 22 novembre 2002, n. 265
(combinato marittimo); purche' muniti di idonea documentazione
attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione
(prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco, il
divieto di cui all'art.1 non trova applicazione.
6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle
difficolta' di circolazione in presenza dei cantieri per
l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonche' di
quelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e per la
Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni,
per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purche' muniti di
idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del
viaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore 2 e
l'orario di termine del divieto e' anticipato di 2 ore.
7. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli
provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Citta' del
Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli
provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.



Art. 3.



1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i
veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se
circolano scarichi:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di
emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine
occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per comprovate
necessita' di servizio, e delle Forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per
motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura
«Servizio Nettezza Urbana» nonche' quelli che, per conto delle
amministrazioni comunali, effettuano il servizio «smaltimento
rifiuti», purche' muniti di apposita documentazione rilasciata
dall'amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste
italiane S.p.A., purche' contrassegnati con l'emblema «PT» o con
l'emblema «Poste Italiane», nonche' quelli di supporto, purche'
muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione
delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonche' quelli adibiti
ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261, in virtu' di licenze e autorizzazioni rilasciate dal
Ministero delle Comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e
comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o
gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a
gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi
od effettuate nelle quarantotto ore;
i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli
aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di
aeromobili;
l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi
indispensabili destinati alla marina mercantile, purche' muniti di
idonea documentazione;
m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
m 1) giornali, quotidiani e periodici;
m 2) prodotti per uso medico;
m 3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi
alimentari, purche', in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino
latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli
devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle
dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in
nero la lettera «d)» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in
modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade
non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per
uso domestico;
p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime
ATP;
r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi
freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati
alla macellazione o provenienti dall'estero, nonche' i sottoprodotti
derivati dalla macellazione degli stessi, pulcini destinati
all'allevamento, latticini freschi, derivati del latte freschi e semi
vitali. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di
colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza,
con impressa in nero la lettera «d)» minuscola di altezza pari a 0,20
m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul
retro.
2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresi':
a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di
revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purche' il veicolo
sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso piu'
breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di
svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso
tratti autostradali;
b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede
dell'impresa intestataria degli stessi, purche' tali veicoli non si
trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere
dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti
autostradali;
c) per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro
presso la sede dell'impresa intestataria del veicolo, limitatamente
ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all'art. 2,
comma 3, ultimo periodo.



Art. 4.



1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purche' muniti di
autorizzazione prefettizia:
a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli di
cui all'art. 3, lettera r), che, per la loro intrinseca natura o per
fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido
deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento
dai luoghi di' produzione a quelli di deposito o vendita, nonche' i
veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti
destinati all'alimentazione degli animali;
b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine
agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade
comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e
comprovata necessita' ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per
esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a
condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni
eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e
quantitativamente definite.
2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla
circolazione in deroga, devono altresi' essere muniti di cartelli
indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40
m di altezza, con impressa in nero la lettera «a)» minuscola di
altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle
fiancate e sul retro.



Art. 5.



1. Per i veicoli di cui al punto a), del comma 1, dell'art. 4, le
richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere
inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di
poter circolare, di norma alla Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo della provincia di partenza, che, accertata la reale
rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a), del
comma 1, dell'art. 4, ove non sussistano motivazioni contrarie,
rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:
a) l'arco temporale di validita', non superiore a sei mesi;
b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono
essere indicate le targhe di piu' veicoli se connessi alla stessa
necessita';
c) le localita' di partenza e di arrivo, nonche' i percorsi
consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione
investe solo l'ambito di una provincia puo' essere indicata l'area
territoriale ove e' consentita la circolazione, specificando le
eventuali strade sulle quali permanga il divieto;
d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali e'
consentita la circolazione;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo
per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul
veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le
caratteristiche e modalita' gia' specificate all'art. 4, comma 2.
2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b), del
comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in
deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data
in cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo della provincia interessata che rilascia il
provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:
a) l'arco temporale di validita', corrispondente alla durata della
campagna di produzione agricola che in casi particolari puo' essere
esteso all'intero anno solare;
b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di
veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di
tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;
c) l'area territoriale ove e' consentita la circolazione
specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.
3. Per le autorizzazioni di cui al punto a), del comma 1, dell'art.
4, nel caso in cui sia comprovata la continuita' dell'esigenza di
effettuare, da parte dello stesso soggetto, piu' viaggi in regime di
deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, e'
ammessa la facolta', da parte della Prefettura - Ufficio territoriale
del Governo, di rinnovare, anche piu' di una volta ed in ogni caso
non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa,
mediante l'apposizione di un visto di convalida, a seguito di
richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.



Art. 6.



1. Per i veicoli di cui al punto c), del comma 1, dell'art. 4, le
richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere
inoltrate, in tempo utile, di norma alla Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo della provincia di partenza, che, valutate
le necessita' e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni
locali e generali della circolazione, puo' rilasciare il
provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:
a) il giorno di validita'; l'estensione a piu' giorni e' ammessa
solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;
b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a piu' targhe e'
ammessa solo in relazione alla necessita' di suddividere il trasporto
in piu' parti;
c) le localita' di partenza e di arrivo, nonche' il percorso
consentito in base alle situazioni di traffico;
d) il prodotto oggetto del trasporto;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo
per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere
fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalita'
gia' specificate all'art. 4, comma 2.
2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, punto c),
relative ai veicoli da impiegarsi per esigenze legate a cicli
continui di produzione, la Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo competente, dovra' esaminare e valutare l'indispensabilita'
della richiesta, sulla base di specifica documentazione che comprovi
la necessita', da parte dell'azienda di produzione, per motivi
contingenti, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche nei
giorni festivi. Per le medesime autorizzazioni, limitatamente ai
veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai
veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso
in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza di
effettuare piu' viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia
dei prodotti trasportati, le Prefetture - Uffici territoriali del
Governo, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano
un'unica autorizzazione di validita' temporale non superiore a
quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni
giornata in cui e' ammessa la circolazione in deroga, la targa dei
veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali
prescrizioni. Nel caso di veicoli adibiti al trasporto di
attrezzature per spettacoli dal vivo l'autorizzazione puo' essere
rilasciata anche dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
nel cui territorio di competenza si svolge lo spettacolo, previo
benestare della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo nel cui
territorio di competenza ha inizio il viaggio.



Art. 7.



1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4,
puo' essere rilasciata anche dalla Prefettura - Ufficio territoriale
del Governo nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che
esegue il trasporto o che e' comunque interessata all'esecuzione del
trasporto. In tal caso la Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo nel cui territorio di' competenza ha inizio il viaggio che
viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio
preventivo benestare.
2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di
autorizzazione alla circolazione puo' essere presentata alla
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di
confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal
committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di
servizi a cio' delegata dagli interessati. In tali casi, per la
concessione delle autorizzazioni i signori prefetti dovranno tenere
conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e
indifferibilita' del trasporto, anche della distanza della localita'
di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso
le localita' di confine.
3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i
signori prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle
autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c), anche
delle difficolta' derivanti dalla specifica posizione geografica
della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni
di traghettamento.
4. Durante i periodi di divieto i prefetti nel cui territorio
ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i
veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la
sosta o autoporti, siti in prossimita' della frontiera.



Art. 8.



1. Il calendario di cui all'art. 1 non si applica per i veicoli
eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di
emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine
occorrenti (Vigili del fuoco, protezione civile, ecc.);
b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle Forze
di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per
motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura
«Servizio nettezza urbana» nonche' quelli che per conto delle
amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti»
purche' muniti di apposita documentazione rilasciata
dall'amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste
Italiane S.p.a., purche' contrassegnati con l'emblema «PT» o con
l'emblema «Poste Italiane», nonche' quelli di supporto, purche'
muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione
delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonche' quelli adibiti
ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261, in virtu' di licenze e autorizzazioni rilasciate dal
Ministero delle comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e
comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o
gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete
stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 461.



Art. 9.



1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1
della classifica di cui all'art. 168, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e'
vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima
del veicolo, oltreche' nei giorni di calendario indicati all'art. 1,
dal 1° giugno al 20 settembre compresi, dalle ore 18,00 di ogni
venerdi' alle ore 24,00 della domenica successiva.
2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie
alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali
rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al
regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773,
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto
di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi
temporali richiesti, previa verifica di compatibilita' con le
esigenze della sicurezza della circolazione stradale.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresi' essere
rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessita' ed
urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le
quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in
modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica
documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a
ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni
potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali
interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai
comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni
che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della
circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno
indicati gli itinerari, gli orari e le modalita' che gli stessi
prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle
esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione
stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si
ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare
turistico nella zona interessata dalla deroga.



Art. 10.



1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono
estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso
in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo
lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi
nel corso della stessa giornata lavorativa.



Art. 11.



1. Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo attueranno, ai
sensi dell'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato
con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e
provvederanno a darne conoscenza alle amministrazioni regionali,
provinciali e comunali, nonche' ad ogni altro ente od associazione
interessati.
2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le Prefetture -
Uffici territoriali del Governo comunicano, con cadenza semestrale,
ai Ministeri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, i
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del presente decreto.
3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni del presente decreto, sara' verificata, avvalendosi
anche della Consulta generale per l'autotrasporto, la possibilita' di
apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare il
raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza stradale con
l'esigenza di garantire la circolazione di veicoli adibiti a
specifici trasporti o per fronteggiare eventuali situazioni di
emergenza.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2008
Il Ministro : Matteoli

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2008
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 9, foglio n. 288



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