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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 24 settembre 2008
Modalita' operative per l'erogazione di contributi a sostegno delle
imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi da destinare
all'acquisizione di mezzi pesanti di ultima generazione.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007), che, al fine di agevolare il processo di
riforma del settore dell'autotrasporto delle merci, favorire la
tutela dell'ambiente e promuovere l'innalzamento degli standard di
sicurezza del trasporto stradale, ha incrementato di 186 milioni di
euro il «Fondo per le misure di accompagnamento della riforma
dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica"»
istituito nello stato di previsione del Ministero dei trasporti
dall'art. 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
ridenominato «Fondo per il proseguimento degli interventi a favore
dell'autotrasporto merci"»;
Visto l'art. 1, comma 919, della citata legge 27 dicembre 2006, n.
296, che, a valere sul Fondo di cui sopra, destina 70 milioni di euro
all'erogazione di contributi alle imprese di autotrasporto di merci
per l'acquisto di veicoli di ultima generazione, aventi peso
complessivo pari o superiore a 11,5 tonnellate, che soddisfino la
norma d'inquinamento euro V in anticipo rispetto alla data in cui la
stessa diverra' obbligatoria;
Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, recante le modalita' di
erogazione del Fondo per il proseguimento degli interventi a favore
dell'autotrasporto, per l'acquisto di veicoli di ultima generazione,
a norma dell'art. 1, comma 919, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2008;
Visti l'art. 2, comma 4, e l'art. 4, commi 1 e 2, del citato
regolamento, ai sensi dei quali, con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
regolamento stesso, sono definite le modalita' operative per
l'erogazione delle risorse, nonche' termini, modalita' e modelli
delle istanze per accedere ai contributi, ed e' istituita la
Commissione per la valutazione delle istanze presentate;
Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, e, in
particolare, il regolamento (CE) n. 659 del 22 marzo 1999, del
Consiglio, recante modalita' di applicazione dell'art. 93 del
Trattato CE;
Vista la direttiva 2005/55/CE del Parlamento e del Consiglio
europeo del 28 settembre 2005 concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere
contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti
dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di
veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai
motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas
di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli;
Visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a
motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali
leggeri (euro 5 ed euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla
riparazione e la manutenzione del veicolo;
Vista la decisione n. 6895 del 15 gennaio 2008, con la quale la
Commissione europea dichiara il regime d'aiuto di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, compatibile con
l'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato istitutivo delle
Comunita' europee;
Visto il decreto-
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244»;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto reca la disciplina delle modalita' operative
per l'erogazione dei contributi a sostegno delle imprese di
autotrasporto di merci per l'acquisizione, anche mediante locazione
finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto
di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5
tonnellate, che siano conformi alla norma euro 5, ai sensi dell'art.
2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273.
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intendono:
a) per veicoli industriali pesanti, gli automezzi o le
combinazioni di automezzi adibiti esclusivamente al trasporto di
merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate;
b) per veicoli industriali pesanti ad emissioni particolarmente
basse, gli automezzi azionati da un tipo di motore che rispetti
valori limite per i gas di scarico, piu' severi di quelli prescritti
per legge;
c) per valori soglia euro 5, i valori massimi per le emissioni di
sostanze inquinanti da parte dei motori dei veicoli industriali
pesanti, stabiliti nella Sezione 6.2.1, dell'Allegato 1 della
direttiva 1999/96/CE del Parlamento e Consiglio europeo del
13 dicembre 1999, cosi' come rettificata dalla direttiva 2005/55/CE
del Parlamento e del Consiglio europeo del 28 settembre 2005.
Art. 2.
Termini di proposizione delle domande e requisiti
1. Sono finanziabili gli acquisti, anche mediante locazione
finanziaria, di veicoli industriali pesanti, ad emissioni
particolarmente basse, effettuati a partire dal 1° gennaio 2007, e
fino al 31 dicembre 2008. In entrambi i casi, la concessione del
contributo e' subordinata alla dimostrazione che la data
d'immatricolazione sia compresa fra il 1° gennaio 2007 ed il
31 dicembre 2008. A tal fine, gli aspiranti al beneficio sono tenuti
a presentare copia del contratto d'acquisto o di locazione
finanziaria, nonche' copia della carta di circolazione
dell'automezzo, rilasciata dal competente Ufficio motorizzazione
civile, comprovante anche la categoria di emissioni inquinanti.
2. Le domande per accedere ai contributi di cui al presente decreto
devono essere redatte, a pena di nullita', utilizzando la modulistica
che si allega, come parte integrante, al decreto medesimo (all. 1) e
devono essere inviate, corredate della prescritta documentazione,
relativamente agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2007,
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, e,
relativamente agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2008,
entro il termine perentorio del 31 gennaio 2009. Le domande devono
essere trasmesse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento dei trasporti terrestri, e per il trasporto intermodale
-
36 -
timbro apposto dall'ufficio postale accettante fa fede circa il
rispetto dei termini di cui al periodo precedente.
3. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di merci
aventi sede principale o secondaria in Italia, iscritte all'Albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonche'
le strutture societarie, sempre che siano iscritte nell'apposita
sezione del predetto Albo, risultanti dall'aggregazione di dette
imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del
libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-
domande devono comunque contenere, a pena di esclusione dai benefici,
i seguenti elementi:
a. ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
b. sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
c. legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di
imprese;
d. codice fiscale;
e. indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del
raggruppamento di imprese;
f. firma del legale rappresentante dell'impresa o del
raggruppamento di imprese;
g. numero d'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori
in conto terzi;
h. iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato.
4. Nelle domande, i soggetti richiedenti il beneficio devono
indicare il numero degli automezzi pesanti acquisiti, comprovato da
idonea fattura, le caratteristiche tecniche quali risultano dalle
relative carte di circolazione, ed in particolare l'appartenenza alla
classe di emissioni euro 5 o superiore, la data d'immatricolazione,
l'omologazione, il numero del telaio, la massa massima a pieno
carico.
5. Gli aspiranti ai contributi devono altresi' indicare se
intendono avvalersi delle maggiorazioni previste dall'art. 2, commi 2
e 3, del regolamento adottato con il decreto del Presidente della
Repubblica n. 273/2007, in caso di piccole o medie imprese,
conformemente a quanto previsto dalla disciplina comunitaria degli
aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, e delle maggiorazioni
previste a favore delle imprese ubicate nelle regioni assistite di
cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato UE.
6. La Commissione di cui all'art. 4, comma 2, del citato
regolamento provvede all'istruttoria delle domande presentate entro i
termini temporali di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto,
e, qualora sussistano i requisiti previsti dalla legge, inserisce le
imprese potenziali beneficiarie dei contributi in apposito elenco,
dandone comunicazione alla Direzione generale per il trasporto
stradale, che provvede ad informare le imprese stesse, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento. Tale comunicazione e' dovuta
anche in caso di non accoglimento della domanda da parte della
Commissione.
Art. 3.
Erogazione dei contributi
1. Ove, al termine degli adempimenti istruttori, l'entita' delle
risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le
istanze giudicate ammissibili, al fine di garantire il rispetto del
limite di spesa complessivo di 70 milioni di euro, il contributo da
erogarsi sara' proporzionalmente ridotto fra tutte le imprese aventi
diritto.
2. I contributi saranno erogati in due fasi, la prima a favore dei
soggetti che hanno avanzato istanza per le acquisizioni effettuate
nell'anno 2007, e la seconda a favore di coloro che hanno presentato
istanza per le acquisizioni effettuate nell'anno 2008.
Art. 4.
Commissione per la valutazione delle domande
1. E' istituita una Commissione ministeriale con il compito di
valutare le istanze presentate ai sensi dell'art. 2 del presente
decreto.
2. La Commissione e' composta dal Presidente, individuato tra i
dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per i
trasporti terrestri e per il trasporto intermodale, e due componenti,
individuati tra il personale appartenente alla carriera direttiva, in
servizio presso il medesimo Dipartimento.
3. Con successivo decreto del capo del Dipartimento dei trasporti
terrestri e del trasporto intermodale, sono nominati i componenti
della Commissione di cui al comma precedente.
Art. 5.
Divieto di cumulo
1. Le imprese che, nel periodo di vigenza della presente misura
d'aiuto, hanno gia' beneficiato o beneficiano di contributi di
importo pari o superiore per l'acquisizione di veicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci, conformi alla norma euro 5, non
potranno fruire dei contributi di cui al presente decreto. A tal
fine, i soggetti che intendano beneficiare di tali contributi, devono
produrre apposita dichiarazione nel modello di domanda allegato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 settembre 2008.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Matteoli
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Allegato 1
Allegato 2