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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 settembre 2008


Modalita'  operative  per l'erogazione di contributi a sostegno delle
imprese  di  autotrasporto  di  merci per conto di terzi da destinare
all'acquisizione di mezzi pesanti di ultima generazione.


                 IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  E DEI TRASPORTI

                          di concerto con

                     IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  E DELLE FINANZE


 Visto  l'art.  1,  comma 918,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge  finanziaria  2007),  che, al fine di agevolare il processo di
riforma  del  settore  dell'autotrasporto  delle  merci,  favorire la
tutela  dell'ambiente  e  promuovere l'innalzamento degli standard di
sicurezza  del  trasporto stradale, ha incrementato di 186 milioni di
euro  il  «Fondo  per  le  misure  di  accompagnamento  della riforma
dell'autotrasporto  di  merci  e  per  lo  sviluppo della logistica"»
istituito  nello  stato  di  previsione  del  Ministero dei trasporti
dall'art.  1,  comma 108,  della  legge  23 dicembre  2005, n. 266, e
ridenominato  «Fondo  per  il proseguimento degli interventi a favore
dell'autotrasporto merci"»;
 Visto  l'art. 1, comma 919, della citata legge 27 dicembre 2006, n.
296, che, a valere sul Fondo di cui sopra, destina 70 milioni di euro
all'erogazione  di  contributi alle imprese di autotrasporto di merci
per   l'acquisto  di  veicoli  di  ultima  generazione,  aventi  peso
complessivo  pari  o  superiore  a 11,5 tonnellate, che soddisfino la
norma  d'inquinamento euro V in anticipo rispetto alla data in cui la
stessa diverra' obbligatoria;
 Visto  il  regolamento  adottato  con  decreto del Presidente della
Repubblica   29 dicembre  2007,  n.  273,  recante  le  modalita'  di
erogazione  del  Fondo per il proseguimento degli interventi a favore
dell'autotrasporto,  per l'acquisto di veicoli di ultima generazione,
a norma dell'art. 1, comma 919, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2008;
 Visti  l'art.  2,  comma 4,  e  l'art.  4,  commi 1 e 2, del citato
regolamento,  ai  sensi  dei  quali,  con  decreto  del  Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da  adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
regolamento   stesso,   sono  definite  le  modalita'  operative  per
l'erogazione  delle  risorse,  nonche'  termini,  modalita' e modelli
delle  istanze  per  accedere  ai  contributi,  ed  e'  istituita  la
Commissione per la valutazione delle istanze presentate;
 Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, e, in
particolare,  il  regolamento  (CE)  n.  659  del  22 marzo 1999, del
Consiglio,   recante  modalita'  di  applicazione  dell'art.  93  del
Trattato CE;
 Vista  la  direttiva  2005/55/CE  del  Parlamento  e  del Consiglio
europeo  del  28 settembre  2005  concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere
contro  l'emissione  di  inquinanti gassosi e di particolato prodotti
dai  motori  ad  accensione  spontanea  destinati alla propulsione di
veicoli  e  contro  l'emissione  di  inquinanti  gassosi prodotti dai
motori  ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas
di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli;
 Visto  il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a
motore  riguardo  alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali
leggeri  (euro  5  ed euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla
riparazione e la manutenzione del veicolo;
 Vista  la  decisione  n.  6895 del 15 gennaio 2008, con la quale la
Commissione  europea dichiara il regime d'aiuto di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, compatibile con
l'art.  87,  paragrafo 3,  lettera c),  del Trattato istitutivo delle
Comunita' europee;
 Visto  il  decreto-legge  16 maggio  2008,  n.  85, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   14 luglio   2008,  n.  121,  recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione  dell'art.  1,  commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244»;
                             Decreta:

                              Art. 1.
               Ambito di applicazione e definizioni

 1. Il presente decreto reca la disciplina delle modalita' operative
per   l'erogazione   dei  contributi  a  sostegno  delle  imprese  di
autotrasporto  di  merci per l'acquisizione, anche mediante locazione
finanziaria,  di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto
di  merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5
tonnellate,  che siano conformi alla norma euro 5, ai sensi dell'art.
2,  comma 4,  del  regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273.
 2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intendono:
   a) per   veicoli   industriali   pesanti,   gli  automezzi  o  le
combinazioni  di  automezzi  adibiti  esclusivamente  al trasporto di
merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate;
   b) per  veicoli  industriali pesanti ad emissioni particolarmente
basse,  gli  automezzi  azionati  da  un  tipo di motore che rispetti
valori  limite per i gas di scarico, piu' severi di quelli prescritti
per legge;
   c) per valori soglia euro 5, i valori massimi per le emissioni di
sostanze  inquinanti  da  parte  dei  motori  dei veicoli industriali
pesanti,   stabiliti  nella  Sezione  6.2.1,  dell'Allegato  1  della
direttiva   1999/96/CE   del   Parlamento  e  Consiglio  europeo  del
13 dicembre  1999,  cosi' come rettificata dalla direttiva 2005/55/CE
del Parlamento e del Consiglio europeo del 28 settembre 2005.

       
     
                              Art. 2.
         Termini di proposizione delle domande e requisiti

 1.   Sono  finanziabili  gli  acquisti,  anche  mediante  locazione
finanziaria,   di   veicoli   industriali   pesanti,   ad   emissioni
particolarmente  basse,  effettuati  a partire dal 1° gennaio 2007, e
fino  al  31 dicembre  2008.  In  entrambi i casi, la concessione del
contributo   e'   subordinata   alla   dimostrazione   che   la  data
d'immatricolazione   sia  compresa  fra  il  1° gennaio  2007  ed  il
31 dicembre  2008. A tal fine, gli aspiranti al beneficio sono tenuti
a   presentare   copia   del  contratto  d'acquisto  o  di  locazione
finanziaria,    nonche'    copia    della   carta   di   circolazione
dell'automezzo,  rilasciata  dal  competente  Ufficio  motorizzazione
civile, comprovante anche la categoria di emissioni inquinanti.
 2. Le domande per accedere ai contributi di cui al presente decreto
devono essere redatte, a pena di nullita', utilizzando la modulistica
che  si allega, come parte integrante, al decreto medesimo (all. 1) e
devono  essere  inviate,  corredate  della prescritta documentazione,
relativamente  agli  acquisti  effettuati  entro il 31 dicembre 2007,
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale, e,
relativamente  agli  acquisti  effettuati  entro il 31 dicembre 2008,
entro  il  termine  perentorio del 31 gennaio 2009. Le domande devono
essere  trasmesse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento  dei trasporti terrestri, e per il trasporto intermodale
-  Direzione generale per il trasporto stradale, via Giuseppe Caraci,
36  -  00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il
timbro  apposto  dall'ufficio  postale  accettante  fa  fede circa il
rispetto dei termini di cui al periodo precedente.
 3.  Possono  proporre  domanda le imprese di autotrasporto di merci
aventi  sede  principale  o  secondaria  in Italia, iscritte all'Albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonche'
le  strutture  societarie,  sempre  che  siano iscritte nell'apposita
sezione  del  predetto  Albo,  risultanti  dall'aggregazione di dette
imprese,  costituite  a  norma  del libro V, titolo VI, capo I, o del
libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile. Le
domande devono comunque contenere, a pena di esclusione dai benefici,
i seguenti elementi:
   a. ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
   b. sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
   c.  legale  rappresentante  dell'impresa  o del raggruppamento di
imprese;
   d. codice fiscale;
   e.   indirizzo  del  legale  rappresentante  dell'impresa  o  del
raggruppamento di imprese;
   f.   firma   del   legale   rappresentante   dell'impresa  o  del
raggruppamento di imprese;
   g. numero d'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori
in conto terzi;
   h. iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato.
 4.  Nelle  domande,  i  soggetti  richiedenti  il  beneficio devono
indicare  il  numero degli automezzi pesanti acquisiti, comprovato da
idonea  fattura,  le  caratteristiche  tecniche quali risultano dalle
relative carte di circolazione, ed in particolare l'appartenenza alla
classe  di  emissioni euro 5 o superiore, la data d'immatricolazione,
l'omologazione,  il  numero  del  telaio,  la  massa  massima a pieno
carico.
 5.   Gli  aspiranti  ai  contributi  devono  altresi'  indicare  se
intendono avvalersi delle maggiorazioni previste dall'art. 2, commi 2
e  3,  del  regolamento  adottato con il decreto del Presidente della
Repubblica   n.  273/2007,  in  caso  di  piccole  o  medie  imprese,
conformemente  a  quanto  previsto dalla disciplina comunitaria degli
aiuti  di  Stato  per  la tutela dell'ambiente, e delle maggiorazioni
previste  a  favore  delle imprese ubicate nelle regioni assistite di
cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato UE.
 6.   La   Commissione  di  cui  all'art.  4,  comma 2,  del  citato
regolamento provvede all'istruttoria delle domande presentate entro i
termini  temporali  di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto,
e,  qualora sussistano i requisiti previsti dalla legge, inserisce le
imprese  potenziali  beneficiarie  dei contributi in apposito elenco,
dandone  comunicazione  alla  Direzione  generale  per  il  trasporto
stradale,  che  provvede  ad  informare  le  imprese stesse, mediante
raccomandata  con avviso di ricevimento. Tale comunicazione e' dovuta
anche  in  caso  di  non  accoglimento  della  domanda da parte della
Commissione.

       
     
                              Art. 3.
                     Erogazione dei contributi

 1.  Ove,  al  termine degli adempimenti istruttori, l'entita' delle
risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le
istanze  giudicate  ammissibili, al fine di garantire il rispetto del
limite  di  spesa complessivo di 70 milioni di euro, il contributo da
erogarsi  sara' proporzionalmente ridotto fra tutte le imprese aventi
diritto.
 2.  I contributi saranno erogati in due fasi, la prima a favore dei
soggetti  che  hanno  avanzato istanza per le acquisizioni effettuate
nell'anno  2007, e la seconda a favore di coloro che hanno presentato
istanza per le acquisizioni effettuate nell'anno 2008.

       
     
                              Art. 4.
           Commissione per la valutazione delle domande

 1.  E'  istituita  una  Commissione  ministeriale con il compito di
valutare  le  istanze  presentate  ai  sensi dell'art. 2 del presente
decreto.
 2.  La  Commissione  e'  composta dal Presidente, individuato tra i
dirigenti  di  II  fascia  in  servizio  presso il Dipartimento per i
trasporti terrestri e per il trasporto intermodale, e due componenti,
individuati tra il personale appartenente alla carriera direttiva, in
servizio presso il medesimo Dipartimento.
 3.  Con  successivo decreto del capo del Dipartimento dei trasporti
terrestri  e  del  trasporto  intermodale, sono nominati i componenti
della Commissione di cui al comma precedente.

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  Art. 5.
                         Divieto di cumulo

 1.  Le  imprese  che,  nel periodo di vigenza della presente misura
d'aiuto,  hanno  gia'  beneficiato  o  beneficiano  di  contributi di
importo  pari  o  superiore  per  l'acquisizione  di  veicoli pesanti
adibiti  al  trasporto  di  merci,  conformi  alla  norma euro 5, non
potranno  fruire  dei  contributi  di  cui al presente decreto. A tal
fine, i soggetti che intendano beneficiare di tali contributi, devono
produrre apposita dichiarazione nel modello di domanda allegato.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

   Roma, 24 settembre 2008.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
               Matteoli

Il Ministro dell'economia  e delle finanze
               Tremonti

       
     
Allegato 1
Allegato 2

 
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