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AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
COMUNICATO



Regolamento di attuazione dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente i casi di esclusione o di differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dall'Automobile Club d'Italia.(G.U. n. 97 del 24 aprile 2008)

Con deliberazioni adottate dal consiglio generale dell'A.C.I. il 27 ottobre 2004 e il 19 aprile 2005 e' stato emanato il regolamento che disciplina, in attuazione dell'art. 24 della legge n. 241/1990 e degli artt. 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, i casi di esclusione o di differimento del diritto di accesso nei confronti dei documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dall'Automobile Club d'Italia.
L'Automobile Club d'Italia garantisce a chiunque ne abbia un interesse personale e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, con le sole eccezioni di cui al secondo comma del presente articolo, da porre in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni ed imprese.Sono sottratti al diritto di accesso, al di fuori del caso in cui quest'ultimo venga esercitato dallo stesso soggetto che ha formato o esibito l'atto, le seguenti categorie di documenti amministrativi:
a) i progetti di opere o di lavori e gli studi presentati dai partecipanti ad un appalto-concorso indetto dall'ente;
b) i certificati medici contenenti notizie circa lo stato di salute di dipendenti o di terzi, comunque utilizzati dall'ente ai fini dell'espletamento della propria attivita' amministrativa;
c) i documenti amministrativi, formati nei procedimenti selettivi, contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale.Allo scopo di evitare il verificarsi di gravi ostacoli o impedimenti all'esercizio dell'attivita' amministrativa, e' in facolta' dell'Automobile Club d'Italia differire l'accesso delle seguenti categorie di documenti amministrativi:
a) elaborati scritti svolti da candidati nel corso dell'espletamento delle prove di concorsi pubblici o interni indetti dall'ente, fino alla conclusione dei concorsi stessi;
b) offerte presentate da imprese, aziende e societa' nel corso dell'espletamento di procedure ad evidenza pubblica per la fornitura di beni e di servizi fino alla conclusione delle procedure stesse;
c) i verbali redatti nel corso di verifiche ispettive disposte dall'A.C.I., fino alla conclusione delle verifiche stesse;
d) gli atti relativi ai procedimenti di rimborso dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT), gestiti dall'A.C.I. sulla base di convenzioni stipulate con gli enti titolari del tributo, fino all'emanazione del provvedimento conclusivo.
Per l'accesso agli archivi del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), si rinvia alla normativa d'istituto ed alle vigenti tariffe per i diritti e gli emolumenti dovuti al PRA.
L'accesso ai documenti relativi ai procedimenti in materia di tasse automobilistiche, detenuti dall'A.C.I. per effetto di convenzioni stipulate con gli enti titolari del tributo, e' regolato dalle norme statali, regionali e provinciali vigenti in materia.Nell'ipotesi di concorso tra norme riguardanti l'esercizio del diritto di accesso di cui al presente comma, prevale la norma piu' favorevole all'esercizio del diritto medesimo.


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