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Decreto del Ministero della Salute, 24 ottobre 2012
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»;
Viste, in particolare, la tabella I del testo unico che indica le sostanze con forte potere tossicomanigeno e oggetto di abuso e la tabella II del testo unico, suddivisa in cinque sezioni, che indica le sostanze che hanno attività farmacologica e sono pertanto usate in terapia in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso;
Visto il comma 2 dell'art. 14 del testo unico che dispone: «Nelle tabelle I e II sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonchè gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta esplicita eccezione»;
Considerato che la sostanza Metossietamina è un analogo N-
Vista la segnalazione del 14 marzo 2012 con cui il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Sistema Nazionale di Allerta Precoce e Risposta Rapida per le droghe, ha comunicato alcuni casi di intossicazione acuta correlati all'assunzione di Metossietamina e una serie di sequestri della sostanza in questione proveniente dall'Olanda e acquistata via internet;
Visto il parere tecnico-
Considerato che la 4-
Visto il parere tecnico-
Considerato che il CP 47,497 e CP 47,497-
Vista la segnalazione del 30 gennaio 2012 con cui il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Sistema nazionale di allerta precoce e risposta rapida per le droghe, ha comunicato che i cannabinoidi sintetici CP 47,497 e CP 47,497-
Visto il parere tecnico-
Considerato che la 4-
Considerato che il 5,6-
Vista la segnalazione del 27 aprile 2012 con cui il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Sistema Nazionale di Allerta Precoce e Risposta Rapida per le droghe, ha comunicato l'identificazione delle sostanze 4-
Visto il parere tecnico-
Visti i pareri del Consiglio Superiore di Sanità, espressi nella seduta del 10 luglio 2012, favorevoli all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze: Metossietamina, 4-
Visto il parere del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, reso con nota del 26 luglio 2012, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unicodelle sostanze su indicate;
Considerato che tali sostanze risultano ampiamente disponibili attraverso la rete internet e quindi facilmente acquistabili anche nel territorio italiano e rappresentano pertanto un rischio concreto per la salute pubblica;
Ritenuto di dover procedere all'inserimento delle su indicate sostanze nella tabella I del testo unico a tutela della salute pubblica;
Decreta:
1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
Metossietamina, denominazione comune;
2-
MXE, MKET, altra denominazione;
4-
1-
(4-
CP 47,497, denominazione comune;
(2-
CP 47.497-
(2-
Cannabicicloesanolo, altra denominazione;
4 Fluoroamfetamina, denominazione comune;
( (RS)-
(4-
MDAI, denominazione comune;
5,6-
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.