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Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30/6/2009
Approvazione della scheda di trasporto
(G.U. 4/7/2009 n. 153)
Articolo 1
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante:
«Disposizioni per il riassetto normativo di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto»;
Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, recante:
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto»;
Visto l'art. 7-
Visto, in particolare, il comma 3 del citato art. 7-
Decretano:
Articolo 1.
Contenuto scheda trasporto
1. E' approvato il contenuto della scheda di trasporto istituita a norma dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, riportato nel modello allegato al presente decreto, per favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi.
2. La scheda di trasporto puo' essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di cui all'art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ovvero da altra documentazione equivalente, avente il medesimo contenuto del modello di cui al comma 1, ed e' compilata dal committente o da soggetto da esso delegato, ferme restando le responsabilita', in capo al committente medesimo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 214/2008.
Articolo 2
Indicazione proprietario della merce
1. Le indicazioni relative al proprietario della merce, cosi' come definito dall'art. 2 del richiamato decreto legislativo n. 286/2005, devono figurare sulla scheda di trasporto. Nei casi in cui il committente non sia in grado di indicare il proprietario della merce, e' tenuto a specificarlo nell'apposita casella contenuta nel modello allegato, fornendone la motivazione, anche ai fini degli accertamenti da parte degli organi di controllo.
Articolo 3
Documenti equipollenti
1. Costituiscono documenti equipollenti alla scheda di trasporto di cui all'art. 1: la lettera di vettura internazionale CMR, i documenti doganali, il documento di cabotaggio di cui al decreto ministeriale 3 aprile 2009, i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il documento di trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 nonche' ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al presente decreto.
Articolo 4
Trasporti a collettame
1. Sono esentati dalla compilazione della scheda di trasporto i trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti, purche' accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato.
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