prof_patentino01 - IL TUO AMICO VIGILE - Polizia Municipale

Vai ai contenuti

Menu principale:

Edu-Stradale > Sala Professori
Il patentino per il ciclomotore

Il corso organizzato dalla scuola (ci giungono talvolta richieste di delucidazione in ordine all'inadempimento di questo obbligo da parte delle scuole, in questo caso le famiglie interessate dovranno farne formale richiesta all'istituzione scolastica che non potrà sottrarvisi ai sensi dell'art. 116 comma 11bis del Codice della Strada  ) è gratuito. I ragazzi dovranno pagare solo gli importi previsti per bolli e tasse al momento di sostenere l'esame ed il testo idoneo, se non lo posseggono.
Il corso presso le scuole lo possono frequentare i ragazzi che compiranno 14 anni entro l'anno scolastico che si chiude il 31 agosto, e non abbiano compiuto i 18 anni.
Esso è di 13 ore da svolgersi in orario extracurricolare così ripartite:
 4 ore da destinare alle norme di comportamento;
 6 ore da destinare alla segnaletica e altre norme di circolazione;
 2 ore da destinare all'educazione al rispetto della legge;
 1 ore su elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza


L'art. 116 del COdice della Strada al comma 11bis indica anche chi deve svolgere tale docenza: "Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. "


Figura indispensabile per i corsi organizzati dalla scuola è il responsabile del corso, questo dovrà essere individuato all'interno della stessa Istituzione. Potrà essere lo stesso Dirigente scolastico o un suo fiduciario.

Il Responsabile del corso dovrà accertare la presenza degli allievi che verrà annotato in un registro, che dovrà essere corrispondente al modello appositamente istituito dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 giugno 2003 (puoi scaricare un registro già predisposto nella sezione "materiale"), esso dovrà essere conservato dalla scuola.


I ragazzi, al fine di frequentare il corso ed in seguito sostenre l'esame, dovranno compilare un'apposita domanda, anch'essa prevista dalla su indicata norma, (puoi scaricare la richiesta nella sezione "materiale"). Ad essa dovranno essere allegate le attestazioni dei versamenti previsti ed il certificato medico. A questo proposito si ricorda, che dal 1 gennaio 2008 il gertifiicato medico non potrà essere più rilasciato dal medico generico che attesti che abbia i requisiti generici ma dagli stessi medici previsti per la cat. A e che devono attestare il possesso dei requisiti psicofisici previsti per questa patente.

Per chi non riuscirà a superare l'esame, se svolto presso l'istituzione scolastica e comunque per tutti coloro che svolgeranno l'esame presso il Dipartimento Trasporti Terrestri, il Responsabiled del corso dovrà attestare su un apposito modello, anch'esso previsto dalla legge (puoi scaricarlo nella sezione materiale), le ore svolte e la data di fine corso: l'attestato varrà un anno da questa data.

L'esame presso l'istituzione scolastica sarà svolto dal  funzionario del Dipartimento per i trasporti terrestri abilitato ad effettuare esami di idoneità per il conseguimento delle patenti di guida almeno delle categorie A e B, secondo quanto previsto dalla tabella IV-1 allegata al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Sul verbale d'esame il responsabile del corso dovrà anche dichiarare di aver informato i candidati sulla corretta procedura della prova d'esame, secondo le istruzioni previste dall'apposita circolare

Cerca nel sito o nel web
Iscriviti alla newsletter
E-mail
Nome:
App.polizia? quale
Dove

Privacy

 
 
Torna ai contenuti | Torna al menu