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Serie generale -
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DECRETO 19 febbraio 2013 .
Determinazione del prezzo di vendita delle targhe per veicoli a motore e per rimorchi.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l’art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale demanda al Ministro dei Trasporti,
sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, la fissazione del prezzo di vendita delle targhe per i veicoli a motore
e dei rimorchi, comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle
attività previste dall’art. 208, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992;
Visto il decreto-
recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto l’art. 11, comma 7, della legge 29 luglio 2010, n.120, che ha conformato le targhe dei rimorchi alle targhe
posteriori dei veicoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2012, n. 198;
Vista la nota del 17 agosto 2012, protocollo n. 66360, con la quale il Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento del Tesoro, ha comunicato i costi di produzione delle targhe per i rimorchi e per altre tipologie di veicoli a motore;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 dicembre
2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011, con il quale al predetto Sottosegretario di
Stato presso il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stato attribuito il titolo di Vice Ministro;
Ritenuto di dover provvedere alla fissazione del prezzo di vendita delle suddette targhe, secondo i criteri dettati dalle
norme citate in premessa;
Sentito il Ministero dell’economia e delle finanze
Decreta:
Art. 1.
1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, il prezzo di vendita delle targhe per veicoli a motore
e per i rimorchi è fissato nella misura seguente:
SI RIPORTA, IN BASSO, LA TABELLA AGGIORNATA CON LA VARIAZIONE IVA DAL 21 AL 22 PER CENTO
Articolo 2
1. Il versamento del costo di produzione, nonche' della quota di maggiorazione, dovra' essere effettuato cumulativamente sul conto corrente postale n. 121012, intestato alla sezione tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo -