La nuova legislazione penale del codice della strada in tema di guida “alterata” a seguito della l. n. 120 del 2010 - IL TUO AMICO VIGILE - Polizia Municipale

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La nuova legislazione penale del codice della strada in tema di guida "alterata" a seguito della l. n. 120 del 2010

1.   Premessa

Cambia ancora la legislazione penale contenuta nel d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) in tema di guida sotto l'effetto di alcool e di sostanze stupefacenti: la l. 29 luglio 2010, n. 120 (in Gazz. Uff. 29 luglio 2010, n. 175) all'art. 33 modifica parzialmente gli articoli 186 e 187, dedicati rispettivamente alle due fattispecie di divieto, introducendo altresì l'art. 186 bis, relativo all'ipotesi di "guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose".

Ci soffermeremo qui brevemente sulle modifiche apportate in proposito all'apparato sanzionatorio del codice, con particolare riferimento alle sanzioni penali ed agli istituti di diritto processuale penale coinvolti.

 2.   La depenalizzazione della cd. prima fascia e l'inasprimento sanzionatorio della cd. terza fascia

Anzitutto, il legislatore interviene nuovamente - ormai le interpolazioni al codice hanno cadenza annuale! - sulle cd. soglie dello stato di ebbrezza, depenalizzando la prima delle tre (quella con tasso alcolemico superiore a 0.5 grammi per litro e non superiore a 0,8 g/l, regolata dall'art. 186, comma 2, lett. a). Ora, infatti, l'intervenuto accertamento in capo al conducente di un veicolo del superamento del predetto valore minimo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa (da euro 500 ad euro 2.000) in luogo della precedente sanzione penale (fissata nella sola sanzione dell'ammenda da euro 500 ad euro 2000) .
Immutata la disciplina penale della seconda soglia di cui alla lettera b) del comma due (tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l) - ancora prevista, infatti, l'applicazione dell'ammenda da euro 800 ad euro 3200 e dell'arresto fino a sei mesi - risulta invece inasprito il trattamento sanzionatorio per la terza soglia, ossia quella del tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (lett. c). Pur invariata, difatti, la misura dell'ammenda (da euro 1500 ad euro 6000), la pena detentiva viene elevata, nel minimo, a sei mesi (nel testo precedente, il minimo edittale era di tre mesi) .


3.   Segue. Sequestro e confisca

Sempre nell'ambito della lettera c) dell'art. 186, comma due (terza fascia), il testo modificato - quanto al sequestro del veicolo - rinvia tout court all'art. 224 ter, recante il "procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato", non riproducendosi la previsione che consentiva l'affidamento in custodia del veicolo in sequestro al trasgressore (salvo aver commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla stessa lett. c). Procedura, questa, che era estesa espressamente anche all'ipotesi di cui al successivo comma 2 bis, ossia quella in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale.
Peraltro, il menzionato art. 224 ter cui - come detto - si fa rinvio opera, a sua volta, richiamo all'art. 213 (relativo alla misura cautelare del sequestro preordinata alla confisca amministrativa), il quale - non interessato dalla recente riforma - prevede espressamente al comma due che - tra gli altri - il conducente sia nominato custode "con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale".
Dunque, nonostante l'intervenuta omissione, non solo risulterebbe ancora possibile tale affidamento in custodia (anzi, risulterebbe per cosi dire la regola), ma sarebbe pure venuta meno la condizione ostativa in precedenza prevista, surricordata, della "recidiva" ad altre violazioni della lettera c).
Si è parlato in precedenza di confisca.
Ebbene, una delle modifiche introdotte dalla riforma del 2010 è l'espunzione del richiamo in precedenza operato in proposito all'art. 240, comma due, del codice penale: in buona sostanza, il chiarimento che la confisca è una sanzione amministrativa, non una misura di sicurezza. Tale modifica viene incontro al dictum della Corte costituzionale che con la sentenza 4 giugno 2010, n. 196 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2, lett. c) proprio nel punto in cui faceva rinvio a tale disposizione, ritenendo che la confisca prevista nel testo del codice della strada non fosse una misura di sicurezza patrimoniale ma una vera e propria sanzione, stante la sua specifica finalità di repressione dell'illecito. Che si tratti, poi, di sanzione amministrativa - con ciò aderendosi alla recente pronuncia della Sezioni unite della Corte suprema di cassazione 25 febbraio 2010, PG in proc. Caligo - è chiarito nettamente dal surrichiamato art. 224 ter che, come anticipato, qualifica per l'appunto espressamente la confisca del veicolo come sanzione amministrativa accessoria.
La natura di sanzione amministrativa della confisca - evidentemente posta per evitare che il ricorso all'applicazione della pena a richiesta ex art. 444 c.p.p. (patteggiamento) ne precludesse l'applicazione, stante la disapplicazione, nella scelta di tale rito, delle pene accessorie - è comunque compatibile con il sequestro ad essa preordinato. Non si tratterà, infatti, di sequestro preventivo previsto dal codice di procedura penale ma di sequestro ad hoc, regolato ancora una volta dal più volte richiamato art. 224 ter. Esso potrà essere disposto solo dall'autorità amministrativa (art. 224 ter, comma 1) ed avverso il relativo provvedimento potrà farsi soltanto l'opposizione prevista dall'art. 205 del codice della strada (comma 5).           


4.   Stato di ebbrezza che causa un incidente stradale.

La riforma del 2010 interessa anche la previsione del comma 2 bis (dell'art. 186), relativa - come noto - al caso di conducente in stato di ebbrezza che provochi un incidente stradale.
Confermata la previsione che raddoppia le sanzioni di cui al precedente comma 2 (e - come vedremo - quello del successivo art. 186 bis), le novità riguardano invece soltanto l'apparato sanzionatorio di tipo amministrativo: è elevato a 180 giorni il periodo in cui viene disposto il fermo amministrativo (sempre con l'esclusione dall'applicazione nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito) e viene aggiunta - salvo quanto previsto nel precedente comma 2 (sentenza di condanna o di applicazione di pena a richiesta) - un'ulteriore ipotesi di revoca obbligatoria della patente di guida, prevista nel caso in cui il nei confronti del conducente sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (terza fascia).


5.   La "nuova" sanzione (sostitutiva) del lavoro di pubblica utilità.

La "novella" di questi giorni inserisce un nuovo comma 9-bis che introduce, come sanzione sostitutiva di quella ordinaria (in tutti i casi di guida in stato di ebbrezza ad eccezione espressa del caso in cui il conducente provochi un incidente stradale), quella del lavoro di pubblica utilità, ben nota come una delle sanzioni previste dalla legge del rito del giudice di pace penale (art. 54 l. 28 agosto 2000, n. 274).
La misura consiste nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato (specificità di tale misura rispetto alla regola generale prevista nella legge di rito del giudice di pace penale), le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o - anche questa costituisce una peculiarità di tale misura rispetto all'ipotesi base - presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.
Saranno il decreto penale o la sentenza a fissare l'incarico all'ufficio locale di esecuzione penale ovvero agli organi competenti di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Diversamente rispetto alla legge di rito del giudice di pace penale, non è dunque necessaria una richiesta dell'imputato, ma la misura viene applicata di iniziativa del giudice (salvo che l'interessato vi abbia fatto opposizione).     
Il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria, ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità.
In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fisserà una nuova udienza e dichiarerà estinto il reato (anche questa è una specificità rispetto alla regola generale dell'art. 54 della l. 274 cit), disponendo anche la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e la revoca della confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione; il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente.
In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.


6.   La misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali

L'art. 57 della legge di riforma del codice stabilisce che il condannato alla sanzione dell'arresto per uno dei reati di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 può accedere, su richiesta, all'affidamento in prova ai servizi sociali.
La previsione potrà apparire di primo acchitto pleonastica: la normativa generale che regola questa misura (art. 47 della l. n. 354 del 1975 e s.m.i.) fissa un limite edittale largamente superiore alla sanzione prevista per i reati anzidetti e senz'altro ricomprensivo della stessa. L'introduzione di una disciplina ad hoc si spiega semplicemente considerando che il legislatore ha voluto chiarire che i servizi sociali di riferimento sono, nella specie, quelli che "esercitano l'attività nel settore dell'assistenza alle vittime dei sinistri stradali e alle loro famiglie", come saranno predeterminati con decreto del ministero del lavoro, di concerto con il ministero della giustizia.     


7.   Infraventunenni, neopatentati, guidatori professionali: nuovo e specifico regime.

Veniamo ora all'art. 186 bis, introdotto per colpire la mera assunzione, anche al di sotto delle soglie ordinarie, di sostanze alcooliche (si parla infatti semplicemente di "aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste") da parte di determinate categorie di patentati ed in particolare (comma 1):

"   i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
"   i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
"   i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
"   i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

Per tali categorie soggettive, le sanzioni penali previste dall'art. 186, comma due, lett. b) e c) - ossia, seconda e terza fascia - sono aumentate da un terzo alla metà (la sanzione amministrativa oggi prevista per la prima fascia patisce solo l'aumento di un terzo): comma 3.
Inoltre, le eventuali circostanze attenuanti concorrenti con tali aggravanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante (comma 4) .
Infine, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento tecnico per la verifica del tasso alcolemico (rifiuto che resta illecito penale), comunque il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo (sopra evidenziate), aumentate da un terzo alla metà (comma 6).


8.   Le novità in tema di guida sotto l'uso di sostanze stupefacenti.

Restano, infine, da considerare le novità di rilievo penale introdotte nella trama dell'art. 187, relativo alla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.
Si coglie qui anzitutto un deciso inasprimento sanzionatorio: è, infatti, raddoppiato (comma 1, primo periodo) il minimo edittale della pena detentiva, ora portato a sei mesi (risultano raddoppiati anche i limiti della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente).
Viene, poi, introdotta (comma 1, quarto periodo) la speciale circostanza aggravante per i soggetti di cui all'art. 186 bis, citati: per essi le sanzioni penali ed amministrative previste all'art. 187 sono aumentate da un terzo alla metà.       
Sono confermate la previsione che raddoppia le sanzioni in caso di causazione di incidente stradale (comma 1 - bis, primo periodo) e quella che dispone (comma 1 quater) l'aumento dell'ammenda da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Resta altresì illecito penale il rifiuto di sottoporsi all'accertamento tecnico dell'etilometro (comma 8).  
Del tutto conforme al regime già evidenziato per la guida in stato di ebbrezza, infine, è la disciplina della confisca e della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità (comma 8 bis).
Resta, da ultimo, da considerare la novità costituita dal comma 2 bis, il quale dispone che quando gli accertamenti qualititativi non invasivi, anche a attraverso apparecchi portatili, cui la polizia può sottoporre il conducente forniscono esito positivo, ovvero quando si abbia altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli stessi, "nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia".
La novità è costituita dal fatto che questi ultimi accertamenti devono, di regola, essere svolti soltanto dal personale ausiliario delle forze di polizia e non più anche presso le strutture sanitarie ordinarie. Ad esse sarà possibile ricorrervi solo qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia, ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo: in tal caso, gli agenti di polizia stradale, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento, saranno stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto potrà prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.


Aldo Areddu
Avvocato in Roma
www.avvocatoaldoareddu.com
areddu@avvocatoaldoareddu.com


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