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Il patentino per il ciclomotore

Dal 1 luglio 2004 è stato istituito il certificato di idoneità tecnica alla guida del ciclomotore il così detto "patentino" che, fino al 1 ottobre 2005 era previsto solo per i minorenni ma, da questa data, è necessaria per tutti a meno che non sì è in possesso della patente di guida.
Questo documento è necessario per condurre il ciclomotore o il quadriciclo leggero, chiamate minicar o macchinette.
Per conseguirlo è necessario frequentare un corso presso la scuola pubblica o privata oppure presso l'autoscuola.

Chi, dopo aver conseguito il patentino ottiene la patente di guida, dovrà riconsegnarlo.

Se a seguito di un'infrazione viene ritirata la patente di guida non si potrà condurre neanche il ciclomotore a meno che non si sia infranto l'art. 142 comma 9.

Il patentino ha la stessa durata della patente A e potrà essere soggetto a revisione, sospensione o revoca, nel caso in cui vengano meno i requisiti fisici del conducente.


Gli stranieri possono guidare il ciclomotore immatricolato in Italia utilizzando la patente di guida  rilasciata nel loro Paese. Se il ciclomotore è immatricolato nel loro Paese di origine dovranno condurlo con il documento previsto nel loro Paese.


 
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