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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO 30 aprile 2008
Regole tecniche disciplinanti l'accessibilita' agli strumenti
didattici e formativi a favore degli alunni disabili.
IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
e
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»
ed in particolare l'art. 5, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n.
75, recante «Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n.
4, per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici» ed in particolare l'art. 2, comma 2, che prevede
l'emanazione di un apposito decreto del Ministro per l'innovazione e
le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, per dettare le specifiche regole
tecniche che disciplinano l'accessibilita', da parte degli utenti,
agli strumenti didattici e formativi di cui all'art. 5, comma 1,
della legge 9 gennaio 2004, n. 4;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge con
modificazioni del decreto-
e' stato, tra l'altro, istituito il Ministero della pubblica
istruzione (art. 1, comma 7);
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge con
modificazioni del decreto-
e' stato, tra l'altro, istituito il Ministero dell'universita' e
della ricerca (art. 1, comma 8);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
15 giugno 2006, con il quale e' stata conferita al Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, tra l'altro,
la delega in materia di innovazione organizzativa, gestionale e
tecnologica;
Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
Sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA) di cui al decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39 e successive modificazioni;
Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui
alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, CE attuata dalla legge
21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo
23 novembre 2000, n. 427;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni e ambito d'applicazione
1. Ai fini del presente decreto s'intendono per:
a) accessibilita': ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a),
della legge 9 gennaio 2004, n. 4, la capacita' dei sistemi
informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze
tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili,
senza discriminazioni, anche a coloro che a causa di disabilita'
necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
b) tecnologie assistive: ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lettera b), della legge 9 gennaio 2004, n. 4, gli strumenti e le
soluzioni tecniche che permettono alla persona disabile, superando o
riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere ai servizi erogati
dai sistemi informatici;
c) strumenti didattici e formativi: programmi informatici e
documenti in formato elettronico usati nei processi di istruzione e
apprendimento. Sono tali, ad esempio, il software didattico e i
documenti elettronici, ivi compresi i libri di testo, prodotti anche
con programmi applicativi diversi dal software didattico, usati come
strumenti di lavoro nell'attivita' scolastica o essi stessi oggetto
di studio e addestramento;
d) software didattico: programmi applicativi informatici
finalizzati espressamente a supportare gli apprendimenti e
deliberatamente realizzati con tale finalita'. Sono tali, ad esempio,
i programmi basati sull'alternanza spiegazione -
(tutoriali), e quelli basati sullo schema: domanda -
verifica (eserciziari), gli ambienti aperti orientati alla
costruzione autonoma del sapere (in cui si perseguono specifici
obiettivi di apprendimento senza vincolare lo studente con esplicite
richieste), i programmi per effettuare prove o valutazioni, gli
ambienti di simulazione (riproduzioni simulate di fenomeni che
consentono l'interattivita' da parte dello studente), i giochi
educativi (con contenuti di apprendimento offerti in modalita'
gioco), i corsi interattivi di lingua straniera;
e) fruibilita': ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera f), del
decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, la
caratteristica dei servizi di rispondere a criteri di facilita' e
semplicita' d'uso, di efficienza, di rispondenza alle esigenze
dell'utente, di gradevolezza e di soddisfazione nell'uso del
prodotto;
f) stile di paragrafo: nome associato a un insieme di comandi
utilizzati per la composizione grafica del testo secondo un preciso
formato (formattazione) che specifica la funzione di una parte di
testo nella struttura logica dell'intero documento;
g) tecnologie Web, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera oo),
del decreto ministeriale 8 luglio 2005: «insieme degli standard
definiti dall'Organizzazione internazionale per le standardizzazioni
(ISO) e delle raccomandazioni del Consorzio World Wide Web (W3C
Recommendation) finalizzato a veicolare informazioni o erogare
servizi su reti che utilizzano il protocollo HTTP di trasferimento di
un ipertesto (Hyper Text Transfer Protocol), comunemente definite
tecnologie Internet»;
h) interfaccia utente: ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera v),
del decreto ministeriale 8 luglio 2005, programma informatico che
gestisce il rapporto dell'utente da, e verso, un elaboratore in modo
interattivo, realizzato attraverso una rappresentazione basata su
metafore grafiche (interfaccia grafica), oppure attraverso comandi
impartiti in modo testuale (interfaccia testuale).
Art. 2.
Requisiti tecnici
1. Il presente decreto detta le regole tecniche che disciplinano
l'accessibilita' agli strumenti didattici e formativi di cui all'art.
5 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, ai sensi dell'art. 2, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75.
2. Agli strumenti didattici e formativi veicolati attraverso
tecnologie Web si applicano le norme definite nel decreto del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, in
particolare negli allegati «A» e «B» al decreto stesso.
3. I documenti elettronici di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),
ove si tratti dei libri di testo di cui all'art. 5, comma 2 della
legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono forniti su supporto digitale
contenente:
a) la copia del libro di testo in formato elettronico;
b) il relativo programma di lettura, che rispetti i requisiti
dell'allegato D del decreto ministeriale 8 luglio 2005, nell'ultima
versione ufficiale disponibile al momento della fornitura e senza
vincoli onerosi di licenza d'uso;
c) le istruzioni d'uso indicanti, fra l'altro, l'organizzazione
del contenuto del supporto digitale, le modalita' di installazione e
di utilizzo del materiale fornito.
4. La copia del testo di cui al precedente comma 3, punto a), e'
redatta seguendo le linee guida per l'accessibilita' pubblicate e
rese disponibili dal produttore del programma di lettura e
rispettando le «Linee guida editoriali per i libri di testo», di cui
all'allegato «A», che fa parte integrante del presente decreto.
5. Al software didattico si applicano i requisiti di accessibilita'
definiti nell'allegato «D» del citato decreto ministeriale 8 luglio
2005.
6. Per il software didattico espressamente e deliberatamente
realizzato per agevolare e favorire i processi di apprendimento e
integrazione dei soggetti disabili, i requisiti richiamati al
precedente comma 5 sono applicati compatibilmente con le particolari
finalita' educative del software stesso.
7. Ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, il software didattico utilizzato da alunni disabili per
valutazioni formali di profitto nella scuola secondaria di secondo
grado consente tempi piu' lunghi per l'effettuazione delle prove.
8. Il presente decreto ha efficacia a decorrere dall'anno
scolastico 2008-
tempestivo recepimento delle normative internazionali dell'Unione
europea in materia di accessibilita' e delle innovazioni tecnologiche
nel frattempo intervenute.
Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 aprile 2008
Il Ministro per le riforme e l'innovazione
nella pubblica amministrazione
Nicolais
Il Ministro della pubblica istruzione
Fioroni
Il Ministro dell'universita' e della ricerca
Mussi
Allegato A
LINEE GUIDA EDITORIALI PER I LIBRI DI TESTO
Requisito 1.
Enunciato: organizzare e delineare la struttura logica del libro
di testo utilizzando gli stili di paragrafo.
Requisito 2.
Enunciato: preservare le caratteristiche logiche e strutturali
del libro di testo originale nella corrispondente versione
elettronica. Garantire che il corretto ordine di lettura sia
preservato anche quando il testo eventualmente suddiviso in blocchi o
in colonne venga presentato in modo linearizzato.
Requisito 3.
Enunciato: fornire i libri di testo di un sommario navigabile che
permetta il collegamento diretto ai corrispondenti contenuti e
prevedere idonei collegamenti ipertestuali per il ritorno all'indice
o ai contenuti alla fine di ciascuna sezione. Dotare gli elementi
informativi a corredo del testo, tra i quali note e relativi rimandi
e riquadri di approfondimento, di collegamenti ipertestuali espliciti
al punto o all'elemento corrispondente nel testo principale.
Requisito 4.
Enunciato: evitare di utilizzare immagini o altri elementi
grafici per rappresentare contenuti testuali. Dotare le immagini, i
grafici e le tabelle utilizzate a scopo didattico di didascalie
esaurienti che forniscano informazioni equivalenti commisurate alla
funzione esercitata dall'oggetto originale nello specifico contesto.
Collegare esplicitamente le didascalie all'immagine a cui si
riferiscono tramite numerazione sequenziale contestualizzata
all'organizzazione del libro.
Requisito 5.
Enunciato: garantire che i contenuti sottoposti a ingrandimento
siano visualizzati nel rispetto dell'ordine di presentazione
originale ed evitare che per la loro lettura si debba ricorrere alla
barra di scorrimento orizzontale del programma di lettura utilizzato.
Requisito 6.
Enunciato: consentire la esportazione dei contenuti del libro di
testo o di sue parti nel rispetto della normativa sul diritto
d'autore.
Requisito 7.
Enunciato: garantire che il libro di testo non contenga
protezioni o altri vincoli che inibiscano o limitino le funzioni di
gestione del programma di lettura, la personalizzazione della
modalita' di visualizzazione, ivi compresi i colori del testo e dello
sfondo, e l'interfacciamento con le tecnologie assistive.
Allegato B
LINEE GUIDA PER L'ACCESSIBILITA'
E LA FRUIBILITA' DEL SOFTWARE DIDATTICO
DA PARTE DEGLI ALUNNI DISABILI
Premessa.
I requisiti tecnici per l'accessibilita' degli applicativi in
generale sono gia' definiti nel decreto ministeriale M.I.T. 8 luglio
2006, allegato D (Requisiti tecnici di accessibilita' per l'ambiente
operativo, le applicazioni e i prodotti a scaffale).
In aggiunta ai suddetti requisiti, dati gli scopi particolari e
la natura stessa del software didattico e al fine di favorire il
raggiungimento dell'obiettivo di integrazione sul quale e' costituito
il sistema scolastico italiano, si e' reputato opportuno individuare
una serie di fattori aggiuntivi valorizzanti che potessero meglio
descrivere la capacita' del prodotto di adattarsi alle specifiche
esigenze del singolo progetto educativo.
La personalizzazione della didattica, che e' alla base del
processo di integrazione nella nostra scuola, richiede infatti
strumenti flessibili e quindi adattabili alle particolari esigenze di
ciascun alunno affinche' tutti possano partecipare nel modo piu'
significativo possibile alle attivita' della classe, pur con
modalita' ed eventualmente con obiettivi diversi.
Fermo restando dunque il rispetto degli 11 requisiti di
accessibilita' definiti nell'allegato D del decreto ministeriale
citato, si indicano qui di seguito gli ulteriori fattori che e'
opportuno considerare nella progettazione del software didattico.
1 -
Il programma dovra' mantenere i valori impostati, a livello del
sistema operativo, del numero dei colori, del livello di contrasto e
degli attributi del carattere, delle impostazioni del mouse ed e' in
grado di funzionare perfettamente, adeguandosi automaticamente, alle
impostazioni preesistenti. In alternativa prevede un menu di
personalizzazione che consente di impostare manualmente i valori e le
caratteristiche desiderati.
Il software si adattera' dinamicamente alle dimensioni reali
dello schermo, rispettando le scelte dall'utente.
2 -
In tutte le attivita' che prevedono un tempo di esecuzione o di
consultazione e' importante poter regolare la durata predefinita
nonche' disattivare completamente la temporizzazione.
Eventuali limiti di tempo vanno chiaramente comunicati
all'utente.
Si ricorda che per consentire l'osservanza dell'art. 16, terzo
comma, delle legge n. 104/92, la possibilita' di regolare i tempi di
esecuzione e' da considerarsi requisito irrinunciabile quando il
software didattico e' usato per valutazioni formali di profitto nella
scuola secondaria di secondo grado.
3 -
Se sono presenti oggetti dinamici, caratterizzati da movimento,
variazione di forma, colore o altro, e' opportuno poter regolare la
velocita' degli spostamenti e degli altri eventi soprattutto quando
si chiede all'utente di riconoscerli, comprenderne il significato,
intercettarli o intervenire su di essi.
4 -
Per ogni testo, sia in fase di lettura che di scrittura, deve
essere possibile definire il tipo di carattere, le dimensioni, il
colore dei caratteri e dello sfondo.
Il programma prevede la personalizzazione degli attributi del
testo scritto, compreso quello dei bottoni e dei menu: tipo, stile,
colore del corpo e dello sfondo. L'ingrandimento dei caratteri
avviene sempre riorganizzando l'impaginazione del documento affinche'
non si debba mai ricorrere allo scorrimento orizzontale della
finestra per poter leggere l'intera riga.
In caso di documenti lunghi, e' importante poter agire anche sui
parametri di formattazione del paragrafo che condizionano la
difficolta' di lettura, in particolare la lunghezza della riga e
delle dimensioni dell'interlinea.
Vanno sempre osservate le regole di leggibilita' grafica.
E' utile prevedere la possibilita' di scegliere tra una scrittura
interamente in maiuscolo e una maiuscolo/minuscolo.
Nel caso di consegne, suggerimenti e indicazioni di lavoro,
affiancare al testo scritto una riproduzione iconico-
lingua dei segni o in riproduzione vocale.
E' utile che eventuali testi inseriti nel software didattico
possano essere esportati in modo accessibile ed editabile, nel
rispetto dei diritto dell'autore, per essere adattati alle esigenze
del singolo alunno, intervenendo nella presentazione grafica, nonche'
predisponendo stampe alternative in braille o ingrandite.
Se la tecnologia lo consente, vanno inserite le indicazioni
relative alla lingua del testo affinche' la sintesi vocale possa
essere automaticamente impostata secondo le regole di pronuncia
corrispondenti.
5 -
E' utile poter personalizzare i fondamentali elementi costitutivi
dei disegni, in particolare lo spessore delle linee, i colori
principali e le dimensioni di eventuali testi inglobati. Questo e'
particolarmente importante quando il disegno ha una elevata funzione
informativa, ad esempio nel caso di grafici, diagrammi, carte
geografiche, mappe concettuali o altro. In questi casi inoltre il
testo alternativo, necessario per tutte le immagini significative,
deve essere particolarmente dettagliato ed esaustivo.
Per tutte le immagini complesse o importanti dal punto di vista
dell'informazione e' prevista la possibilita' di ingrandimento a
tutto schermo, senza eccessiva perdita di definizione.
6 -
L'utente potra' regolare facilmente il volume dei suoni nonche'
disattivarli totalmente.
Nei messaggi parlati va evitata la confusione di voci sovrapposte
e ridotto al minimo il disturbo derivante da suoni o musiche di
sottofondo.
7 -
E' utile poter personalizzare le modalita' di erogazione del
feedback, soprattutto quando si fa uso di effetti speciali di forte
impatto percettivo che possono risultare problematici per alcune
tipologie di utenti.
8 -
All'interno dei differenti livelli di difficolta' che il software
offre all'utente, e' opportuno prevedere elementi di facilitazione
che consentano all'insegnante di definire per gli alunni con ritardi
o disturbi di apprendimento un percorso almeno in parte simile a
quello dei compagni.