Protezione Civile Disposizioni urgenti 19 marzo 2008
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 febbraio 2008, con il quale e' stato prorogato, fino al
31 dicembre 2008, lo stato di emergenza per proseguire le attivita'
di contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri
extracomunitari giunti irregolarmente in Italia limitatamente ai
territori delle regioni Sicilia, Calabria e Puglia;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3242 del 6 settembre 2002, n. 3244 del 1° ottobre 2002, n. 3262 del
31 gennaio 2003, n. 3287 del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio
2003, n. 3326 del 7 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n.
3417 del 24 marzo 2005 e n. 3425 del 20 aprile 2005, n. 3476 del
2 dicembre 2005, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3551 del 9 novembre
2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3576 del 29 marzo 2007, n.
3603 del 30 luglio 2007, n. 3620 del 12 ottobre 2007 e n. 3631 del
23 novembre 2007;
Vista la nota del Capo del Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno del 21 febbraio 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
6 marzo 2008, con il quale e' stato prorogato, fino al 30 settembre
2008, lo stato d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento
ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche'
in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei
cicli di depurazione nella regione Siciliana;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999,
e, da ultimo, l'ordinanza di protezione civile n. 3528 del 30 giugno
2006, nonche' le note del 16 gennaio e 26 febbraio 2008 dell'Agenzia
regionale per i rifiuti e le acque della regione Siciliana;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 marzo 2008, con il quale e' stato prorogato, fino al 30 settembre
2008, lo stato d'emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani,
speciali, speciali pericolosi nel territorio della regione Siciliana,
con esclusivo riferimento al settore della rottamazione e demolizione
dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali, e con la
limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia
ambientale;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3327 del 7 novembre 2003,
e, da ultimo, l'ordinanza di protezione civile n. 3538 del 28 luglio
2006, nonche' la nota del 21 gennaio 2008 dell'Agenzia regionale per
i rifiuti e le acque della regione Siciliana;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3622
del 18 ottobre 2007, art. 13, recante: «Ulteriori disposizioni
urgenti di protezione»;
Vista la nota del 18 gennaio 2008 del Commissario delegato per
l'emergenza di Marinasco -
nota del 27 febbraio 2008 del Presidente della regione Liguria;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3654
del 1° febbraio 2008, nonche' la nota del Commissario delegato del
13 febbraio 2008;
Visto l'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3631 del
23 novembre 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 dicembre 2007, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli
eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e
Puglia sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2008;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3253 del 29 novembre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota del 16 febbraio 2008 del Sindaco del comune di S.
Giuliano di Puglia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 dicembre 2007 con il quale, tra l'altro, e' stato prorogato fino
al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza in relazione alla
situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e
nelle prospicienti aree marine nonche' l'ordinanza di protezione
civile n. 3350 del 16 aprile 2004 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
2 dicembre 2005, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel
territorio della provincia di Varese per i «Campionati del Mondo di
ciclismo su strada 2008» nonche' l'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la nota del 7 marzo 2008 del Sindaco di Buguggiate in
provincia di Varese;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1
.
1. A decorrere dal 1° maggio 2008, il prefetto Fausto Gianni
subentra al prefetto Dionisio Spoliti nell'incarico di Commissario
delegato per la prosecuzione delle iniziative da porre in essere nel
territorio dell'isola di Lampedusa ai sensi dell'art. 1
dell'ordinanza di protezione civile n. 3476/2005.
2. Al fine di consentire la prosecuzione dei necessari interventi
strutturali di carattere straordinario di cui all'art. 4
dell'ordinanza di protezione civile n. 3476/2005, il Capo del
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno e' autorizzato ad assegnare al comune di Lampedusa un
ulteriore contributo straordinario pari ad euro 500.000,00.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui ai
commi 1 e 2, di quelle di cui all'art. 4 dell'ordinanza di protezione
civile n. 3551/2006 ed all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza di
protezione civile n. 3576/2007, nonche' di quelle comunque necessarie
a garantire l'azione di contrasto del contesto emergenziale in
rassegna, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte
nello stato di previsione del Ministero dell'interno, esercizio
finanziario anno 2008, anche in deroga all'art. 22, commi 19 e 22,
della legge 24 dicembre 2007, n. 245. A tal fine il Ministro
dell'interno, con propri decreti, provvede ad effettuare variazioni
compensative tra capitoli delle unita' previsionali di base del
medesimo stato di previsione della spesa.
4. Per far fronte all'incremento delle domande di asilo conseguente
all'eccezionale afflusso di stranieri nel territorio delle regioni
Sicilia, Calabria e Puglia, il Ministero dell'interno e' autorizzato
ad adottare le iniziative di carattere straordinario ed urgente
necessarie ad assicurare una maggiore funzionalita' dei servizi di
accoglienza ed assistenza dei richiedenti asilo e dei titolari dello
status di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria,
anche in deroga alle procedure di cui al comma 2 dell'art. 1-
del decreto-
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
Art. 2.
1. Nelle more del completamento delle iniziative finalizzate
all'adeguamento ed alla delocalizzazione dei Centri per la
rottamazione e la demolizione degli autoveicoli presenti sul
territorio della regione Siciliana e di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 6 marzo 2008, i termini di cui
all'art. 1, commi 2 e 4, dell'ordinanza di protezione civile n.
3327/2003, e successive modifiche ed integrazioni, ed all'art. 6,
comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3334/2004, e
successive modifiche ed integrazioni, sono ulteriormente prorogati
fino al termine dello stato d'emergenza.
Art. 3.
1. Nelle more del completamento delle iniziative di carattere
straordinario finalizzate al superamento dell'emergenza ambientale in
atto nel territorio della regione Siciliana, e di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 marzo 2008 citato in
premessa, il termine di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza di
protezione civile n. 3334 del 23 gennaio 2004, e successive modifiche
ed integrazioni, e' ulteriormente prorogato fino al termine dello
stato d'emergenza.
Art. 4.
1. Al fine di consentire il completamento, in regime ordinario,
delle iniziative previste per il definitivo superamento del contesto
di criticita' ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3412
del 2005, il dott. Luigi Piscopo ed il Direttore dei servizi
integrati infrastrutture e trasporti Lombardia e Liguria, sono
confermati, fino al 30 giugno 2008, rispettivamente, nell'incarico di
Commissario delegato e di soggetto attuatore.
Art. 5.
1. Al Commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 1, comma 1,
dell'ordinanza di protezione civile n. 3654 del 1° febbraio 2008, in
ragione delle iniziative da porre in essere per il superamento del
contesto di criticita' in atto nel territorio della regione Campania
in materia di bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti
inquinati e di tutela delle acque superficiali, e' riconosciuto il
compenso previsto dall'art. 15, comma 7, dell'ordinanza di protezione
civile n. 3100 del 22 dicembre 2000, e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 6.
1. Per consentire l'espletamento di tutte le iniziative necessarie
ad assicurare la sicurezza e l'incolumita' dei cittadini italiani che
ogni anno si recano nel territorio della Repubblica Araba d'Egitto,
il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad assegnare all'Ambasciata
Italiana ubicata nella citta' del Il Cairo in Egitto la somma di euro
100.000,00 da porre a carico del Fondo della protezione civile del
quale e' stata accertata la relativa disponibilita'.
2. A conclusione delle iniziative poste in essere ai sensi del
comma 1 l'Ambasciata italiana trasmette un'apposita relazione
illustrativa.
3. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 il Capo del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, puo' istituire, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, un'apposita struttura di supporto in loco.
Art. 7.
1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3635
del 21 dicembre 2007 le parole «venti unita' di personale» sono
sostituite con le parole «dieci unita' di personale».
2. All'art. 3, comma 4, della predetta ordinanza le parole «di cui
ai commi 3 e 8» sono sostituite con le parole «di cui ai commi 3 e
7».
3. Il comma 7 dell'art. 3 della medesima ordinanza e' cosi'
sostituito: «7. Con apposito provvedimento del Capo del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
d'intesa con il Commissario delegato, ai soggetti attuatori, uno con
funzioni vicarie, e' corrisposta una indennita' mensile
onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, da
determinarsi entro i limiti del trattamento economico mensile
corrisposto ai dirigenti di prima fascia della regione Calabria».
4. Dopo il comma 9 dell'art. 3 della medesima ordinanza sono
aggiunti i seguenti commi:
«10. Con apposito provvedimento del Capo del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Commissario delegato e' istituito un gruppo
tecnico-
in essere ai sensi della presente ordinanza da parte del Commissario
stesso e dei soggetti attuatori, composto da cinque membri con
specifiche esperienze nei settori dell'ingegneria strutturale,
clinica ed impiantistica, nonche' in materia amministrativa ed
economica. Il predetto gruppo di lavoro puo' operare, anche in una
configurazione ridotta, quale commissione di collaudo in relazione
alle opere che saranno indicate nel relativo atto istitutivo. Con il
medesimo atto sono altresi' stabiliti i compensi dei componenti del
gruppo di lavoro, che ove del caso verranno portati in detrazione
rispetto a quelli spettanti come collaudatori.
11. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione prefigurati all'art.
1, comma 3, e in un'ottica di contenimento degli oneri di gestione,
le incombenze di natura amministrativa e contabile di cui al presente
articolo sono assicurate dai competenti uffici regionali.».
5. Il comma 3 dell'art. 4 della medesima ordinanza e' sostituito
dal seguente: «3. A seguito della positiva valutazione di ciascun
progetto da parte del Comitato tecnico-
comma 3, che tiene luogo di ogni altro parere, approvazione ed
intesa, le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono
corrispondentemente trasferite in unica soluzione, su richiesta del
Commissario delegato, su apposita contabilita' speciale intestata al
Commissario stesso, all'uopo istituita, che puo' provvedere al
trasferimento ai soggetti attuatori in relazione alle attivita' agli
stessi attribuite, in deroga alle norme in materia di contabilita'
speciale.».
Art. 8.
1. Per assicurare l'operativita' della Commissione
tecnico-
protezione civile n. 3631 del 23 novembre 2007, il dott. Alfredo
Mantici, Direttore generale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ne esercita le funzioni di segretario tecnico e il dott.
Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto nazionale per
le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», ne esercita le funzioni
di segretario scientifico.
Art. 9.
1. Al fine di favorire opportunita' di formazione e sviluppo di
capacita' di gestione di situazioni complesse il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
autorizzato, in deroga alla normativa vigente, a bandire una
selezione, per titoli ed esami orale, per l'assunzione con contratto
a tempo determinato, di durata non superiore al 31 dicembre 2009, di
dieci unita' di personale di eta' non superiore a 35 anni in possesso
di titolo di laurea in discipline attinenti alle attivita' che il
Dipartimento promuove e svolge in ambito istituzionale.
Art. 10.
1. In considerazione del protrarsi della particolare situazione di
criticita' finanziaria in atto nel comune di S. Giuliano di Puglia in
conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio
della provincia di Campobasso e di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007 citato in premessa, il
Sindaco del medesimo comune e' autorizzato ad utilizzare, a copertura
delle minori entrate di bilancio, la somma di euro 226.709,80 a
valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1008, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successivi rifinanziamenti.
Art. 11.
1. Nell'ambito della situazione di crisi ambientale determinatasi
nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree
marittime il Sindaco di Lampedusa e' nominato soggetto attuatore per
provvedere al completamento dell'area per lo stoccaggio dei relitti e
delle imbarcazioni utilizzate dagli immigrati che approdano
nell'isola, ubicata in localita' Taccio Vecchio.
2. Il medesimo soggetto attuatore provvede altresi' all'adozione
dei provvedimenti finalizzati alla demolizione dei suddetti natanti.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in euro
500.000,00 si provvede a carico dell'art. 25, comma 2-
legge 29 novembre 2007, n. 222.
4. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 il soggetto attuatore
predispone un apposito piano da sottoporre all'approvazione del
Commissario delegato.
5. Il comma 3 dell'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n.
3350 del 16 aprile 2004 e' cosi' sostituito: «3. La composizione e
l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal
Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando fino ad un
massimo di sei unita' di personale anche militare con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa sulla base di una scelta di
carattere fiduciario, determinandone il relativo compenso e personale
in servizio presso il Dipartimento stesso, anche in deroga all'art. 7
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni. Gli oneri derivanti dal presente
comma sono posti a carico del Fondo per la protezione civile che
presenta le occorrenti disponibilita».
Art. 12.
1. Per consentire l'espletamento delle iniziative da porre in
essere per la realizzazione delle opere connesse al grande evento che
si terra' nel territorio della provincia di Varese per i «Campionati
del mondo di ciclismo su strada 2008», il Sindaco del comune di
Buguggiate, in provincia di Varese, puo' autorizzare il personale del
medesimo comune ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in
deroga all'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale del comparto regioni -
1° aprile 1999 e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio comunale.
Art. 13.
1. In relazione all'urgenza derivante dalle molteplici emergenze in
atto la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzata a
conferire l'incarico di responsabile dell'ufficio gestione delle
emergenze di cui all'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 ottobre 2006 in deroga alle procedure di
cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23 gennaio 2008.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 19 marzo 2008
Il Presidente: Prodi