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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Circolare prot. n. 1671-
Circolare Div. 2 Prot. 37564
Roma, 15 aprile 2009
OGGETTO: Circolare prot. n. 1671-
A seguito di modifiche apportate alle disposizioni della norma internazionale Un Ece n. 67-
Le prescrizioni in argomento riguardano specificatamente le compatibilità ammesse tra gli accessori al serbatoio ed il serbatoio medesimo, nell’installazione degli impianti a gas di petrolio liquefatto sui veicoli in circolazione.
E’ noto infatti, che ai sensi del regolamento Unece n. 67-
Il sopraccitato punto è così nuovamente formulato:
“2 Dichiarazione dell’allestitore
L’allestitore deve presentare una dichiarazione relativa all’esecuzione a perfetta regola d’arte dell’impianto con specifica menzione:
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A titolo di esempio nell’allegato II è riportato il “fac simile” del modello relativo alle dichiarazioni in argomento, che contempla anche le caratteristiche di sicurezza dell’impianto di cui all’allegato I della circolare U.d.G. B n. 63 del 11.10.2000.
L’allestitore deve apporre, sul documento di circolazione del veicolo, il timbro di cui all’articolo 4 della legge 21.7.1984 n. 362.”
In analogia con quanto sopra riportato, le disposizioni recate al paragrafo B della circolare U.d.G. n. 63 del 11.10.2000, poste dopo il punto 3 e in contrasto con le presenti disposizioni, si considerano disapplicate.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Maurizio VITELLI