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Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 20 ottobre 2008, n. 5124
FATTO
A.-
All'uopo ha contestato la sentenza appellata sotto i seguenti aspetti:
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La signora Giacomelli si è costituita in giudizio ed ha svolto difese anche con memoria del 25 gennaio 2008. A sua volta con memoria del 5 giugno 2008 l'appellante ha insistito nelle proprie tesi.
B.-
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La signora Giacomelli si è costituita in giudizio ed ha svolto controdeduzioni con memoria del 24 gennaio 2008.
A sua volta l'appellante ha replicato ed ulteriormente illustrato le proprie deduzioni con memorie del 26 gennaio e 5 giugno 2008.
C.-
DIRITTO
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Più precisamente, la Sezione quarta ha premesso, tra l'altro, che doveva essere espunta dal giudizio ogni contestazione sulla variante sostanziale approvata con la deliberazione n. 42443/99 per effetto della presa d'atto con la deliberazione n. 45667/99 della rinuncia alla stessa variante, sicché il rinnovo dell'autorizzazione di cui alla deliberazione n. 42443/99, come delimitata dalla seconda, concerneva l'esercizio dell'impianto esistente. Premesso ancora il carattere preliminare e assorbente della questione se, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione ed indipendentemente dalla circostanza di fatto dell'ampliamento o meno dell'impianto esistente, fosse necessaria o no la previa valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente al momento dell'emanazione del rispettivo provvedimento impugnato, ossia degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la stessa Sezione quarta ha disatteso la tesi dell'appellante Ecoservizi S.p.A., che sosteneva come la previetà della procedura di VIA dovesse ritenersi richiesta solo in caso di nuova realizzazione dell'impianto o di variante sostanziale e non anche in caso di mero rinnovo della precedente autorizzazione di esercizio. La Sezione ha affermato infatti che tale assunto avrebbe potuto essere condiviso in relazione ad autorizzazioni rilasciate nel regime del decreto legislativo in questione, mentre non poteva trovare applicazione nel caso, quale quello di specie, in cui l'originaria autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e la conseguente autorizzazione all'esercizio risultassero rilasciate anteriormente all'entrata in vigore alla predetta normativa nazionale, di recepimento della disciplina comunitaria. E' stato chiarito dalla Sezione, al riguardo, che "è razionale sottrarre alla previetà della procedura VIA quei rinnovi di autorizzazione all'esercizio relativi a impianti autorizzati sulla base di una previa valutazione di impatto ambientale", ma "non altrettanto può dirsi per il rinnovo di autorizzazioni la cui compatibilità ambientale, in sede di realizzazione dell'impianto e di autorizzazione all'esercizio degli stessi, non sia stata previamente accertata". Si è concluso perciò nel senso che "in questi casi (...) occorre necessariamente individuare un momento in cui, entrata in vigore la disciplina di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997, si proceda per una prima volta all'assoggettamento alla VIA dell'attività di smaltimento dei rifiuti. In altri termini, quella verifica dell'impatto ambientale non effettuata in sede di prima autorizzazione deve necessariamente precedere il rinnovo della prima autorizzazione successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo, potendo trovare piena applicazione il regime ivi previsto solo per le successive autorizzazioni, sul presupposto che sia intervenuta una prima verifica di impatto ambientale ai sensi del decreto medesimo".
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Entrambe le appellanti contestano, tra l'altro, le riferite conclusioni, nel rilievo che l'annullamento dell'atto amministrativo non determina l'automatico risarcimento; risarcimento che, invece, consegue al riscontro quanto meno di una colpa dell'amministrazione, nel senso della non scusabilità dell'errore, secondo lo schema della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. E nella specie all'Amministrazione ed alla Ecoservizi non sarebbe addebitabile alcuna colpa nell'adozione degli atti del 1999 produttivi di effetti fino al 2004 (per il periodo precedente, invece, i relativi ricorsi sono stati respinti dal TAR con pronunce confermate dal Consiglio di Stato), posto che circa l'omessa VIA il Consiglio di Stato ha seguito un orientamento del tutto innovativo, tale da far appunto emergere l'assenza di colpa anche perché il principio dell'inescusabilità della violazione di un precetto legislativo non può essere fatto valere quando la norma sia imprecisa e confusa.
6.-
In tema di responsabilità dell'amministrazione per attività provvedimentale illegittima e con riguardo all'elemento soggettivo della colpa, la Sezione ha escluso l'applicabilità dei principi concernenti la responsabilità contrattuale per inadempimento in ordine alla presunzione relativa di colpa e l'ascrizione all'amministrazione dell'onere di dimostrare la propria incolpevolezza, e, nel far uso dello schema e della disciplina della responsabilità aquiliana, ha ripetutamente affermato che, mentre il privato può limitarsi a fornire al giudice elementi indiziari quali la gravità della violazione (come presunzione semplice di colpa e non già come criterio di valutazione assoluto), il carattere vincolato dell'azione amministrativa giudicata, l'univocità della normativa di riferimento ed il proprio apporto partecipativo al procedimento, dal canto suo l'amministrazione può allegare elementi, anch'essi indiziari, rientranti nello schema dell'errore scusabile, spettando poi al giudice apprezzarne e valutarne liberamente l'idoneità a comprovare o ad escludere la colpevolezza dell'amministrazione stessa, senza che possa considerarsi valida l'equazione "illegittimità dell'atto-
In tale contesto, è stato altresì evidenziato che anche la giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia CE 5 marzo 1996, cause riunite nn. 46 e 48 del 1993; 23 maggio 1996, causa C5 del 1994), pur assegnando valenza decisiva alla gravità della violazione, indica, quali parametri valutativi di quel carattere, il grado di chiarezza e precisione della norma violata, la presenza di una giurisprudenza consolidata sulla questione esaminata e definita dall'amministrazione, nonché la novità della medesima questione, riconoscendo così portata esimente all'errore di diritto, in analogia all'elaborazione della giurisprudenza penale in tema di buona fede nelle contravvenzioni (cfr. cit. dec. n. 1346/07).
In base al riferito orientamento, ancor oggi pienamente condiviso dalla Sezione, deve quindi affermarsi che la responsabilità va riconosciuta quando la violazione risulti grave, ma anche commessa nell'ambito di circostanze di fatto e di riferimenti normativi e giuridici tali da rivelare negligenza ed imperizia nell'assunzione del provvedimento illegittimo; e di contro va esclusa quando l'indagine presupposta riveli la sussistenza degli estremi dell'errore scusabile per la presenza di incertezza del dato normativo o di contrasti giurisprudenziali o di complessità della situazione di fatto.
7.-
Invero, come si è visto, l'annullamento del rinnovo dell'autorizzazione, come confermato in sede di appello, è avvenuto non perché non si trattasse di mero rinnovo, ma perché è stato ritenuto che anche in tal caso la VIA dovesse essere effettuata in quanto non già precedentemente svolta, in ciò fornendosi per la prima volta un'interpretazione in tal senso della normativa (sopravvenuta rispetto agli atti pregressi) di cui agli artt. 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, i quali d'altra parte nulla dispongono testualmente al riguardo. Ricorre, perciò, proprio l'ipotesi della novità della questione e, nel contempo, quella dell'incertezza del dato normativo di riferimento in presenza delle quali vanno -
Di conseguenza, erroneamente il primo giudice ha apprezzato come sussistente la responsabilità della Regione Lombardia e della Ecoservizi sia in astratto, prescindendo dal previo accertamento della colpa inescusabile, sia in concreto, ritenendo l'inesistenza di giustificazione per l'omissione della VIA e per il ritardo con cui il problema è stato posto, con specifico e puntuale riferimento agli atti del 1999, di rinnovo quinquennale dell'autorizzazione, rispetto ai quali l'esito del giudizio (posto a base della controversia definita con l'appellata sentenza) instaurato dalla signora Giacomelli era stato favorevole, a differenza che nei precedenti giudizi.
8.-
Infine, sussistono giuste ragioni affinché le spese di entrambi i gradi possano restare compensate, tenuto anche conto della particolarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, riunisce gli appelli in epigrafe, li accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.