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L’art. 731 c.p. punisce con l’ammenda fino a 30 euro chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giustificato motivo, di impartirgli l’istruzione elementare. Tuttavia, l’art. 8 della legge 31.12.1962 n. 1859 ha esteso l’obbligo scolastico fino al conseguimento del diploma di licenza di scuola media (scuola secondaria di primo grado) o al compimento del quindicesimo anno di età se il minore dimostri di aver osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico (comma 2); inoltre ha disposto che per i casi di inadempienza all’obbligo si applicano “le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per gli inadempimenti all’obbligo della istruzione elementare” (comma 3).



SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Sentenza 21 maggio - 16 settembre 2008, n. 35396




In fatto e in diritto

1 - F.P. veniva rinviata a giudizio davanti al Giudice di pace di Catanzaro per rispondere del reato di cui all’art. 731 c.p. perché, quale genitrice di J. e A. B., senza giustificato motivo, aveva omesso di far loro impartire “la prescritta istruzione obbligatoria” (accertato in Catanzaro in data antecedente all’8.6.2004).
Il giudice, con sentenza del 17.9.2007, assolveva l’imputata per non aver commesso il fatto (recte perché il fatto non sussisteva), osservando che: a) la norma codicistica punisce solo l’inosservanza dell’obbligo della istruzione elementare e non può essere applicata analogicamente all’inosservanza dell’obbligo della istruzione esteso fino al diciottesimo anno d’età dalla legge 28.3.2003 n. 53; b) alla data di accertamento del reato, le minori J. e A. B., nate rispettivamente il omissis e il omissis, avevano entrambe superato l’età per la istruzione elementare obbligatoria.

2 - Il Procuratore distrettuale di Catanzaro, con atto del 24.10.2007, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione della norma incriminatrice.

Osserva al riguardo che l’art. 731 c.p. punisce l’inosservanza dell’obbligo della istruzione, tanto elementare che post-elementare, anche perché l’art. 8 della legge 1859/1962 ha esteso tale obbligo alla istruzione della scuola media.

3 - Il ricorso è fondato.

L’art. 731 c.p. punisce con l’ammenda fino a 30 euro chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giustificato motivo, di impartirgli l’istruzione elementare.

Tuttavia, l’art. 8 della legge 31.12.1962 n. 1859 ha esteso l’obbligo scolastico fino al conseguimento del diploma di licenza di scuola media (scuola secondaria di primo grado) o al compimento del quindicesimo anno di età se il minore dimostri di aver osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico (comma 2); inoltre ha disposto che per i casi di inadempienza all’obbligo si applicano “le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per gli inadempimenti all’obbligo della istruzione elementare” (comma 3).

Il rinvio alle sanzioni vigenti deve intendersi riferito al predetto art. 731 c.p..

Le altre disposizioni che possono venire in rilievo sono quelle dell’art. 185 del R.D. 5.2.1928 n. 577 (testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate in virtù dell’art. 1, n. 3, della legge 31.1.1926 n. 100, sull’istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione), secondo cui i responsabili di inadempienza all’obbligo scolastico sono soggetti ad ammenda da 2 a 50 lire su ordinanza del podestà (ora sindaco), e sono ammessi a fare oblazione ai sensi della legge comunale vigente; in mancanza di oblazione, la contravvenzione è denunziata al pretore, che procede secondo le vie ordinarie.

Queste disposizioni, peraltro, ai sensi dell’art. 15 delle preleggi devono intendersi tacitamente abrogate per incompatibilità con l’art. 731 e con tutto il sistema delle pene previsto dal codice penale del 1930. Basti osservare al riguardo che secondo il codice penale le pene dell’ammenda sono demandate alla esclusiva competenza del giudice e non possono essere irrogate dall’autorità amministrativa.

Se ne deve concludere che, per effetto del combinato disposto dell’art. 8 legge 1859/1962 e dell’art. 731 c.p., chiunque, investito di autorità o di potere di vigilanza sopra un minore, omette di impartirgli o di fargli impartire la istruzione sino al conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado, ovvero sino al compimento del quindicesimo anno quando il minore abbia osservato per almeno otto anni l’obbligo scolastico, è punito con l’ammenda fino a 30 euro.

E’ appena il caso di sottolineare come siffatta fattispecie penale non configura una indebita estensione analogica dell’art. 731 c.p., ma altro non è che una corretta applicazione del principio di tipicità penale, atteso che il menzionato art. 8 da un lato ha esteso il precetto della istruzione obbligatoria sino alla licenza della scuola media o sino al compimento dei 15 anni, dall’altro ha previsto per la violazione del precetto la sanzione penale già contemplata nell’art. 731 per la inosservanza dell’obbligo della istruzione elementare (ora primaria).
4 - In seguito, l’art. 2, comma 1, lett. c) della legge 28.3.2003 n. 53 (delega al Governo per la definizione delle norme generali sulla istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione di formazione professionale) e l’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 15.4.2005 n. 76 (definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’art. 2, comma 1, lett. c) della legge 28.3.2003 n. 53) hanno ulteriormente esteso l’obbligo scolastico per almeno dodici anni a partire dalla iscrizione alla prima classe della scuola primaria (già scuola elementare) o comunque sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Ma gli stessi articoli (o altri articoli delle leggi citate) non hanno previsto l’applicazione delle sanzioni vigenti per l’inadempienza al nuovo obbligo scolastico.
Perciò, anche dopo la riforma scolastica del 2003, resta penalmente sanzionata solo l’inadempienza all’obbligo scolastico sino alla licenza di scuola media (o scuola secondaria di primo grado).

5 - Tanto premesso, non può essere accolta la conclusione del pubblico ministero in sede, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza per essere il contestato reato estinto per prescrizione.

Infatti, l’obbligo scolastico penalmente sanzionato per A.B. si è protratto sino al 13.10.2004 mentre per J.B. si è protratto almeno sino al 30.9.2005, sempre che in entrambi i casi ciascuna minore abbia osservato per almeno otto anni le norme sulla frequenza scolastica e in genere sull’obbligo scolastico.

Ciò significa che la prescrizione massima del reato maturerà non prima del 13.10.2009, con riguardo a J., e del 30.9.2010, con riguardo ad A.. Infatti, poiché dalla sentenza impugnata sembra che il procedimento sia stato registrato solo nel 2006, e quindi dopo l’entrata in vigore della legge 5.12.2005 n. 251, alla fattispecie deve essere applicata la nuova disciplina prescrizionale introdotta da questa legge, secondo cui per tutte le contravvenzioni la prescrizione maturata nel termine minimo di quattro anni (nuovo testo dell’art. 157, comma 1, c.p.), prolungabile sino a un quarto (e quindi sino a cinque anni) in caso di atti di interruzione (nuovo testo degli artt. 160, comma 3, e 161, comma 2, c.p.), termine decorrente dalla cessazione della condotta penale, trattandosi di reato omissivo permanente (ex nuovo testo dell’art. 158 c.p., che non considera più come dies a quo la cessazione della continuazione).

In conclusione, la impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio affinché il nuovo giudice proceda a nuovo giudizio osservando i principi sopra esposti.

Poiché, ai sensi dell’art. 569 c.p.p., si tratta di ricorso immediato per cassazione contro una sentenza appellabile (a seguito della pronuncia 26/2007 della Corte Costituzionale), gli atti devono essere trasmessi al giudice competente per l’appello.

P.Q.M.

La Corte suprema di cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro per nuovo giudizio


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