stato di ebbrezza dedotto dalla sintomatologia - IL TUO AMICO VIGILE - Polizia Municipale

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FATTO E DIRITTO


1. Il Tribunale - giudice monocratico - di Vicenza, con sentenza in data (OMISSIS) febbraio 2007, dichiarava L. C. colpevole per i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica e di rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico (fatti avvenuti il (OMISSIS) giugno 2004).

2. Proposta impugnazione da parte dell'imputato, la Corte di Appello di Venezia, con decisione del (OMISSIS) marzo 2008, lo assolveva dal reato di cui all'art. 186 comma 7 Cod. Strad. perché il fatto non era più previsto come reato; confermava invece la responsabilità del prevenuto per la contravvenzione di guida sotto l'influenza dell'alcool con la condanna a giorni 12 di arresto ed euro 400,00 di ammenda.

3. Il C. avanzava ricorso per cassazione avverso la decisione.

Si doleva per la mancata motivazione in ordine al motivo di appello concernente le non corrette argomentazioni svolte dal giudice di primo grado per giustificare la responsabilità penale dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 186/2 comma Cod. Strad; infatti, al riguardo, il Tribunale aveva fatto riferimento anche alle risultanze dell'alcol-test, accertamento al quale, in verità, il conducente l'autovettura non si era sottoposto.

Rilevava che, diversamente da quanto sostenuto dai Giudici di Appello, il verbale della Polizia Giudiziaria, con il quale erano state accertate le circostanze sintomatiche dello stato di ebbrezza dell'imputato (art. 379 Reg. Cod. Strad. e art. 347 C.P.P.), non era qualificabile come atto non ripetibile, trattandosi di attività meramente valutativa espressa dalla Polizia, per cui esso non poteva essere acquisito al fascicolo d'ufficio ex art. 431 C.P.P., come invece ritenuto dai Giudici di merito.

Aggiungeva che il verbale di constatazione delle condizioni in cui versava esso istante quando era intervenuta la Polizia era stato redatto senza avvertire l'interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

4. In ordine alle censure di carattere processuale fatte valere dall'imputato, va detto, innanzitutto, che l'agente operante, intervenuto in loco, ha ritualmente confermato in sede dibattimentale le circostanze sintomatiche dello stato di ebbrezza manifestate dal soggetto; il che comporta l'irrilevanza di ogni questione concernente l'irripetibilità o meno del verbale di contestazione redatto a carico del C. e della sua corretta acquisizione agli atti.


che con i due motivi di ricorso la sentenza è censurata per violazione degli artt. 20, 21 e 25 della legge n. 990 del 1969 [1], di altre Altresì, infondata è la deduzione concernente le modalità di redazione del verbale di accertamento dello stato del soggetto e della condotta di guida, appunto indicative delle condizioni di ebbrezza. Invero, detto atto configura semplicemente una notizia di reato, ai sensi degli artt. 347 C.P.P. e 379 Reg. Cod. Strad., diverso dall'atto di accertamento su persone ex art. 354 C.P.P., e che evidentemente non necessita della presenza del difensore.

5. Nel merito della responsabilità penale dell'imputato si rileva quanto segue.

Il precetto penale cui fa riferimento l'art 186 Cod. Strad. è riportato al primo comma di detto articolo nel senso che "è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche". Al riguardo, la giurisprudenza formatasi sotto la formulazione dell'articolo precedente alle modifiche apportate dal D.L. 117/2007 (poi, convertito in L. 2-10-2007 n° 160) riteneva che il dato sintomatico esterno (alito vinoso, alterazione della deambulazione, eloquio sconnesso ed altro) era, comunque, idoneo a comprovare lo stato di ebbrezza. D'altro canto, il nuovo testo legislativo non esclude di per sé che il Giudice formi il suo libero convincimento in base ad elementi probatori acquisiti, a prescindere dall'accertamento tecnico del livello effettivo di alcol contenuto nel sangue, ai sensi dei principi generali in materia di prova (v. artt. 187 e segg. C.P.P.; in specie l'art. 192).

Ciò appare possibile, in particolare, allorché il guidatore si rifiuta di sottoporsi a detti esami, nel qual caso la norma regolamentare tuttora in vigore (art. 379) impone agli agenti verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'art. 347 C.P.P., le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida. Deve solo aggiungersi che la possibilità per il Giudice di avvalersi, ai fini dell'affermazione della sussistenza dello stato di ebbrezza, delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori va circoscritta alla fattispecie meno grave, quella di cui al secondo comma letto a) dell'art.186 Cod. Strad., imponendosi per le ipotesi più gravi l'accertamento tecnico del livello effettivo di alcol nel sangue (v. Cass.11-4-2008 n° 19486).

Detta ipotesi punitiva è appunto configurabile a carico del C.

6. Peraltro, il citato secondo comma lett. a) dell'art. 186 Cod. Strad. prevede come pena solo quella dell'ammenda, pena più favorevole per il prevenuto; ne discende che, essendo stato perpetrato il reato nel caso di specie il (OMISSIS) giugno 2004, esso risulta allo stato prescritto. Per cui, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio appunto per essere la contravvenzione ex art. 186/2 comma D.L.G.S. 285/1992 estinta per prescrizione.

Copia della sentenza va trasmessa al Prefetto per il seguito di competenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione IV Sezione Penale annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato di cui all'art. 186 comma 2 D.L.G.S. 285/1992 estinto per prescrizione.

Dispone la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto competente.

 
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