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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Siggri Magistrati:
Dott. Amedeo Postiglione Presidente
Dott. Guido De Maio Componente
Dott. Alfredo M. Lombardi Componente
Dott. Aldo Fiale Componente
Dott. Santi Gazzara Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
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avverso la sentenza 24.1.2006 del Tribunale di Trapani -
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Il Tribunale di Trapani -
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Avverso tale sentenza hanno proposto separati atti di "appello" il difensore di Schiera Amalia (Aw.to Salvatore Ruta) e quello di tutti gli altri imputati (Avv.to Baldassarre Lauria), i quali hanno eccepito:
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La Corte di Appello di Palermo -
MOTIVI della DECISIONE
1 Il gravame proposto nell'interesse di Schiera Amalia deve essere dichiarato inammissibile, perché l'atto di impugnazione é stato sottoscritto dal solo difensore, Avv.to Salvatore Ruta, il quale non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione.
2. L'impugnazione proposta nell'interesse di tutti gli altri imputati, invece, deve essere rigettata, perché infondata.
2.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema:
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Nella fattispecie in esame -
2.2 La giurisprudenza di questa Corte, poi, ha ravvisato la possibilità del concorso tra l'art. 674 cod. pen. e le norme speciali in materia ambientale [con riferimento all'inquinamento atmosferico (vedi Cass.: Sez. III, 7.4.1994, n. 6598, Gastaldi; Sez. 31.8.1994, n. 9357, Turino), all'inquinamento idrico (Cass.: Sez. I, 10.11.1998, n. 13278, Mangione; Sez, III, 19.12.1989, n. 17573, Bimonte; Sez. III, 7.10.2003, n. 37945, Graziani) e all'inquinamento elettromagnetico (Cass., Sez. I: 12.3.2002, n. 10475, Fantasia ed altri; 14.6.2002, n. 23066, Rinaldi)] e questo Collegio rileva che non sussiste rapporto di specialità, ex art. 9 della legge n. 689 del 1981, tra la norma di cui all'art. 54, 2° comma, del D.Lgs. 11.5.1999, n. 152 (effettuazione di scarichi di acque reflue domestiche senza la prescritta autorizzazione) e quella di cui all'art. 674 cod. pen., trattandosi di norme dirette alla tutela dí beni giuridici diversi e fondate su diversi presupposti, in quanto esula dalla previsione della fattispecie sanzionata in via amministrativa il fatto di avere cagionato offesa o molestia alle persone.
3 Le attenuanti generiche, nel nostro ordinamento, hanno lo scopo di allargare le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole al reo, in considerazione di situazioni e circostanze particolari che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità di delinquere dell'imputato. Il riconoscimento di esse richiede, dunque, la dimostrazione di elementi di segno positivo.
La concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.Nella fattispecie in esame, il Tribunale, nel corretto esercizio del potere discrezionale riconosciutogli in proposito dalla legge -
4 Segue la condanna solidale di tutti ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, per la sola ricorrente Schiera, anche quello al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,dichiara inammissibile il ricorso di Schiera Amalia e rigetta quello degli altri ricorrenti. Condanna tutti i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e la Schiera, che al versamento della somma di curo mille/00 in favore della Cassa delle ammende.
ROMA, 7.11.2007
Il Consigliere rel.