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Corte di Cassazione Civile sez.III 31/3/2009 n. 7875; Pres. Vittoria P.
FATTO E DIRITTO
E' stata depositata la seguente relazione:
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Gli intimati hanno resistito con controricorso.
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Secondo l'art. 366 bis c.p.c. -
3. -
Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall'art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.
Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell'art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull'esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e "virtuoso" nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l'obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logicogiuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione. In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l'affermazione.
Quanto al vizio di motivazione, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).
Con i due motivi la società ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e segg. e art. 2729 c.c., nonchè omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Già la trattazione congiunta di violazioni di legge e di vizi di motivazione si pone in contrasto con la norma di riferimento. Inoltre la ricorrente non prende specifica posizione nello scegliere l'uno (falsa applicazione) piuttosto che l'altro (violazione) vizio di diritto, nè chiarisce in quali punti specifici la motivazione sia omessa ovvero insufficiente ovvero contraddittoria.
Ma, soprattutto, i due quesiti conclusivi non rispettano i criteri che debbono presiedere alla loro formulazione, come sopra enunciati.
Infatti essi (Dica la Suprema Corte di Cassazione se l'eventuale statuizione risarcitoria, che abbia ad oggetto il danno esistenziale o un danno da stress presuppone che il preteso danneggiato fornisca la prova del danno di cui chiede il risarcimento, ovvero se tale danno possa ritenersi in re ipsa e cioè coincidente con il fatto assertivamente dannoso. Dica la Suprema Corte di Cassazione se il danno risarcibile, nella struttura della responsabilità aquiliana, si pone in termini di automatismo rispetto alla condotta asseritamente dannosa) si rivelano generici, in quanto svincolati dai necessari riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata.
Peraltro, la Corte territoriale ha fatto leva sulla considerazione fattuale che i P. fossero costretti a subire gli effetti molesti, fastidiosi e insalubri del fumo passivo e a tenere chiuse le finestre anche in piena estate per tutelare la propria salute.
4. -
5. -
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha osservato che effettivamente -
che, pertanto, il ricorso va rigettato poichè manifestamente infondato;
le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 1.500,00 per onorar, oltre spese generali e accessori di legge.
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