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Decreto 3 marzo 2009
Attuazione del finanziamento straordinario per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico.
(GU n. 65 del 19/03/2009)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto-
Visto in particolare l'art. 1, comma 11, del citato decreto-
Visto infine l'art. 1, comma 15, del citato decreto-
Decreta:
Art. 1.
1. Entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo, il numero dei veicoli incentivabili di cui all'art. 1 comma 11 del decreto-
Art. 2.
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ripartisce, con proprio decreto, il finanziamento straordinario di cui all'art. 1, comma 11 del decreto-
Art. 3.
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti all'art. 1, comma 13 del decreto-
2. All'installazione dei dispositivi di cui al comma precedente, deve corrispondere la variazione, sulla carta di circolazione, della categoria del veicolo, comunque non inferiore ad euro 3 ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato.
3. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare eroga il relativo
finanziamento a ciascuna Regione e Provincia Autonoma, in base al numero dei veicoli omologati ai sensi del precedente comma.
Art. 4.
1. I contributi ripartiti dal decreto di cui all'art. 2 e non usufruiti totalmente o parzialmente dalla Regione o dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, potranno essere, con successivo decreto, impegnati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a favore delle Regioni e Province Autonome che hanno registrato numero di richieste di dispositivi superiore a quelle incentivabili, sulla base del riparto di cui al precedente art. 2.
Art. 5.
1. Ai sensi di quanto previsto al comma 13 decreto-
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 3 marzo 2009
Il Ministro : Prestigiacomo