Circ_Lav001 - IL TUO AMICO VIGILE - Polizia Municipale

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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
 CIRCOLARE 5 settembre 2008, n. 8  

Decreto-legge n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 2008 - «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» - articolo 71 - assenze dal servizio dei pubblici dipendenti - ulteriori chiarimenti. (GU n. 249 del 23-10-2008 )  

                                 Alle  amministrazioni  pubbliche di
                                 cui   all'art.   1,   comma 2,  del
                                 decreto legislativo n. 165 del 2001

 Con  legge n. 133 del 2008, pubblicata nel supplemento ordinario n.196  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  195  del 21 agosto 2008, e' stato convertito  in  legge con modifiche il decreto-legge n. 112 del 2008, recante   «Disposizioni   urgenti   per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione,  la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria».
 A  seguito  delle  modifiche apportate all'originario provvedimento normativo   e   considerati   i   numerosi  quesiti  pervenuti  dalle amministrazioni   circa  l'applicazione  della  nuova  disciplina  si ritiene  opportuno  fornire  ulteriori indicazioni ad integrazione di
quelle gia' date con la precedente circolare n. 7 del 2008.
 La  materia  e'  di estrema delicatezza e di assoluta rilevanza, in quanto  riguarda sia la sfera privata dei dipendenti pubblici, sia la correttezza dei loro rapporti con l'amministrazione, con i colleghi e  on  i  cittadini.  Peraltro, data la sua complessita', si pregano le
amministrazioni  di far conoscere le eventuali criticita' riscontrate nell'applicazione  delle  norme  anche  per  consentire un intervento finalizzato al loro riordino attraverso interventi legislativi.

1. Assenze per malattia.

 Si segnala innanzi tutto che la legge di conversione ha operato una modifica integrativa introducendo dopo il primo comma dell'art. 71 in esame   un   comma 1-bis.   Tale  disposizione  stabilisce  che:  «Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attivita'  operative  ed  addestrative.». Con la modifica pertanto e' stata  introdotta  un'esclusione espressa dall'ambito di applicazione della  nuova  disciplina. Tale esclusione riguarda dal punto di vista soggettivo  il  personale del comparto sicurezza e difesa e dal punto
di  vista  oggettivo  gli  eventi  di  malattia conseguenti a lesioni riportate  in  attivita' operative ed addestrative. E' rimasta per il momento  esclusa  la  componente  dei vigili del fuoco, in altri casi doverosamente   equiparata   al   comparto  sicurezza  e  difesa.  In
proposito,  si  segnala sin da ora che il Dipartimento della funzione pubblica   si   adoperera'   in   sede   parlamentare  per  prevedere un'integrazione  alla  normativa  per  quanto  riguarda gli eventi di malattia  conseguenti  a  lesioni riportate in attivita' operative ed
addestrative.
 Considerate  le  richieste di chiarimento giunte all'attenzione del Dipartimento,  si  rende  necessario  dare indicazioni circa le nuove modalita'  di  decurtazione della retribuzione in caso di assenza per malattia  in  applicazione  dell'art.  71  comma 1.  La  disposizione
stabilisce  che, salvo le eccezioni previste, «nei primi dieci giorni di  assenza  e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione  di  ogni  indennita'  o  emolumento, comunque denominati, aventi   carattere  fisso  e  continuativo,  nonche'  di  ogni  altro
trattamento   economico   accessorio».   La   norma   prescrive   una decurtazione  «permanente» nel senso che la trattenuta opera per ogni episodio  di  assenza  (anche  di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni  anche  se  l'assenza  si  protrae  per  piu' di dieci giorni.
Pertanto,  nel  caso  di assenza protratta per un periodo superiore a dieci  giorni  (ad  esempio  per  undici  giorni o piu) i primi dieci giorni  debbono  essere  assoggettati alle ritenute prescritte mentre per  i  successivi  occorre applicare il regime giuridico - economico
previsto dai CCNL ed accordi di comparto per le assenze per malattia. In  sostanza,  i  dieci  giorni  non  sono un contingente predefinito massimo  esaurito  il  quale  si  applicano  le regole contrattuali e l'assenza  per  malattia  che  si  protrae oltre il decimo giorno non
consente    la   corresponsione   della   retribuzione   contrattuale (individuata  dai  CCNL  e  dagli  accordi di comparto) a partire dal primo  giorno,  ma  il  trattamento  deve  essere comunque «scontato» relativamente ai primi dieci giorni.
 Si  ribadisce  inoltre  che,  per le parti non incompatibili con il nuovo  regime  legale,  continuano  ad  applicarsi  le  clausole  dei contratti  collettivi  e  degli  accordi negoziali di riferimento. La decurtazione  retributiva  di  cui  al  comma 1 dell'art. 71 opera in tutte  le  fasce retributive previste dai CCNL in caso di assenza per malattia.  In  proposito, come noto, i vigenti CCNL gia' disciplinano una  decurtazione retributiva che e' di diversa entita' a seconda dei periodi  di  assenza.  Queste  decurtazioni  non sono state soppresse
dalla  nuova  disciplina legale e permangono, cosicche' la trattenuta di  cui  al  comma 1  dell'art.  71  opera  per  i primi dieci giorni sovrapponendosi  al regime contrattuale relativo alla retribuzione in caso di malattia.

1.2.  Le  assenze  per  visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici.

 Numerosi   quesiti  sono  pervenuti  circa  le  modalita'  con  cui considerare,  alla  luce  della  nuova normativa, le assenze dovute a visite  specialistiche, ad esami diagnostici o terapie effettuati dai dipendenti,  se,  cioe',  esse  vadano  considerate  come assenza per
malattia  con  assoggettamento  al  relativo  trattamento  e al nuovo  regime.
 In  proposito, e' opportuno evidenziare che il decreto-legge n. 112 del  2008 non ha modificato le modalita' di imputazione delle assenze in   questione.   Quindi,   anche   dopo   l'entrata  in  vigore  del provvedimento,  tali  assenze  continuano  ad essere imputate come in precedenza.  Gli  istituti  cui  il  dipendente puo' ricorrere per la giustificazione  dell'assenza  sono:  i  permessi  brevi,  soggetti a recupero,  secondo le previsioni dei CCNL di comparto o degli accordi recepiti in decreto del Presidente della Repubblica ovvero secondo le specifiche  normative  di  settore; i permessi per documentati motivi personali,  secondo  i  CCNL  di  comparto,  gli  accordi recepiti in decreto  del Presidente della Repubblica ovvero secondo le specifiche normative  di  settore  (3  giorni all'anno); l'assenza per malattia, giustificata  mediante  certificazione  medica,  nei  casi  in cui ne ricorrono i presupposti (secondo l'orientamento della giurisprudenza: Cass.  civ.,  n.  5027  del  5 settembre 1988; Cass. civ. n. 3578 del  4 giugno 1985); gli altri permessi per ciascuna specifica situazione previsti  da  leggi  o  contratti;  le  ferie.  Il  ricorso all'uno o all'altro  istituto dipende dalle circostanze concrete, tra cui anche la durata dell'assenza, dalle valutazioni del dipendente e del medico competente (che redige il certificato o la prescrizione).
 Si  precisa  che, dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del  2008,  in  linea  generale,  se  l'assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici - ricorrendone i presupposti -  e'  imputata a malattia, si applica il nuovo regime sia per quanto
concerne  le  modalita' di certificazione, sia per quanto riguarda la retribuzione.  Pertanto,  salvo  quanto  di  seguito  specificato, le assenze  in  questione  saranno  trattate  dall'amministrazione  come assenze   per  malattia  ai  fini  dell'applicazione  della  relativa
disciplina.   Esse   quindi   debbono   essere   considerate  per  la decurtazione   retributiva   ai   fini  dell'art.  71,  comma 1,  del decreto-legge  n.  112  del  2008  e  debbono  essere calcolate quali giornate di malattia ai fini dell'applicazione dell'art. 71, comma 2. In  proposito,  si fa rinvio a quanto gia' detto nella circolare n. 7 del 2008.
 Quanto alle modalita' di certificazione di queste assenze, nel caso in  cui l'assenza venga a coincidere con il terzo o successivo evento nell'arco dell'anno solare ovvero l'assenza per malattia si protragga oltre  il  decimo  giorno,  qualora  il  dipendente  debba  o  voglia
sottoporsi  ad  una  prestazione  specialistica  presso una struttura privata  dovra' produrre, unitamente all'attestazione da quest'ultima rilasciata,  la  relativa  prescrizione  effettuata  da una struttura pubblica o del medico convenzionato con il S.S.N.
 E'  opportuno evidenziare che, nel caso di imputazione dell'assenza per  effettuare  visite  specialistiche,  cure  o esami diagnostici a malattia,  l'amministrazione  che  ha  conoscenza della circostanza a seguito  della comunicazione del dipendente deve valutare di volta in
volta, in relazione alla specificita' delle situazioni, se richiedere la  visita  domiciliare  di controllo per i giorni di riferimento. In tal   caso   possono   ricorrere   quelle   «esigenze  funzionali  ed organizzative»  di  cui  si deve tener conto nel richiedere la visita fiscale  secondo  l'art.  71,  comma 3,  del decreto-legge n. 112 del 2008.  Infatti, il tentativo di effettuare l'accesso al domicilio del lavoratore  da  parte  del medico della struttura competente potrebbe configurarsi    come    ingiustificato    aggravio   di   spesa   per
l'amministrazione  in quanto, in assenza del dipendente, potrebbe non avere lo scopo di convalidare la prognosi.
 Si  rammenta  che  la  nuova  normativa  ha  tenuto  in particolare considerazione  le  assenze per malattia dovute a patologie gravi che richiedono terapie salvavita. Infatti, il secondo periodo del comma 1 dell'art.  71 stabilisce: «Resta fermo il trattamento piu' favorevole eventualmente  previsto  dai  contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul  lavoro  o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day  hospital,  nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.».
 Al  riguardo,  si  coglie  peraltro  l'occasione  per  segnalare la previsione  dell'art.  12-bis del decreto legislativo n. 61 del 2000, innovato  da  ultimo  dalla legge finanziaria per il 2008 (Ipotesi di trasformazione  del  rapporto  di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro  a  tempo  parziale.)  a  proposito  del  lavoro part-time dei dipendenti  affetti  da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacita' lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di  terapie  salvavita.  Tale  disposizione accorda al dipendente del settore pubblico o privato interessato un diritto alla trasformazione del  rapporto da tempo pieno a tempo parziale in caso di richiesta e, successivamente  alla trasformazione, un diritto alla riconversione a tempo  pieno.  Questa  norma,  in  quanto  lex specialis approvata in
favore  di una specifica categoria di soggetti, deve ritenersi ancora vigente  nonostante  la successiva entrata in vigore dell'art. 73 del decreto-legge  n.  112  del  2008  (che  ha  innovato il regime della trasformazione  da  tempo  pieno  a  tempo  parziale) dei rapporti di
lavoro  con  le  amministrazioni.  Il  medesimo  art.  12-bis  - alle condizioni  previste - accorda poi anche una precedenza rispetto agli altri  lavoratori  ad ottenere la trasformazione per i dipendenti che assistono  i  malati  oncologici  o  soggetti riconosciuti inabili al lavoro  (comma 2) e per i genitori di figli conviventi di eta' minore di  tredici anni o portatori di handicap (comma 3). Per queste ultime ipotesi  la  precedenza  opera  in base al nuovo regime del part-time risultante dalle innovazioni apportate dal citato art. 73.
 Si   raccomanda  ai  dirigenti  competenti  di  dare  le  opportune indicazioni  al  personale  circa  la  necessita' per i dipendenti di comunicare  l'assenza  per malattia con tempestivita', comunicando il domicilio  di  reperibilita'  e  inviando il relativo certificato. Si chiede  quindi  l'osservanza  di  quanto  prescritto in materia dagli accordi  collettivi (es.: art. 21 commi 8 ss. CCNL del 16 maggio 1995 per  il  personale del comparto ministeri: «8. L'assenza per malattia deve  essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque  all'inizio  dell'orario  di  lavoro  del  giorno  in cui si verifica,  anche  nel  caso  di  eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato impedimento. 9. Il dipendente e' tenuto a recapitare o   spedire  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  il certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i due giorni successivi  all'inizio  della  malattia o alla eventuale prosecuzione della  stessa.  Qualora  tale termine scada in giorno festivo esso e' prorogato al primo giorno lavorativo successivo. ...10. Il dipendente che,  durante  l'assenza,  per  particolari  motivi,  dimori in luogo diverso  da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando  l'indirizzo  dove  puo'  essere reperito.»). Cio' sia per
permettere  all'amministrazione di organizzare l'attivita' in maniera da  non recare detrimento alla funzionalita' e all'offerta di servizi sia per consentire l'effettuazione dei prescritti controlli.

2. Permessi retribuiti.

 Altra  questione  su  cui  sono  pervenute  numerose  richieste  di chiarimento  riguarda  la  tematica  dei  permessi per i portatori di handicap  grave  e  per i loro assistenti disciplinati dalla legge n. 104 del 1992.

2.1. Le modifiche in sede di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008.

 Preliminarmente   si   segnala  che  la  legge  di  conversione  e' intervenuta a modificare il comma 5 dell'art. 71 del decreto-legge n. 112 del 2008 sostituendo il riferimento al comma 3 dell'art. 33 della legge  n.  104  del  1992  con  quello  al  comma 6. In base al testo
attualmente  vigente  si prevede che: «5. Le assenze dal servizio dei dipendenti  di  cui  al  comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio  ai  fini  della  distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di
maternita'  compresa  l'interdizione  anticipata  dal  lavoro,  e per congedo  di  paternita', le assenze dovute alla fruizione di permessi per  lutto,  per  citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni  di  giudice popolare, nonche' le assenze previste dall'art. 4,  comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori  di handicap grave, i permessi di cui all'art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.». Quindi, la disciplina relativa alla distribuzione dei fondi destinati alla contrattazione collettiva
contenuta  nel  comma 5  dell'art. 71 prevede ora una deroga espressa per tutte le tipologie di permesso fruibili dai portatori di handicap grave,  sia  quelli  giornalieri  (previsti  dal comma 3 dell'art. 33 della  legge  n. 104 del 1992) sia quelli orari (previsti dal comma 2
del  medesimo  articolo),  entrambi  richiamati nel testo del comma 6 dell'art. 33.

2.2.  Permessi  previsti  in  favore  delle  persone  con handicap in situazione di gravita'.

 Per  quanto  riguarda  le  tipologie e la fruizione dei permessi in questione, si ritiene opportuno precisare quanto segue.
 L'art.  33,  comma 6,  della  legge  n.  104 del 1992 prevede che i portatori  di  handicap  grave  possono  fruire  alternativamente dei permessi di cui al comma 2 o di quelli di cui al comma 3 del medesimo articolo.  Il  comma 2  dell'articolo prevede  per questi soggetti la
possibilita'  di  fruire di permessi orari giornalieri per due ore al giorno  senza  indicazione  di  un  contingente  massimo.  Il comma 3 stabilisce  invece  la possibilita' di fruire di permessi giornalieri per   tre  giorni  al  mese.  Le  due  modalita'  di  fruizione  sono alternative  (comma  6  dell'art. 33) e pertanto, in base alla norma, non  possono essere fruiti cumulativamente i permessi giornalieri e i permessi orari di cui ai commi 2 e 3 nel corso dello stesso mese.
 E'  importante  chiarire  che i permessi accordati alle persone con handicap  in  situazione  di gravita' sono istituiti dalla legge, con previsione  generale  per  il  settore pubblico e per quello privato.
Quindi, secondo quanto previsto dall'art. 71, comma 4, primo periodo, eventuali  limitazioni  con  fissazione  di un monte ore sono rimesse alla  disciplina legislativa («4. La contrattazione collettiva ovvero le  specifiche  normative  di  settore ... definiscono i termini e le modalita'  di  fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione  esclusivamente  ad  ore  delle tipologie di permesso retribuito,  per  le  quali  la  legge,  i  regolamenti,  i contratti collettivi   o   gli   accordi   sindacali  prevedano  una  fruizione
alternativa in ore o in giorni.»).
 Il  trattamento  giuridico  di  queste  agevolazioni  non  e' stato innovato  dal decreto-legge n. 112 del 2008. Si chiarisce quindi che, in  base  alla  legge  vigente, i portatori di handicap grave possono fruire alternativamente nel corso del mese di:
   tre  giorni  interi  di permesso (a prescindere dall'orario della giornata);
   o di due ore di permesso al giorno (per ciascun giorno lavorativo del mese).
 Si  aggiunge  poi  che alcuni contratti collettivi (ad es. comparto ministeri,  CCNL del 16 maggio 2001, art. 9; comparto regioni ee.ll., CCNL 6 luglio 1995, art. 19; comparto agenzie fiscali, CCNL 28 maggio 2004, art. 46; comparto Presidenza Consiglio ministri, CCNL 17 maggio
2004,  art.  44)  le  clausole prevedono la possibilita' di fruire in maniera  frazionata ad ore le tre giornate intere di permesso (di cui al  comma 3 dell'art. 33), fissando allo scopo un contingente massimo (18 ore). In tali casi e' data facolta' al dipendente di scegliere se
fruire   di  una  o  piu'  giornate  intere  di  permesso  oppure  di frazionarle a seconda delle esigenze. Considerato che i tre giorni di permesso sono accordati direttamente dalla legge senza indicazione di un  monte ore massimo fruibile, la limitazione a 18 ore contenuta nei
CCNL  vale  solo  nel  caso di fruizione frazionata. Naturalmente, la modalita'  di  fruizione dei permessi mensili deve essere programmata in  anticipo  al  fine  di  consentire  al  servizio del personale il calcolo dei giorni o delle ore spettanti e accordabili.
 E'  importante  chiarire  che  queste previsioni non incidono sulla possibilita' alternativa per il dipendente di fruire delle due ore di permesso  al  giorno,  che,  come  detto, sono accordate direttamente dalla legge e quindi restano salve.
 In  buona sostanza, se i CCNL di comparto prevedono la possibilita' di  frazionamento  ad  ore  dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, fissando  il  tetto  delle  18 ore, i portatori di handicap grave nel corso del mese possono fruire alternativamente di:
   due  ore  di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese (comma 2 dell'art. 33);
   tre  giorni  interi  di  permesso a prescindere dall'orario della giornata  (comma  3 dell'art. 33) ovvero 18 ore mensili, da ripartire nelle   giornate   lavorative   secondo   le   esigenze,   cioe'  con articolazione   anche   diversa  rispetto  a  quella  delle  due  ore giornaliere  (secondo  le  previsioni  dei  CCNL  che stabiliscono la frazionabilita' ad ore dei permessi di tre giorni).

2.3.  Permessi  per  coloro  che assistono le persone con handicap in situazione di gravita'.

 In base al combinato disposto dell'art. 33, comma 3, della legge n. 104  del  1992  e  dell'art.  20 della legge n. 53 del 2000, soggetti legittimati  alla fruizione di permessi sono i genitori e i parenti o affini entro il terzo grado che assistono una persona con handicap in
situazione  di  gravita',  conviventi o, ancorche' non conviventi, se l'assistenza e' caratterizzata da continuita' ed esclusivita'.
 Secondo l'art. 33, comma 3, della legge n. 104 in esame, i genitori di  figli con handicap grave e gli altri soggetti legittimati possono fruire  di tre giorni di permesso mensile. In questa ipotesi la legge non  prevede  alternativa rispetto alla tipologia di permesso, che e'
giornaliero.  Tuttavia  in  alcuni  contratti  collettivi, per venire incontro  alle  esigenze  dei  lavoratori che prestano assistenza, e' stato  stabilito  che tali permessi giornalieri possono essere fruiti anche  in  maniera  frazionata,  cioe' ad ore, ed e' stato fissato il contingente  massimo  di  ore  (18).  Anche  in  questo  caso vale il ragionamento  sopra esposto: poiche' questi permessi giornalieri sono disciplinati  direttamente dalla legge, e' la legge stessa che dovra' stabilire  un eventuale monte ore, mentre il contingente delle 18 ore previsto  dal  CCNL  vale solo nel caso in cui il dipendente opti per una fruizione frazionata del permesso giornaliero.

2.4. Permessi per documentati motivi personali e familiari.

 Diversamente,   per   quanto   riguarda   i   permessi  giornalieri documentati   per   particolari   motivi   personali   e   famigliari disciplinati  dai  contratti  collettivi  (ad es.: CCNL del 16 maggio 2001  del  comparto  ministeri,  art.  9; CCNL del 28 maggio 2004 del
comparto  agenzie  fiscali,  art.  46;  CCNL  del  17 maggio 2004 del comparto Presidenza del Consiglio) e dagli accordi negoziali recepiti in  decreto  del  Presidente della Repubblica (decreto del Presidente della  Repubblica  n.  105  del  4 aprile 2008 per il personale della
carriera  prefettizia; decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del  20 gennaio  2006),  nel caso di previsione da parte dei medesimi contratti della possibilita' di fruizione frazionata degli stessi con fissazione del monte ore (18), trova applicazione la nuova disciplina di  cui all'art. 71, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, come chiarito  nella  circolare  n. 7. (Art. 71, comma 4, secondo periodo:
«Nel  caso  di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza  sul  monte  ore  a  disposizione  del  dipendente,  per ciascuna  tipologia,  viene  computata  con riferimento all'orario di lavoro  che  il  medesimo  avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.»).
 Per quanto riguarda il periodo transitorio, il decreto legge non ha previsto  una  specifica  disciplina  per il calcolo dei permessi. Un utile  criterio  per l'anno 2008 in corso puo' essere il seguente: al fine di poter conteggiare le ore di permesso fruibili in applicazione della  nuova  disciplina,  le  eventuali  giornate  fruite per motivi personali   precedentemente  al  25 giugno  2008  (dal  2 gennaio  al 24 giugno  2008)  andranno  considerate figurativamente come pari a 6 ore  a  giornata;  le  ore  eventualmente  godute in eccesso rispetto all'ammontare   di   18   ore  annue  previste  dalla  contrattazione collettiva  non  saranno  soggette  a recupero in quanto fruite prima della vigenza dell'art. 71 del decreto-legge n. 112 del 2008.

2.5. Permessi per donazioni di sangue e midollo osseo.

 La  legge  13 luglio  1967,  n.  584,  all'art. 1, stabilisce che i donatori  di  sangue  e  di  emocomponenti  con  rapporto  di  lavoro dipendente  hanno  diritto  ad  astenersi  dal  lavoro  per  l'intera giornata  in  cui  effettuano  la  donazione,  conservando la normale
retribuzione  per l'intera giornata lavorativa. Per quanto riguarda i donatori  di midollo osseo, l'art. 5 della legge 6 marzo 2001, n. 52, riconosce al lavoratore dipendente il diritto a conservare la normale retribuzione  per  le  giornate  di degenza ospedaliera occorrenti al
prelievo  del  sangue midollare nonche' per le successive giornate di convalescenza  che  l'equipe  medica  che  ha effettuato il trapianto ritenga necessarie ai fini del completo ripristino dello stato fisico del donatore stesso. La legge prevede inoltre il diritto a conservare
la  normale  retribuzione  anche  per  i  permessi  orari concessi al lavoratore  per  il  tempo  occorrente  all'espletamento di vari atti preliminari alla donazione, fissati per legge.
 Tali  casistiche  non  sono  state  contemplate  specificamente dal decreto-legge  e  dalla  legge  n.  133,  ma  non  sono state neanche espressamente  abrogate  o  modificate. Considerata la rilevanza e la delicatezza   della  materia  in  questione,  il  Dipartimento  della
funzione  pubblica  intende promuovere delle iniziative normative per evitare discriminazioni o compromissioni alle importanti attivita' in questione che sono il frutto di ammirevoli atti di solidarieta'.

3.  La  programmazione  delle presenze e delle assenze   dal servizio per la funzionalita' dell'amministrazione.

 Si  raccomanda  ai dirigenti competenti di ciascuna amministrazione di  verificare  la  sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei  permessi,  di  chiedere  e  di  verificare  la  documentazione a supporto  per  la  fruizione  dei permessi stessi (ove previsto dalla
normativa  vigente)  e  a  giustificazione  dell'assenza.  Sara' cura inoltre  dei  dirigenti competenti organizzare l'attivita' lavorativa in  maniera tale da evitare che le assenze giustificate del personale possano  andare  a  detrimento  della funzionalita' e dell'offerta di
servizi. In quest'ottica, e' particolarmente rilevante l'attivita' di programmazione  da  parte  del  dirigente  anche  relativamente  alle presenze  e  alle  assenze  dal servizio; quindi dovranno essere date chiare  indicazioni  ai dipendenti affinche' nei limiti del possibile
le richieste di permesso siano presentate con congruo anticipo.

4. Il monitoraggio sui permessi di cui alla legge n. 104   del 1992.

 Si  pregano  infine le amministrazioni in indirizzo di cooperare al monitoraggio sulla corretta attuazione della legge n. 104 del 1992 in materia  di  permessi  di  assenza dal lavoro che questo Dipartimento intende  avviare,  anche in previsione di un eventuale riordino della
disciplina  allo scopo di garantire un autentico ed efficace supporto sia  ai  dipendenti  pubblici  portatori  di  handicap  grave, sia ai dipendenti  pubblici  ai quali incombe la necessita' di assistere, in maniera   continuativa   ed  esclusiva,  familiari  con  handicap  in
situazione  di  gravita'.  Il  monitoraggio, nel pieno rispetto della tutela  della  riservatezza  dei soggetti interessati, sara' volto ad acquisire  i  dati  relativi  alla  consistenza  delle  situazioni di handicap  grave certificate dalle strutture competenti, la loro reale
incidenza  sull'organizzazione  del  lavoro,  e  anche le difficolta' riscontrate  dagli  stessi dipendenti pubblici, titolari di permessi, nell'applicazione  complessiva  della  legge.  Il  monitoraggio sara' finalizzato  al  riconoscimento effettivo dei diritti di accesso alla legge  n.  104  del  1992,  ad  un corretto funzionamento della legge nell'interesse  degli  aventi  diritto  e  ad una maggiore efficienza della pubblica amministrazione.

   Roma, 5 settembre 2008


Il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Brunetta


Registrata alla Corte dei conti il 19 settembre 2008
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 40



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