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Non indossava il casco evidenza dell'omessa vigilanza, ai fini educativi, sul comportamento del figlio da parte di essi genitori.I genitori dovevano dimostrare che era stata impartita al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini, alla sua personalità.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI Presidente
Dott. CAMILLO FILADORO Consigliere
Dott. FULVIO UCCELLA Rel. Consigliere
Dott. NINO FICO Consigliere
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 22058-
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE
presso lo studio dell'avvocato […] , rappresentati e difesi dall'avvocato per mandato a margine del ricorso; -
contro
[…]
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA presso lo studio dell'avvocato […]
;rappresentati e difesi dall'avvocato giusta mandato a margine del controricorso -
avverso la sentenza n. 75/2005 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, Sezione civile, emessa il 01/03/05,depositata il 16/03/2005, R.G.N.528/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2009 dal Consigliere Dott. ... ;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso limitatamente al terzo motivo.
Svolgimento del processo
l.-
2.-
A seguito dello scontro il […] e il […] riportavano gravi lesioni.
Il […] era ricoverato in stato di coma e riprendeva conoscenza solo dieci giorni dopo l'accaduto,mentre […] decedeva il 12 agosto successivo. Si costituivano i convenuti che contestavano la pretesa attorea ed asserivano che colpa esclusiva del sinistro era da attribuirsi a […]. All'esito della relativa istruttoria, con sentenza del 29 agosto 2002, il G.O.A. di Potenza accoglieva per quanto di ragione la domanda risarcitoria e, affermata la responsabilità di […] nella causazione del sinistro nella percentuale del 70%, condannava in solido i convenuti al risarcimento dei danni morali spettanti jure proprio, nonché delle spese sostenute dagli attori a titolo di esborsi conseguenti a detto incidente, oltre interessi nella misura del 4% sulle somme originariamente dovute e via via rivalutate dalla data del 5 agosto 1990 al deposito della sentenza, oltre al 50% delle spese di lite, previamente compensato il residuo 50%.
3.-
Contro questa sentenza insorgono […] e […] con ricorso affidato a tre motivi. Resistono con controricorso. Non si è costituito […].
I resistenti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione
l.-
2.-
3.-
Peraltro, lo stato di immaturità, il temperamento e l'educazione del minore -
Il motivo, quindi, va respinto.
4.-
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese di euro 7.100, di cui 100 per spese,oltre spese generali ed accessori come per legge.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 marzo 2008.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 22 APRILE 2009