Menu principale:
ORDINANZA 21 maggio 2008 , n. 195
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Circolazione stradale -
della strada -
adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui
agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada o per commettere
un reato -
proporzionalita' della sanzione nonche' del principio della
responsabilita' penale -
del proprietario non trasgressore e lesione della tutela
costituzionalmente garantita ai privati contro gli atti della
pubblica amministrazione -
fattispecie oggetto del giudizio a quo -
della questione.
-
comma 2-
c), n. 2, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo risultante
dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168).
-
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria
Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma
2-
numero 2, del decreto-
«Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori
della pubblica amministrazione», nel testo originario risultante
dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), promosso con ordinanza del 12 luglio 2006 dal Giudice di
pace di Minturno nel procedimento civile vertente tra L.T. e la
Prefettura di Latina ed altro iscritta al n. 758 del registro
ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 45, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 7 maggio 2008 il giudice
relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto che il Giudice di pace di Minturno, con l'ordinanza
indicata in epigrafe, ha sollevato -
24, 27 e 113 della Costituzione -
costituzionale dell'articolo 213, comma 2-
dall'art. 5-
giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la
funzionalita' di settori della pubblica amministrazione», nel testo
risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005,
n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada);
che la disposizione e' censurata nella parte in cui prevede che
e' «sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore
o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle
violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170
e 171, o per commettere un reato»;
che, secondo il rimettente, «la confisca obbligatoria» prevista
da tale norma contrasterebbe con gli evocati parametri
costituzionali, i quali sanciscono: «il principio di eguaglianza; la
inviolabilita' della difesa; la personalita' della responsabilita'
penale; la tutela giurisdizionale contro gli atti della P.A.»;
che, a suo dire, l'applicazione di tale sanzione accessoria,
«anche nei confronti del responsabile in solido» per il pagamento
della sanzione pecuniaria (che non sia l'autore dell'infrazione
stradale), configurerebbe «un caso di responsabilita' oggettiva»,
giacche' tale soggetto sarebbe chiamato a rispondere «per fatto
altrui senza essere ammesso alla minima difesa»;
che, inoltre, tale modello di responsabilita' -
giudice a quo -
veicolo viene punito per un fatto che non ha commesso o che non ha
concorso a realizzare», in violazione del principio sancito dall'art.
3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
e -
medesimo codice della strada;
che e' ipotizzata, poi, la violazione degli artt. 24 e 113
Cost., giacche' «l'applicazione della sanzione accessoria della
confisca in capo al semplice proprietario oblitera completamente il
diritto alla difesa», prevedendo, come rilevato, «una responsabilita'
di natura oggettiva»;
che, infine, il contrasto con l'art. 3 Cost. deriverebbe dal
fatto che la norma censurata, «in violazione del principio di
ragionevolezza e proporzionalita' della sanzione», darebbe vita «ad
una sanzione assolutamente sui generis, in quanto la stessa non
appare riconducibile ad un contegno posto in essere dal proprietario
del veicolo e consistente nella trasgressione di una specifica norma
relativa alla circolazione stradale» (e' citata la sentenza della
Corte costituzionale n. 27 del 2005);
che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, sottolineando, in via preliminare, la necessita' della
restituzione degli atti al giudice rimettente, affinche' esso valuti
la perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza della questione,
alla luce delle modiche apportate al testo dell'art. 213, comma
2-
l'applicazione della confisca esclusivamente «in tutti i casi in cui
un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un
reato» -
n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria),
comma aggiunto dalla relativa legge di conversione, 24 novembre 2006,
n. 286;
che, in subordine, l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto
che la questione sia dichiarata inammissibile (risultando l'ordinanza
di rimessione priva di motivazione sulla rilevanza e non manifesta
infondatezza della stessa), ovvero non fondata.
Considerato che il Giudice di pace di Minturno, con l'ordinanza
indicata in epigrafe, ha sollevato -
24, 27 e 113 della Costituzione -
costituzionale dell'art. 213, comma 2-
dall'art. 5-
giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la
funzionalita' di settori della pubblica amministrazione», nel testo
risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005,
n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), nella parte in cui prevede che e' «sempre disposta la
confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia
stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di
cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171, o per commettere un
reato»;
che la questione e' manifestamente inammissibile per
insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio
principale;
che, per un verso, nell'ordinanza di rimessione non si precisa
neanche se il ricorrente riunisca in se' le qualita' di proprietario
del veicolo confiscato e di responsabile dell'accertata infrazione
stradale, circostanza alla quale il giudice a quo attribuisce,
invece, preminente rilievo nel sollevare la presente questione,
ipotizzando, difatti, che l'applicazione della sanzione accessoria
della confisca, «anche nei confronti del responsabile in solido» per
il pagamento della sanzione pecuniaria, configuri «un caso di
responsabilita' oggettiva», giacche' tale soggetto sarebbe chiamato a
rispondere «per fatto altrui senza essere ammesso alla minima
difesa»;
che, per altro verso, non si chiarisce neppure la natura
(illecito penale oppure amministrativo) dell'infrazione in relazione
alla quale la confisca e' stata disposta;
che in relazione, pertanto, a tali carenze descrittive, ed in
conformita' a numerosi precedenti di questa Corte, anche specifici
(si vedano, da ultimo, le ordinanze n. 126 del 2008 e n. 243 del
2007), deve essere dichiarata l'inammissibilita' della questione
sollevata.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale dell'articolo 213, comma 2-
introdotto dall'art. 5-
decreto-
per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica
amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di
conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata -
riferimento agli articoli 3, 24, 27 e 113 della Costituzione -
Giudice di pace di Minturno, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2008.
Il Presidente: Bile
Il redattore: Quaranta
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 giugno 2008.
Il direttore della cancelleria: Di Paola