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MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale
e per gli Uffici territoriali del Governo
Circolare 3 settembre 2009
Roma, 3 settembre 2009
OGGETTO: Competenza territoriale per l'adozione della sanzione amministrativa accessoria sospensione della patente di guida.
Sono pervenuti numerosi quesiti relativi alla corretta procedura da applicare nel caso in cui, a seguito dell'accertamento di un illecito in conseguenza del quale il Codice della Strada prevede la sospensione della patente di guida, non sia possibile procedere contestualmente al materiale ritiro della stessa da parte degli organi di polizia stradale che hanno rilevato l'infrazione.
In particolare, per tale fattispecie, è stato chiesto il parere di questa Direzione in ordine alla competenza territoriale del Prefetto tenuto ad adottare il provvedimento di sospensione.
L'articolo 218 C.d.S., infatti, sembrerebbe dettare disposizioni solo con riguardo all'ipotesi in cui la patente del trasgressore sia stata effettivamente ritirata in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito, stabilendo che, in tale caso, l'emissione del provvedimento di sospensione della patente spetti al Prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione.
In considerazione di un siffatto dettato normativo, alcune Prefetture-
Tale orientamento, tuttavia, fornito, peraltro, in maniera succinta e dubitativa in risposta ad un singolo quesito, deve necessariamente essere riconsiderato alla luce di criteri ermeneutici legati ad una lettura sistematica della disciplina codicistica, nonché dei principi generali che disciplinano la competenza sanzionatoria in materia di illeciti amministrativi sulla base del criterio del luogo della commessa violazione.
Invero, a fronte di una possibile contrapposizione delle due disposizioni -
In tali casi, infatti, oltre alle sopra evidenziate ragioni che inducono a superare il dato letterale dell'art. 129 e a far propendere per un ampliamento della sfera di operatività dell'art. 218 C.d.S., si ritiene debba essere privilegiata una interpretazione che tenga conto dell'unicità dell'attività di accertamento e dei correlativi profili sanzionatori, come peraltro da consolidata prassi.
Ne consegue che la competenza ad emettere il provvedimento di sospensione della patente deve attribuirsi al Prefetto del luogo in cui è stato commesso il fatto sanzionato anche quando il documento non possa essere materialmente ritirato al momento della rilevazione dell'illecito.
Del resto, qualora si accedesse alla opposta tesi, si potrebbero manifestare insanabili vizi di procedura.
Contro il provvedimento di sospensione della patente, infatti, sarebbe esperibile ricorso ad un giudice di pace diverso da quello al quale potrebbe essere presentata opposizione nel merito dell'accertamento stesso, con il rischio della formazione di due diversi, ed eventualmente confliggenti, giudicati sul medesimo fatto.
Il che risulterebbe palesemente abnorme sotto il profilo giuridico.
Atteso quanto esposto, superando ogni diversa indicazione in passato fornita, si ritiene, d'intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che nei casi sopraindicati, competente ad adottare il provvedimento della sospensione della patente del trasgressore sia il Prefetto del luogo in cui è stato commesso il fatto, al quale, secondo le indicazioni dell'art. 218 C.d.S., gli organi di polizia stradale che hanno accertato la violazione debbono trasmettere tempestivamente copia del verbale.
IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE
(Aragno)