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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni -
Dott. PETITTI Stefano -
Dott. D'ASCOLA Pasquale -
Dott. DE CHIARA Carlo -
Dott. GIUSTI Alberto -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24453-
PREFETTURA DI LIVORNO -
-
contro
MA. GI. ;
-
avverso la sentenza n. 261/2004 del GIUDICE DI PACE di PIOMBINO del 4.10.04, depositata il 30/05/2005;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIOVANNI SETTIMJ;
E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.
FATTO E DIRITTO
Il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Livorno impugnano, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, ex articolo 23, comma 13, la sentenza 30.5.05 con la quale il Giudice di Pace di Piombino ha accolto l'opposizione proposta da Ma. Gi. avverso l'ordinanza-
L'intimato non svolge attivita' difensiva.
Il giudice a quo, accogliendo le tesi dell'opponente, ha ritenuto che l'accertamento della violazione non potesse essere considerato attendibile, in quanto effettuato mediante uno strumento, il telelaser, al quale, necessitando dell'intervento umano ed essendo, quindi, condizionato nel funzionamento dalle doti percettive e reattive dell'agente, non potrebbe essere riconosciuta quell'affidabilita' che e' in grado di garantire la sola rilevazione esclusivamente strumentale, mentre il concomitante passaggio d'altro veicolo e la contestazione ad opera d'un agente diverso da quello rilevatore aumenterebbero le ragioni di dubbio in ordine all'identificazione del veicolo sul quale e' effettivamente eseguito il puntamento; tali considerazioni, ad avviso del giudicante, evidentemente consentono di superare la fede privilegiata attribuita dall'articolo 2700 c.c. al verbale redatto dall'agente accertatore, l'idoneita' probatoria del quale non e' messa in discussione in astratto ma e' esclusa nel caso concreto, sulla supposta possibilita' d'errore umano nella percezione e mancando un accertamento altrimenti reso incontrovertibile.
Siffatta decisione e' censurata dal ricorrente con un unico complesso motivo di ricorso -
Attivatasi procedura ex articolo 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta d'accoglimento del ricorso siccome manifestamente fondato.
Al riguardo il Collegio, riunito in camera di consiglio il 7.10.2010 e successivamente, a seguito di riconvocazione, il 03.05.2011, ritiene che le considerazioni svolte dal Procuratore Generale e la conclusione cui e' pervenuto debbano essere condivise alla luce della giurisprudenza formatasi in materia.
Considerata la normativa vigente nell'ottobre (OMESSO), epoca della commessa infrazione e, quindi, nella specie applicabile, va, infatti osservato quanto segue.
L'articolo 142 C.d.S., comma 6 dispone che "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocita' sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonche' le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento".
L'articolo 345 reg. esec. C.d.S., sotto la rubrica "Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocita'", a sua volta, dispone, al comma 1, che "Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocita' devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocita' del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accettabile, tutelando la riservatezza dell'utente"; al comma 2, che "le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici"; al comma 4, che "per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocita', le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 C.d.S. e devono essere nella disponibilita' degli stessi".
Dunque, per il C.d.S. e per il relativo Regolamento, le apparecchiature elettroniche di controllo della velocita', devono essere omologate od approvate, devono consentire di fissare la velocita' del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accettabile e possono essere utilizzate esclusivamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 C.d.S. (comma 1: "L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla specialita' Polizia Stradale della Polizia di Stato; b) alla Polizia di Stato; c) all'Arma dei carabinieri; d) al Corpo della guardia di finanza; d-
Non e', invece, richiesto, come a volte ritenuto da giudici del merito, che dette apparecchiature siano anche munite di dispositivi in grado d'assicurare una documentazione, con modalita' meccaniche automatiche -
La norma regolamentare, alla quale rinvia l'articolo 142 C.d.S., comma 6, stabilisce i requisiti ai quali e' subordinata l'approvazione delle apparecchiature elettroniche -
Ne' potrebbe arguirsi l'indispensabilita' di detta documentazione, per rendere la rilevazione della velocita' chiara ed accertabile, dal fatto che la disposizione regolamentare prescriva che l'accertamento debba avvenire tutelando la riservatezza dell'utente, in quanto dalla previsione esplicita, tra l'altro a diverso fine, d'una modalita' d'accertamento, riferibile all'eventuale documentazione fotografica dell'infrazione commessa, non puo' trarsi la conseguenza ch'essa costituisca l'unica modalita' d'identificazione del veicolo normativamente consentita od obbligatoria.
In considerazione della materia oggetto di regolamentazione e della rapida evoluzione tecnologica, deve, anzi, ritenersi che opportunamente la fonte regolamentare si sia limitata a prevedere che le apparecchiature debbano consentire di fissare la velocita' del veicolo in un determinato momento in modo chiaro ed accertabile e non abbia, viceversa, delineato anche le caratteristiche necessarie per l'approvazione, attestandosi sulla tipologia delle apparecchiature all'epoca esistenti.
Alle esaminate disposizioni di carattere generale si e' successivamente aggiunta -
Un'interpretazione letterale e razionale della norma in esame, con particolare riferimento ai due periodi dei quali si compone il terzo comma, evidenzia come la previsione d'apparecchiature capaci di documentare mediante fotografia o simili le modalita' della violazione e l'identificazione del veicolo attenga alle ipotesi nelle quali l'accertamento abbia luogo in un momento successivo, id est in base alla lettura della documentazione stessa (previa stampa di quanto registrato su pellicola o memory stick o altro supporto), essendo mancata la presenza degli agenti al momento della violazione; diversamente, nelle ipotesi in cui la violazione si verifichi su strade diverse da quelle considerate, con apparecchiature non predisposte per la memorizzazione dell'infrazione con i detti mezzi ma, comunque, alla presenza degli agenti, rimane valida l'applicazione della normativa generale, per la quale, come si' e' visto, questi ultimi possono rilevare mediante lo strumento il dato tecnico della violazione e contestualmente procedere di persona all'identificazione del veicolo.
Al qual riguardo, e' noto che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimita' (recentemente confermato dalle SS.UU. di questa Corte con sentenza 24.7.09 n. 17355), nel giudizio d'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa, il verbale d'accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza nonche' della sua provenienza dal pubblico ufficiale medesimo, stante l'efficacia probatoria privilegiata attribuita all'atto pubblico dall'articolo 2700 c.c..
Ne consegue che l'accertamento delle violazioni alle norme sulla velocita' deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi tratti dalle apparecchiature previste dal detto articolo 142 C.d.S. e delle constatazioni personali degli agenti -
Orbene, con riferimento all'apparecchiatura denominata telelaser, debitamente omologata, il giudice a quo ha errato nell'affermare che l'accertamento della velocita', con riferimento ad un singolo determinato veicolo, non potesse essere idoneamente documentato dal verbale degli a-
D'altra parte, all'esame dell'impugnata sentenza, salvo il giudice a quo avesse ritenuto implicitamente assorbita la questione, non risulta che l'opponente avesse dedotto un cattivo funzionamento dell'apparecchio utilizzato nella circostanza od un errore di puntamento da parte degli agenti e fornito prova degli specifici elementi concreti dai quali desumere tali circostanze, all'uopo risultando del tutto generica l'allegazione del contestuale passaggio anche d'un diverso veicolo, onde doveva essere tratta la conclusione che le risultanze dell'accertamento compiuto con l'apparecchiatura elettronica non erano state vinte da prova contraria.
In difetto della quale -
A tali principi e considerazioni il giudice a quo non si e' conformato, onde l'impugnata sentenza va annullata, peraltro senza rinvio.
Poiche', infatti, dalla sentenza stessa risulta che la questione esaminata rappresentava l'unico motivo d'opposizione, questo essendo risultato infondato per le ragioni sopra esposte, la causa puo' essere decisa nel merito in questa sede, ex articolo 384 c.p.c., con rigetto dell'originaria opposizione.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza per il giudizio di legittimita', mentre, per quello di merito, non v'ha luogo a provvedere, non risultando attivita' difensiva dell'Amministrazione e, comunque, non avendo questa depositato la nota delle spese vive liquidabili.
P.Q.M.
LA CORTE
Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, respinge l'originaria opposizione; condanna Ma. Gi. alle spese del giudizio di legittimita' che liquida in euro 400,00 per onorari oltre esborsi prenotati a debito ed accessori di legge.