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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI CIVILE
Ordinanza 14 marzo 2012, n. 4067
Svolgimento del processo -
ritenuto che:
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la relazione depositata in cancelleria è del seguente tenore:
"Con sentenza n. 164/2009 il Giudice di pace di Paola respinse l'opposizione proposta da R.L. avverso il verbale con cui gli era stata contestata la violazione dell'art. 142 C.d.S., accertata mediante un apparecchio elettronico di rilevamento a distanza della velocità.
Impugnata dal soccombente, la decisione è stata confermata dal Tribunale di Paola, che con sentenza n. 392/2010 ha rigettato il gravame.
R.L. ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi. Il Comune di Paola non ha svolto attività difensive in questa sede.
Con il primo motivo di ricorso R.L. lamenta che il Tribunale ha erroneamente qualificato come nuova la deduzione relativa all'illegittimità del verbale in questione, sotto il profilo della mancanza di presegnalazione dell'autovelox:
illegittimità che invece era stata già prospettata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
La censura risulta manifestamente infondata, poichè nel contesto del ricorso in opposizione -
Neppure questa doglianza appare accoglibile, in quanto l'infrazione di cui all'art. 142 C.d.S., comma 9 (eccesso di velocità) deve essere immediatamente contestata al trasgressore se la violazione è stata accertata mediante strumenti che consentono la misurazione della velocità del veicolo a una congrua distanza prima che questo transiti dinanzi al posto di accertamento; diversamente, l'impiego di apparecchiature di controllo elettronico (come ad esempio l'auto-
Contrasta con la costante giurisprudenza di questa Corte -
adempimento che invece nessuna norma impone (Cass. 24 aprile 2010 n. 9846, 15 dicembre 2008 n. 29333).
Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., n. 5, seconda ipotesi";
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P.Q.M.
rigetta il ricorso.