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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni -
Dott. PETITTI Stefano -
Dott. PARZIALE Ippolisto -
Dott. D'ASCOLA Pasquale -
Dott. DE CHIARA Carlo -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29593/2005 proposto da:
COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE XXI APRILE 11, presso lo studio dell'avvocato ROMANO SALVATORE ALBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta Delib. Giunta Comunale 20 ottobre 2005, n. 428 e giusta mandato a margine del ricorso;
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contro
FA. AN. ;
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avverso la sentenza n. 477/2005 del GIUDICE DI PACE di CORIGLIANO CALABRO del 20/07/05, depositata il 28/07/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/11/2010 dal Consigliere Relatore dott. IPPOLISTO PARZIALE;
udito l'Avvocato Rainaldi Laura, (delega avvocato Salvatore Alberto Romano), difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
e' presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. -
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3. -
4. -
5. -
Parte ricorrente ha depositato memoria.
6. -
L'amministrazione ricorrente formula tre motivi di ricorso.
6.1 -
In subordine: Violazione degli articoli 200 e 201 C.d.S. (in particolare comma 1 bis, lettera f), (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
Violazione del Decreto Legge 20 giugno 2002, n. 121, articolo 4, convertito con modificazioni con la Legge 1 agosto 2002, n. 168. Violazione e falsa applicazione della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, articolo 5, all. E, e dei principi di diritto in tema di disapplicazione. Violazione del Decreto del Prefetto di Cosenza 8.9.2003, n. 46. Violazione del diritto di difesa e delle norme processuali a tutela del predetto diritto costituzionale, (articolo 360 c.p.c., n. 3).
Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia".
6.2 -
Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia".
6.3 -
Il I Comune lamenta violazione di legge e vizi di motivazione sotto vari profili. In primo luogo lamenta la violazione degli articoli 200 e 201 C.d.S., in relazione agli articoli 384 e 385 reg. esec. C.d.S.. Si trattava nel caso in questione di apparecchiatura di rilevazione della velocita', specificamente dell'apparecchiatura Velomatic 512, utilizzata dagli agenti accertatoli. Restava quindi applicabile l'ipotesi di cui all'articolo 201 C.d.S., comma 1 bis, lettera e), che, nel caso di apparecchiatura come quella in questione consente la contestazione differita. In subordine osserva il comune che, anche a voler ritenere applicabile al caso in questione la diversa ipotesi di cui alla lettera f) della citata norma, nel tratto di strada in questione non erano state utilizzate apparecchiature non presidiate. Lamenta inoltre il Comune ricorrente la disapplicazione del decreto prefettizio operata dal giudice di pace in carenza di potere, nonche' la contraddittoria e viziata motivazione in relazione alle modalita' di segnalazione scelte per indicare che nel tratto di strada in questione venivano effettuati controlli in ordine alla violazione dei limiti della velocita'. Infine il Comune ritiene che l'apparecchiatura in questione risulti conforme alla normativa vigente, posto che dopo l'iniziale omologazione del 1989 vi era stato un aggiornamento nel 1996, come da documentazione fornita in atti, che ne consentiva l'utilizzo, purche' presidiata, per ulteriori 20 anni.
7. -
Occorre osservare, infatti, in relazione ai motivi avanzati e alle questioni sottoposte all'esame di questa Corte quanto segue.
7.1 -
Occorre considerare che le caratteristiche dell'apparecchio in questione (autovelox del tipo velomatic 512), del cui uso da parte dei verbalizzanti presenti sul posto e' menzione nel verbale, comportava l'applicabilita' alla fattispecie delle disposizioni di cui all'articolo 201 C.d.S., comma 1, bis lettera e), (conforme all'articolo 384 reg. att. C.d.S., lettera e), a termine della quale e' normativamente consentita la contestazione differita.
7.2 -
Il Giudice di Pace afferma l'illegittimita' dell'accertamento della violazione all'imposto limite di velocita' in quanto ritiene che dell'installazione dell'apparecchiatura di rilevamento automatico non fosse stata data idonea informazione agli utenti, essendo "fatto notorio" che "nelle sedi stradali ove e' stata accertata la violazione a mezzo d'apparecchiatura automatica sono presenti due soli segnali informativi connotati da una totale assenza di riferimento al Decreto Prefettizio e pertanto fuori da ogni prototipo di pannello a messaggio variabile" ed inoltre "gli stessi, ancorche' collocati in sedi poco visibili, si rendono di difficile percezione ed ingenerano confusione con la segnaletica stradale ivi presente".
Tale affermazione e' inficiata da piu' errori. Come da consolidato insegnamento di questa Corte, l'utilizzazione del fatto notorio, comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio e dando luogo a prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati ne' controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioe' come fatto acquisito alle conoscenze della collettivita' con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Non possono, quindi, essere annoverate tra le nozioni di comune conoscenza, intesa quale esperienza dell'individuo medio in un dato tempo ed in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implichino cognizioni particolari od anche solo la pratica di determinate situazioni, come, nel caso, le caratteristiche ed il posizionamento dei cartelli; tanto meno puo', poi, soccorrere la scienza individuale del giudice, poiche' questa, in quanto non universale, non e' annoverabile nella categoria del notorio, neppur quando la cognizione gli derivi dall'avvenuta disamina d'analoghe controversie (Cass. 8.8.02 n. 11946, 12.9.03 n. 13426, 7.3.05 n. 4862).
Quanto alla collocazione ed alla visibilita' del cartello, sull'esistenza del quale non v'era contestazione, incombeva alla parte opponente, a fronte della presunzione di legittimita' dell'attivita' amministrativa, dimostrare l'eventuale difetto di conformita' dello stesso alle prescrizioni degli articoli 79 ed 80 reg. C.d.S., dimostrazione che dall'impugnata sentenza non risulta fosse stata fornita ed alla quale, per quanto sopra evidenziato, non poteva sostituirsi la generica personale opinione del giudice.
7.3 -
Il G.d.P., nel caso in esame, ha accolto l'opposizione, ritenendo di poter disapplicare il provvedimento prefettizio d'inclusione del tratto di strada in questione tra quelli nei quali e' consentito il rilevamento delle infrazioni ai limiti di velocita' a mezzo d'apparecchiature automatiche senza la contestazione immediata, ritenendo che la strada in questione, strada urbana di scorrimento, fosse priva delle caratteristiche minime di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 2, comma 3, lettera D).
Nel decidere in tal senso, il G.d.P. ha evidentemente travalicato i limiti del potere di disapplicazione attribuito al giudice ordinario dalla Legge 20 marzo 1865, n. 2248, articolo 5, All. E.
Occorre osservare, infatti, che in materia di sanzioni amministrative, la competenza giurisdizionale a pronunciare sull'opposizione ex Legge n. 689 del 1981, articolo 22, spetta, in via generale, al giudice ordinario, perche' l'opponente, contestando la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione d'una sanzione amministrativa punitiva, fa valere il proprio diritto a non essere sottoposto ad una prestazione patrimoniale non conforme alla legge e chiede l'accertamento della conformita' della sanzione ai casi, alle forme ed all'entita' dalla legge stessa previsti, invocando, quindi, il rispetto del principio di legalita' di cui alla Legge n. 689 del 1981, articolo 1, cioe' una situazione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo (e pluribus, Cass. SS.UU. 2.12.05 n. 26224, 4.2.05 n. 2205, 28.1.03 n. 1240, 27.5.99 n. 314, cfr. anche Corte Cost. 4.3.70 n. 32).
Nell'ambito del giudizio d'opposizione promosso avverso ordinanza-
Cio' anche in presenza di una norma di legge che abiliti una pubblica Amministrazione a porre in essere un atto generale, a seguito ed alla stregua del quale vengano poi emessi i singoli atti applicativi, la posizione del privato assumendo la consistenza del diritto soggettivo, tutelabile davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria, ove si faccia valere la lesione di detta posizione per effetto dell'adozione del singolo atto applicativo del provvedimento generale, il quale, eventualmente, potra' essere disapplicato incidenter tantum dal giudice ordinario, sul presupposto della sua non conformita' alla norma regolante la specifica materia (Cass. 24.4.02 n. 6035 SS.UU., 16.6.00 n. 455 SS.UU.).
Tuttavia, al fine della disapplicazione, in via incidentale, dell'atto o del provvedimento amministrativo, il giudice ordinario puo' sindacare tutti i possibili vizi di legittimita' -
Nella fattispecie regolata dal Decreto Legge 20 giugno 2002, n. 121, articolo 4, come convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2002, n. 168, e' rimessa al prefetto, previa consultazione degli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere dell'ente proprietario, l'individuazione delle strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalla autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non e' possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni, senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidita' del traffico od all'incolumita' degli agenti operanti o dei soggetti controllati, e cio' sulla base della valutazione del tasso di incidentalita' nonche' delle condizioni strutturali, piano-
E' del tutto evidente come nella formazione del provvedimento in questione converga una pluralita' di valutazioni, effettuate da parte degli organi ed uffici indicati (anche con efficacia vincolante: parere conforme dell'ente proprietario), di natura non solo strettamente tecnica, ma anche ampiamente discrezionale, in quanto formulate sulla base d'apprezzamenti ponderati sia delle situazioni di fatto, sia delle molteplici esigenze da prendersi in considerazione al fine di regolare il traffico sulla strada considerata, o tratto di essa, nell'ambito della gestione complessiva della circolazione stradale sul territorio.
Tali valutazioni, che costituiscono le condizioni dell'esercizio del potere prefettizio di classificazione della strada ai fini dell'applicazione della norma in esame, in quanto attinenti al merito dell'attivita' amministrativa, non sono suscettibili di sindacato da parte dell'autorita' giudiziaria, ordinaria od amministrativa che sia, il cui potere di valutazione, ai fini della disapplicazione per l'una e dell'annullamento per l'altra, e' limitato all'accertamento dei soli vizi di legittimita' dell'atto. Nell'ambito dei vizi di tal natura, il G.d.P. sembra aver riscontrato quello d'eccesso di potere sotto il profilo sintomatico del difetto di motivazione, ma anche tale ragione della pronunzia e' illegittima ed errata.
In tema di provvedimenti amministrativi, la motivazione per relationem e', infatti, da ritenere ammissibile sulla base della piu' generale previsione di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 3, comma 3, la quale stabilisce che, se le "ragioni" dei provvedimenti amministrativi risultano da altro atto dell'amministrazione, richiamato nel procedimento, quest'ultima, insieme alla comunicazione del provvedimento, deve indicare e rendere disponibile anche l'atto richiamato (Cass. 27.6.02 n. 9363), e costituendo, comunque, tale tipo di motivazione una modalita' d'esposizione delle ragioni del provvedimento amministrativo, in linea di principio, senz'altro corretta e legittima, oltre che conforme al principio di speditezza dell'azione amministrativa, laddove l'autore del provvedimento ritenga di far proprio, ribadendolo, il giudizio o l'accertamento posto in essere nel corso del procedimento amministrativo (Cass. 16.1.07 n. 871).
7.4 -
Il G.d.P. ha errato nell'annullare il provvedimento sanzionatorio sulla ritenuta inattendibilita' dell'accertamento della violazione in quanto effettuato con apparecchiatura considerata obsoleta, incompatibile con la normativa introdotta successivamente alla sua omologazione ed inidonea per mancata taratura periodica. Anche a non considerare la genericita' della motivazione, le ragioni svolte nell'impugnata sentenza non trovano supporto nella normativa vigente, nessuna disposizione avendo adottato il legislatore che commini la decadenza delle omologazioni rilasciate alle apparecchiature in utilizzo, e risultando difformi dalla giurisprudenza formatasi sulla materia in sede di legittimita'. In particolare, si e' ritenuto che:
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in ordine all'applicabilita' o meno della Legge n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura, alle apparecchiature elettroniche di controllo della velocita', devesi rilevare come la stessa attenga a materia diversa, quella metrologica, rispetto a quella della misurazione elettronica della velocita', in ogni caso adeguatamente verificata in sede d'omologazione, ed attribuisca funzioni ad autorita' amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie, onde non ricorrono i presupposti a che anche le dette apparecchiature vengano assoggettate ai controlli nella legge stessa previsti.
Il Giudice di Pace non si e' attenuto a tali principi. Nel caso in questione non risulta contestato e provato il difettoso funzionamento dell'apparecchiatura.
8. -
9. -
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione originariamente proposta dall'intimato.
Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 600,00 euro per onorari e euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.