Con l’acronimo U.C.I si intende l’Ufficio Centrale Italiano di assicurazione per l’Italia che, fondato nel 1953, ha il compito di gestire le pratiche di sinistri nei quali sono rimasti coinvolti i veicoli a motore in circolazione internazionale e la sua attività è disciplinata dagli articoli 125 e 126 del decreto legislativo del 7/09/2005 numero 209 “Codice delle assicurazioni private” (GU n.239 del 13-10-2005 – Suppl. Ordinario n. 163).
In pratica l’ UCI:
- gestisce i risarcimenti dei danni e dei sinistri causati dai veicoli immatricolati all’estero (compresa la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano). che si trovano sul territorio italiano;
- ha il compito di liquidare i danni e pagare ai beneficiari dell’evento sinistroso;
- emette la Carta Verde, che è il documento rilasciato dalle compagnie assicurative, che estende la copertura assicurativa agli stati esteri convenzionati in essa elencati.
In caso di sinistro subito in Italia con veicoli immatricolati all’estero occorre inviare una richiesta di risarcimento con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’U.C.I. Corso Sempione, 39 – 20145 Milano,oppure in alternativa a mezzo PEC uci@pec.ucimi.it, indicando:
- la dinamica dell’incidente;
- la targa e la nazionalità del veicolo estero;
- le caratteristiche, la tipologia, la marca e il modello del veicolo;
- i dati anagrafici e l’indirizzo di residenza del proprietario e del conducente (se diverso) del veicolo estero;
- il nome della compagnia assicurativa del veicolo estero;
- gli estremi dell’organo di poliziastradale eventualmente intervenuta dopo l’incidente:
- la copia della constatazione amichevole se disponibile firmata da ambe le parti coinvolte;
- la copia della Carta Verde del conducente del veicolo estero, se disponibile;
- gli estremi delle eventuali altre persone coinvolte o elenco delle cose danneggiate indicando l’esatta collocazione.
L’UCI incarica la Società nominata dalla Compagnia di assicurazione estera indicata nella richiesta danni per le successive attività. Sarà questa Società a disporre la perizia per la valutazione del danno, a valutare la responsabilità e formulare l’offerta o motivare il diniego.
Se i dati forniti nella richiesta di risarcimento non permettono di individuare chiaramente la Compagnia di assicurazione del veicolo estero, l’ U.C.I. svolgerà accertamenti nel Paese di presunta immatricolazione del veicolo per individuarla o per verificare comunque la possibilità del proprio intervento.
Le ricerche vengono svolte dall’ U.C.I. interessando il Bureau nazionale del Paese di immatricolazione del veicolo estero; le norme che regolano i rapporti tra Bureaux prevedono un termine di 6 settimane per la risposta, fermo restando che
l’ U.C.I. si attiva per ottenere un riscontro nel minor tempo possibile.
Per questo motivo è interesse del danneggiato indicare fin dalla prima richiesta di risarcimento tutti gli elementi utili in suo possesso ed allegare ogni documento fornito dal conducente estero.
Si riportano gli articoli che disciplinano l’ U.C.I.
Decreto legislativo del 7/09/2005 n. 209 codice delle assicurazioni private (GU n.239 del 13-10-2005 – Suppl. Ordinario n. 163 )
Art. 125
Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri 1. Per i veicoli e i natanti soggetti all’obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati esteri nonche’ per i motori amovibili di cui all’articolo 123, comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all’estero, che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto, per la durata della permanenza in Italia, l’obbligo di assicurazione. 2. Per i natanti l’obbligo di assicurazione si considera assolto: a) con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto con regolamento adottato dal ((Ministro dello sviluppo economico)), su proposta dell'((IVASS)), ovvero b) quando il conducente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione emesso dall’Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato dall’Ufficio centrale italiano. 3. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l’obbligo di assicurazione: a) e’ assolto mediante contratto di assicurazione “frontiera”, come disciplinato dal regolamento previsto all’articolo 126, comma 2, lettera a), concernente la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi; b) si considera assolto quando l’Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell’Unione europea sia stato rimosso l’obbligo negli Stati membri di controllare l’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo; c) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall’Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall’Ufficio centrale italiano. 4. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l’obbligo di assicurazione si considera assolto quando l’Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e l’Unione europea abbia riconosciuto tali accordi. 5. Nell’ipotesi di cui al comma 3, lettera c), l’Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pagamento agli aventi diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui al comma 4, l’Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione. 5-bis. L’Ufficio centrale italiano, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento comunica agli aventi diritto un’offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. 6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai veicoli a motore di proprietà di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali. 7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4 non si applicano per l’assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e individuati nel regolamento adottato, su proposta dell'((IVASS)), dal ((Ministro dello sviluppo economico)).
Art. 126.
Ufficio centrale italiano ((1. ABROGATO.)) 2. L’Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui all’articolo 125, svolge le seguenti attivita’: a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l’assicurazione frontiera disciplinata nel regolamento adottato, su proposta dell'((IVASS)), dal ((Ministro dello sviluppo economico)) e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti; b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3, lettere b) e c), ed al comma 4 dell’articolo 125, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell’assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione; c) e’ legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), al comma 3 ed al comma 4 dell’articolo 125, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all’estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei confronti dell’Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano l’azione diretta contro l’impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall’articolo 144. 3. Ai fini della proposizione dell’azione diretta di risarcimento nei confronti dell’Ufficio centrale italiano i termini di cui all’articolo 163-bis, primo comma, e 318, secondo comma, del codice di procedura civile sono aumentati del doppio, risultando percio’ stabiliti in centottanta giorni per il giudizio di fronte al tribunale e in novanta giorni per il giudizio di fronte al giudice di pace. I termini di cui all’articolo 163-bis, secondo comma, del codice di procedura civile non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni. 4. L’Ufficio centrale italiano e’ abilitato ad emettere le carte verdi richieste per la circolazione all’estero di veicoli a motore immatricolati in Italia, garantendo nei confronti dei corrispondenti uffici nazionali di assicurazione le obbligazioni che il rilascio di tali certificati comporta. 5. Per i rimborsi effettuati agli uffici nazionali di assicurazione esteri, che in base agli accordi con esso stipulati abbiano dovuto intervenire per risarcire danni causati nel territorio del loro Stato da veicoli a motore immatricolati in Italia non coperti da assicurazione, l’Ufficio centrale italiano ha diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o del conducente del veicolo per le somme pagate e le relative spese. 6. In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla circolazione di veicoli a motore o natanti immatricolati o registrati all’estero, l’Ufficio centrale italiano puo’ richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo.
Dr. Franco Simoncini
Dirigente/Comandante Polizia Municipale a r.
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