Telecamere e cinture di sicurezza
Vorrei porti due domande:
- 1) Quali infrazioni possono essere notificate con la rilevazione di telecamere poste al controllo del territorio? Anche il mancato utilizzo delle cinture o la mancata accensione dei fari?
- 2) Nel caso di mancato utilizzo delle cinture di un passeggero chi paga la multa e chi perde i punti? Il conducente, il passeggero o tutti e due? Grazie, Marco
RISPOSTA
Rispondiamo in ordine ai tuoi due quesiti :
1) Il recente D.L. n. 151 del 27.06.2003 (modifiche alle norme inerenti gli illeciti amministrativi e relative sanzioni) all’art. 4 – comma 1 – lettera g – ribadisce che : “”la contestazione immediata non è necessaria in caso di rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall’art. 17, comma 133/bis, della legge 15 maggio 1997 n. 127””. E’ vero che fra i dispositivi previsti sono compresi anche quelli di ripresa televisiva, ma non è prevista per il momento la ripresa di un’eventuale infrazione riguardante il mancato utilizzo delle cinture, perché vi sono numerose categorie di utenti che ne sono esentate da tale obbligo, ciò è previsto dalla normativa, mentre la mancata accensione dei fari, per gli autoveicoli è sanzionabile solo fuori dei centri abitati.
2) L’art. 172 comma 8 del D. Lgs. n. 285 del 20.04.1992 (nuovo Codice della Strada) fa obbligo al conducente ed ai passeggeri di prestabilite categorie di veicoli di fare uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta previsti. Il conducente del veicolo risponde della persistente efficienza di tali dispositivi e della violazione scaturente dal loro mancato uso da parte di un passeggero minorenne (se al momento della constatazione sul veicolo stesso non è presente chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso).
Per quanto sopra, della eventuale sanzione al passeggero maggiorenne sull’inosservanza della norma, il conducente, se proprietario del veicolo, ne risponde solamente ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), la quale all’art. 6 (solidarietà) dice che “”il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione….. è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuto, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà…“”.