Veicoli targa estera – interrogazione parlamentare 13.3.2019

Il 13 marzo 2019 in Parlamento il Ministro Salvini ha risposto ad un’interrogazione parlamentare  proposta da  PLANGGER, GEBHARD, SCHULLIAN e EMANUELA ROSSINI, in materia di circolazione in Italia di veicoli con targa estera

(Iniziative volte a prevedere deroghe al divieto introdotto dal decreto-legge n. 113 del 2018 in materia di circolazione in Italia di veicoli con targa estera, con particolare riferimento ai residenti nelle zone di confine – n. 3-00606)

PRESIDENTE. Il deputato Plangger ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-00606 (Vedi l’allegato A).

ALBRECHT PLANGGER (MISTO-MIN.LING.). Presidente, le nuove disposizioni normative introdotte con la legge n. 113 del 2018 sulla circolazione in Italia dei veicoli con targa estera prevedono il divieto, per chi risiede in Italia da più di 60 giorni, di circolare con veicoli immatricolati all’estero, salvo che per alcune forme di leasing, comodato e noleggio. Questa nuova norma ha portato alcune incertezze ed alcuni effetti collaterali, anche se la norma, in fondo, può andare anche bene: è un po’ contro il buon senso, cioè vieta anche la guida occasionale, la guida per cortesia, il comodato a familiare, la guida provvisoria con la targa; e specialmente il più grande problema è che va contro tutti i frontalieri, i quali hanno a disposizione l’autovettura di servizio del datore di lavoro estero per raggiungere quotidianamente dall’Italia il posto di lavoro oltre il confine, che probabilmente non è stato voluto.

PRESIDENTE. Il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha facoltà di rispondere.

MATTEO SALVINI, Ministro dell’Interno. La ringrazio per l’interrogazione. La norma ovviamente deriva dalla volontà di bloccare chi elude gli obblighi assicurativi, fiscali e chi intende con questo mezzo non pagare le multe che prende in Italia, perché tanto chissà da dove arriva. La legge del 2018, che ha convertito il decreto-legge “sicurezza ed immigrazione”, ha previsto una specifica modifica all’articolo 93 del codice della strada, in base alla quale è vietata la circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all’estero e condotti da persone residenti nel nostro Paese da più di 60 giorni, con delle sanzioni fino a 2.800 euro; e, nel caso in cui entro i successivi 180 giorni il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia tornato all’estero col foglio di via, prevede anche la confisca.

Per venire incontro a quello che lei diceva, ovviamente i divieti cui ho fatto riferimento sono temperati da alcune eccezioni: la prima riguarda il caso in cui il veicolo immatricolato all’estero sia in leasing o in locazione senza conducente da impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea, e un’altra eccezione concerne l’ipotesi che il veicolo sia stato concesso in comodato ad un lavoratore o collaboratore di un’impresa costituita in altro Stato membro dell’Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo.

L’obiettivo delle disposizioni, come dicevo, è quello di contrastare il fenomeno della cosiddetta esterovestizione che, negli ultimi anni, ha assunto particolare rilevanza, a detta delle forze dell’ordine, di cui ovviamente devo avere piena fiducia. Si tratta quindi di disposizioni importanti, che confido conseguiranno in breve tempo – e già li stanno conseguendo – gli obiettivi per i quali sono state introdotte, ossia “beccare” i furbi che usavano targhe straniere per circolare in Italia e non pagare quello che dovevano pagare. Devo sottolineare, con riferimento alle considerazioni svolte dagli interroganti, che, in alcuni casi particolari, le nuove disposizioni dovranno essere raccordate con altre già vigenti, e, proprio al fine di garantire un’applicazione uniforme delle nuove norme, i competenti uffici del Ministero dell’Interno hanno già fornito indicazioni operative, con una circolare del 10 gennaio 2019, e stanno seguendo con attenzione la fase applicativa, anche al fine di evitare eventuali criticità che si fossero ravvisate, essendo disponibili ad eventuali interventi integrativi. Però, colpire i furbetti con la targa straniera era – penso – diritto e dovere di tutti quelli che invece in Italia pagano le tasse, pagano le multe e pagano l’assicurazione.

PRESIDENTE. L’onorevole Plangger ha facoltà di replicare.

ALBRECHT PLANGGER (MISTO-MIN.LING.). Presidente, Ministro, con l’occasione si dovrebbe chiarire anche la posizione dei lavoratori stagionali, specialmente nel turismo, ed escludere dall’applicazione dal divieto di circolazione con veicolo estero tutti quei cittadini europei che hanno un contratto abbastanza lungo, fino a undici mesi.

ALLEGATO A

Iniziative volte a prevedere deroghe al divieto introdotto dal decreto-legge n. 113 del 2018 in materia di circolazione in Italia di veicoli con targa estera, con particolare riferimento ai residenti nelle zone di confine – 3-00606

   PLANGGER, GEBHARD, SCHULLIAN e EMANUELA ROSSINI. – Al Ministro dell’interno. – Per sapere – premesso che:
nuove disposizioni normative – introdotte dal decreto-legge n. 113 del 2018 – sulla circolazione in Italia di veicoli con targa estera, prevedono il divieto a chi risieda in Italia da più di 60 giorni di circolare con veicoli immatricolati all’estero, salvo che per alcune forme di leasing, comodato o noleggio;
la sanzione va da 712 a 2.848 euro, fermo amministrativo del veicolo e confisca se entro 180 giorni non viene immatricolato in Italia o condotto al confine;
la mancanza del documento che certifica il leasing, comodato o noleggio viene sanzionata da 250 a 1.000 euro, con obbligo di esibizione entro 30 giorni e fermo amministrativo del veicolo nel frattempo;
tali norme sono state introdotte per bloccare gli abusi dei «furbetti» che, residenti in Italia, per evitare sanzioni o controlli fiscali, non pagare il bollo e per godere di tariffe assicurative più basse, circolano con targhe estere;
contraddittoria è la tolleranza rispetto alla concessione di autovetture in leasing o in locazione ai residenti e alle imprese italiane da parte di un’impresa costituita in altro Stato dell’Unione europea, che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o effettiva; fattispecie consentita negli altri Paesi europei, ma temperata dall’obbligo della targa nazionale;
le nuove disposizioni stanno producendo un pesante effetto collaterale: in Italia ora è vietato guidare l’auto di un parente, di un amico o di un collega che abitano all’estero, anche occasionalmente;
nelle zone di confine ciò comporta situazioni paradossali: si pensi ai parenti che non possono guidare l’auto perché immatricolata all’estero, mentre il proprietario è in visita di cortesia, lavoro o svago e che, per un malessere, maltempo o perché ha bevuto un bicchiere di troppo, non può essere riaccompagnato con la sua vettura a casa, magari a pochi chilometri di distanza;
si rischia di creare situazioni inutilmente vessatorie e poco comprensibili, soprattutto ai cittadini che vivono nei territori di confine e che spesso sono abituati a oltrepassarlo frequentemente se non quotidianamente e per i frontalieri che hanno a disposizione un’autovettura di servizio della ditta estera per raggiungere dall’Italia il posto di lavoro –:
se il Ministro interrogato non ritenga di adottare, con urgenza, le iniziative di competenza, al fine di prevedere ragionevoli e adeguate deroghe al divieto stabilito dal nuovo articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in particolare per i residenti nelle zone di confine. (3-00606)

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