Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta

Di seguito la legge 11 gennaio 2018, n. 2, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 31 gennaio 2018 ed in vigore dal 15 febbraio 2018 con la quale vengono apportate delle modifiche al Codice della Strada volte a favorire la mobilità in bicicletta.

Gli articoli del Codice che verranno modificati e che avranno riflessi pratico-operativi sono principalmente l’articolo 61, per consentire l’istallazione dei portabiciclette agli autobus da noleggio da gran turismo e di linea,  oltre che l’installazione dei già previsti portabagagli e dei portasci posteriori a sbalzo. I portabiciclette potranno essere installati anche anteriormente di tali veicoli con le modalità previste dalle direttive del MIT. E’ di conseguenza modificato l’articolo 164 così da consentire lo sbalzo anteriore dei portabiciclette ivi istallati fino a un massimo di cm 80 rispetto alla sagoma del veicolo.

Importante inoltre la modifica dell’art.1 del Codice della Strada dove, tra le finalità cardine di questo Codice,  viene aggiunta la promozione della mobilità sostenibile e l’uso dei velocipedi

Legge 11/1/2018 n. 2

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica

Articolo 1
Oggetto e finalità1. La presente legge persegue l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attivita’ turistiche e ricreative, al fine di migliorare l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare l’attivita’ turistica, in coerenza con il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, di cui all’articolo 34-quinquies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con il piano straordinario della mobilità turistica, di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e secondo quanto previsto dalla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di ferrovie turistiche.
2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici interessati, nell’ambito delle rispettive competenze, nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera e), e in conformita’ con la disciplina generale dei trasporti e del governo del territorio, perseguono l’obiettivo di cui al comma 1, in modo da rendere lo sviluppo della mobilità ciclistica e delle necessarie infrastrutture di rete una componente fondamentale delle politiche della mobilità in tutto il territorio nazionale e da pervenire a un sistema generale e integrato della mobilita’, sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale e accessibile a tutti i cittadini.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Articolo 2
Definizioni1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «ciclovia»: un itinerario che consenta il transito delle biciclette nelle due direzioni, dotato di diversi livelli di protezione determinati da provvedimenti o da infrastrutture che rendono la percorrenza ciclistica piu’ agevole e sicura;
b) «rete cicloviaria»: l’insieme di diverse ciclovie o di segmenti di ciclovie raccordati tra loro, descritti, segnalati e legittimamente percorribili dal ciclista senza soluzione di continuita’;
c) «via verde ciclabile» o «greenway»: pista o strada ciclabile in sede propria sulla quale non e’ consentito il traffico motorizzato;
d) «sentiero ciclabile o percorso natura»: itinerario in parchi e zone protette, sulle sponde di fiumi o in ambiti rurali, anche senza particolari caratteristiche costruttive, dove e’ ammessa la circolazione delle biciclette;
e) «strada senza traffico»: strada con traffico motorizzato inferiore alla media di cinquanta veicoli al giorno calcolata su base annua;
f) «strada a basso traffico»: strada con traffico motorizzato inferiore alla media di cinquecento veicoli al giorno calcolata su base annua senza punte superiori a cinquanta veicoli all’ora;
g) «strada 30»: strada urbana o extraurbana sottoposta al limite di velocita’ di 30 chilometri orari o a un limite inferiore, segnalata con le modalita’ stabilite dall’articolo 135, comma 14, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; e’ considerata «strada 30» anche la strada extraurbana con sezione della carreggiata non inferiore a tre metri riservata ai veicoli non a motore, eccetto quelli autorizzati, e sottoposta al limite di velocita’ di 30 chilometri orari.
2. Con riferimento ai parametri di traffico e sicurezza sono qualificati come ciclovie gli itinerari che comprendono una o piu’ delle seguenti categorie:
a) le piste o corsie ciclabili, come definite dall’articolo 3, comma 1, numero 39), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall’articolo 140, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
b) gli itinerari ciclopedonali, come definiti dall’articolo 2, comma 3, lettera F-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
c) le vie verdi ciclabili;
d) i sentieri ciclabili o i percorsi natura;
e) le strade senza traffico e a basso traffico;
f) le strade 30;
g) le aree pedonali, come definite dall’articolo 3, comma 1, numero 2), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
h) le zone a traffico limitato, come definite dall’articolo 3, comma 1, numero 54), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
i) le zone residenziali, come definite dall’articolo 3, comma 1, numero 58), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Articolo 3
Piano generale della mobilita’ ciclistica1. In vista degli obiettivi e delle finalita’ di cui all’articolo 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e’ approvato il Piano generale della mobilita’ ciclistica. Il Piano di cui al precedente periodo costituisce parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica ed e’ adottato in coerenza:
a) con il sistema nazionale delle ciclovie turistiche di cui all’articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) con i programmi per la mobilita’ sostenibile finanziati a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.
2. Il Piano generale della mobilita’ ciclistica e’ articolato con riferimento a due specifici settori di intervento, relativi, rispettivamente, allo sviluppo della mobilita’ ciclistica in ambito urbano e metropolitano e allo sviluppo della mobilita’ ciclistica su percorsi definiti a livello regionale, nazionale ed europeo.
3. Il Piano generale della mobilita’ ciclistica si riferisce a un periodo di tre anni e reca:
a) la definizione, per ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento, degli obiettivi annuali di sviluppo della mobilita’ ciclistica, da perseguire in relazione ai due distinti settori di intervento di cui al comma 2, avendo riguardo alla domanda complessiva di mobilita’;
b) l’individuazione delle ciclovie di interesse nazionale che costituiscono la Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» di cui all’articolo 4 e gli indirizzi per la definizione e l’attuazione dei progetti di competenza regionale finalizzati alla realizzazione della Rete stessa;
c) l’indicazione, in ordine di priorita’, con relativa motivazione, degli interventi da realizzare per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a), nei limiti delle risorse di cui alla lettera e);
d) l’individuazione degli interventi prioritari per assicurare le connessioni della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» di cui all’articolo 4 con le altre modalita’ di trasporto;
e) la definizione del quadro, per ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento, delle risorse finanziarie pubbliche e private di cui all’articolo 10, da ripartire per il finanziamento degli interventi previsti nel medesimo Piano generale, nonche’ di quelli indicati nei piani della mobilita’ ciclistica delle regioni, dei comuni, delle citta’ metropolitane e delle province di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 6;
f) gli indirizzi volti ad assicurare un efficace coordinamento dell’azione amministrativa delle regioni, delle citta’ metropolitane, delle province e dei comuni concernente la mobilita’ ciclistica e le relative infrastrutture, nonche’ a promuovere la partecipazione degli utenti alla programmazione, realizzazione e gestione della rete cicloviaria;
g) l’individuazione degli atti amministrativi, compresi quelli di natura regolamentare e gli atti di indirizzo, che dovranno essere adottati per conseguire gli obiettivi stabiliti dal medesimo Piano generale;
h) la definizione, nei limiti delle risorse di cui alla lettera e), delle azioni necessarie a sostenere lo sviluppo della mobilita’ ciclistica in ambito urbano, con particolare riferimento alla sicurezza dei ciclisti e all’interscambio modale tra la mobilita’ ciclistica, il trasporto ferroviario e il trasporto pubblico locale.
4. Il Piano generale della mobilita’ ciclistica puo’ essere aggiornato annualmente anche al fine di tenere conto delle ulteriori risorse eventualmente rese disponibili ai sensi della legislazione nel frattempo intervenuta. Gli aggiornamenti annuali sono approvati, con le modalita’ di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ciascun anno. In sede di aggiornamento del Piano generale della mobilita’ ciclistica, la Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» di cui all’articolo 4 puo’ essere integrata con ciclovie di interesse nazionale, individuate anche su proposta delle regioni interessate nell’ambito dei piani regionali di cui all’articolo 5.
Articolo 4
Rete ciclabile nazionale «Bicitalia»1. La Rete ciclabile nazionale denominata «Bicitalia» costituisce la rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea «EuroVelo». Essa e’ composta dalle ciclovie di interesse nazionale di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b), compresi i relativi accessori e pertinenze, dedicate ai ciclisti e, in generale, agli utenti non motorizzati. Le infrastrutture della Rete ciclabile nazionale costituiscono infrastrutture di interesse strategico nazionale.
2. La Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» e’ individuata nell’ambito del Piano generale della mobilita’ ciclistica di cui all’articolo 3 sulla base dei seguenti criteri:
a) sviluppo complessivo non inferiore a 20.000 chilometri in base a una struttura a rete, articolata in una serie di itinerari da nord a sud, attraversati da itinerari da est ad ovest, che interessano tutto il territorio nazionale;
b) integrazione e interconnessione con le reti infrastrutturali a supporto delle altre modalita’ di trasporto e con le altre reti ciclabili presenti nel territorio;
c) collegamento con le aree naturali protette e con le zone a elevata naturalita’ e di rilevante interesse escursionistico, paesaggistico, storico, culturale e architettonico;
d) integrazione con altre reti di percorrenza turistica di interesse nazionale e locale, con particolare attenzione alla rete dei cammini e sentieri, alle ippovie, alle ferrovie turistiche e ai percorsi fluviali, lacustri e costieri;
e) sviluppo di piste ciclabili e vie verdi ciclabili o greenway;
f) utilizzo eventuale della viabilita’ minore esistente;
g) recupero a fini ciclabili, per destinazione a uso pubblico, di strade arginali di fiumi, torrenti, laghi e canali; tratturi;
viabilita’ dismessa o declassata; sedimi di strade ferrate dismesse e comunque non recuperabili all’esercizio ferroviario; viabilita’ forestale e viabilita’ militare radiata; strade di servizio; altre opere infrastrutturali lineari, comprese opere di bonifica, acquedotti, reti energetiche, condotte fognarie, cablaggi, ponti dismessi e altri manufatti stradali;
h) collegamento ciclabile tra comuni limitrofi, attraversamento di ogni capoluogo regionale e penetrazione nelle principali citta’ di interesse turistico-culturale con il raggiungimento dei rispettivi centri storici;
i) continuita’ e interconnessione con le reti ciclabili urbane, anche attraverso la realizzazione di aree pedonali e zone a traffico limitato, nonche’ attraverso l’adozione di provvedimenti di moderazione del traffico;
l) attribuzione agli itinerari promiscui che compongono la Rete ciclabile stessa della qualifica di itinerario ciclopedonale prevista dall’articolo 2, comma 2, lettera F-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ove ricorrano le caratteristiche ivi richieste, e loro assoggettamento in ogni caso a pubblico passaggio.
3. Nel Piano generale della mobilita’ ciclistica sono stabiliti gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione e la gestione della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» e i relativi oneri riferibili agli aspetti di rilevanza sovraregionale e di competenza statale, cui si provvede nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti.
4. Le regioni provvedono, sentiti gli enti locali interessati, a predisporre i progetti necessari alla realizzazione della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» entro dodici mesi dall’approvazione del Piano generale della mobilita’ ciclistica. Al fine di consentire l’utilizzo a fini ciclabili di aree facenti parte del demanio militare o del patrimonio della Difesa o soggette a servitu’ militari, le regioni stipulano appositi protocolli di intesa con il Ministero della difesa.
5. Gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e le approvazioni prescritti per la realizzazione dei progetti di cui al comma 4 sono acquisiti mediante la convocazione di una conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Le regioni, acquisiti ai sensi dei commi 4 e 5 i pareri degli enti locali interessati, ne danno evidenza pubblicando il progetto, i pareri e tutta la documentazione prodotta nei propri siti internet istituzionali, approvano i progetti e provvedono a inviarli entro un mese dall’approvazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
7. I progetti per la realizzazione della Rete ciclabile nazionale«Bicitalia» sono approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro due mesi dalla ricezione, salvo che i predetti progetti risultino difformi dalle indicazioni contenute nel Piano generale della mobilita’ ciclistica o nel relativo quadro finanziario di cui all’articolo 3, comma 3, lettera e), e nei suoi eventuali aggiornamenti. In caso di difformita’, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, comunica alla regione le motivazioni della mancata approvazione del progetto, richiedendone la modifica alla regione stessa.
8. La regione trasmette il progetto conseguentemente modificato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro due mesi dalla comunicazione della mancata approvazione. Esso si intende approvato, salvo che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, non lo respinga espressamente entro i trenta giorni successivi alla ricezione.
9. L’approvazione dei progetti di cui al comma 4, secondo le modalita’ definite dai commi da 4 a 8, costituisce, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, variante a tutti gli strumenti urbanistici vigenti.
Articolo 5
Piani regionali della mobilita’ ciclistica1. Per il conseguimento delle finalita’ di cui all’articolo 1 le regioni, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto del quadro finanziario di cui all’articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti, predispongono e approvano con cadenza triennale, in coerenza con il piano regionale dei trasporti e della logistica e con il Piano nazionale della mobilita’ ciclistica, il piano regionale della mobilita’ ciclistica. Il piano regionale della mobilita’ ciclistica individua gli interventi da adottare per promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attivita’ turistiche e ricreative nel territorio regionale e per conseguire le altre finalita’ della presente legge.
2. Il piano regionale della mobilita’ ciclistica disciplina l’intero sistema ciclabile regionale ed e’ redatto sulla base dei piani urbani della mobilita’ sostenibile e dei relativi programmi e progetti presentati dai comuni e dalle citta’ metropolitane, assumendo e valorizzando, quali dorsali delle reti, gli itinerari della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia». Il piano regionale della mobilita’ ciclistica definisce:
a) la rete ciclabile regionale, che e’ individuata in coerenza con la Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» ed e’ caratterizzata dall’integrazione e interconnessione con le reti infrastrutturali regionali a supporto delle altre modalita’ di trasporto;
b) la puntuale individuazione delle ciclovie che ricadono nel territorio regionale incluse nella Rete ciclabile nazionale«Bicitalia» e le eventuali proposte di integrazione o modifica della suddetta Rete «Bicitalia»;
c) nell’ambito della rete di cui alla lettera a), gli itinerari nelle zone rurali finalizzati alla conoscenza e alla fruizione di sentieri di campagna, delle aree circostanti, dei laghi e dei corsi d’acqua nonche’ dei parchi, delle riserve naturali e delle altre zone di interesse naturalistico comprese nel territorio regionale;
d) il sistema di interscambio tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto, pubblici e privati, lungo le infrastrutture di livello provinciale, regionale e nazionale;
e) il sistema delle aree di sosta, attrezzate e non attrezzate, e i servizi per i ciclisti, con particolare attenzione ai percorsi extraurbani;
f) gli indirizzi relativi alla predisposizione delle reti ciclabili urbane ed extraurbane, delle aree di sosta delle biciclette, dei provvedimenti relativi alla sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, nonche’ gli interventi necessari a favorire l’uso della bicicletta nelle aree urbane;
g) la procedura di recepimento degli indirizzi di cui alla lettera f) negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nei regolamenti edilizi e negli interventi di costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici;
h) l’eventuale realizzazione di azioni di comunicazione, educazione e formazione per la promozione degli spostamenti in bicicletta e del trasporto integrato tra biciclette e mezzi di trasporto pubblico.
3. Per promuovere la fruizione dei servizi di trasporto intermodali, le regioni e gli enti locali possono stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, accordi con i gestori del trasporto pubblico regionale e locale e delle relative infrastrutture, anche attraverso l’inserimento di specifiche clausole nei contratti di servizio e di programma, per rimuovere ostacoli e barriere infrastrutturali e organizzativi, favorire l’accessibilita’ in bicicletta di parcheggi, stazioni ferroviarie, scali fluviali e lacustri, porti e aeroporti e fornire adeguata segnalazione degli appositi percorsi e delle modalita’ di accesso ai mezzi di trasporto pubblico, anche con riguardo alla possibilita’ di trasportare la bicicletta sugli altri mezzi di trasporto.
4. Nel piano regionale della mobilita’ ciclistica sono altresi’ definiti gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione e la gestione della rete regionale di percorribilita’ ciclistica e i relativi costi, nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti.
5. Il piano regionale della mobilita’ ciclistica e’ approvato con deliberazione della regione ed e’ inviato, entro dieci giorni dall’approvazione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
In sede di prima attuazione della presente legge il termine di approvazione del piano regionale della mobilita’ ciclistica e’ stabilito in dodici mesi a decorrere dalla data di approvazione del Piano generale della mobilita’ ciclistica di cui all’articolo 2, comma 1. Il piano regionale della mobilita’ ciclistica e’ pubblicato nel sito internet istituzionale dell’ente.
Articolo 6
Biciplan1. I comuni non facenti parte di citta’ metropolitane e le citta’ metropolitane predispongono e adottano, nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti, i piani urbani della mobilita’ ciclistica, denominati «biciplan», quali piani di settore dei piani urbani della mobilita’ sostenibile (PUMS), finalizzati a definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessari a promuovere e intensificare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attivita’ turistiche e ricreative e a migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni. I biciplan sono pubblicati in formato di tipo aperto nei siti internet istituzionali dei rispettivi enti.
2. I biciplan definiscono:
a) la rete degli itinerari ciclabili prioritari o delle ciclovie del territorio comunale destinata all’attraversamento e al collegamento tra le parti della citta’ lungo le principali direttrici di traffico, con infrastrutture capaci, dirette e sicure, nonche’ gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione di tali infrastrutture;
b) la rete secondaria dei percorsi ciclabili all’interno dei quartieri e dei centri abitati;
c) la rete delle vie verdi ciclabili, destinata a connettere le aree verdi e i parchi della citta’, le aree rurali e le aste fluviali del territorio comunale e le stesse con le reti di cui alle lettere a) e b);
d) gli interventi volti alla realizzazione delle reti di cui alle lettere a) e c) in coerenza con le previsioni dei piani di settore sovraordinati;
e) il raccordo tra le reti e gli interventi definiti nelle lettere precedenti e le zone a priorita’ ciclabile, le isole ambientali, le strade 30, le aree pedonali, le zone residenziali e le zone a traffico limitato;
f) gli interventi che possono essere realizzati sui principali nodi di interferenza con il traffico autoveicolare, sui punti della rete stradale piu’ pericolosi per i pedoni e i ciclisti e sui punti di attraversamento di infrastrutture ferroviarie o autostradali;
g) gli obiettivi da conseguire nel territorio del comune o della citta’ metropolitana, nel triennio di riferimento, relativamente all’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, alla sicurezza della mobilita’ ciclistica e alla ripartizione modale;
h) eventuali azioni per incentivare l’uso della bicicletta negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro;
i) gli interventi finalizzati a favorire l’integrazione della mobilita’ ciclistica con i servizi di trasporto pubblico urbano, regionale e nazionale;
l) le azioni finalizzate a migliorare la sicurezza dei ciclisti;
m) le azioni finalizzate a contrastare il furto delle biciclette;
n) eventuali azioni utili a estendere gli spazi destinati alla sosta delle biciclette prioritariamente in prossimita’ degli edifici scolastici e di quelli adibiti a pubbliche funzioni nonche’ in prossimita’ dei principali nodi di interscambio modale e a diffondere l’utilizzo di servizi di condivisione delle biciclette (bike-sharing);
o) le tipologie di servizi di trasporto di merci o persone che possono essere effettuati con velocipedi e biciclette;
p) eventuali attivita’ di promozione e di educazione alla mobilita’ sostenibile;
q) il programma finanziario triennale di attuazione degli interventi definiti dal piano stesso nel rispetto del quadro finanziario di cui all’articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti.
3. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1 costituiscono atti di indirizzo per la programmazione pluriennale delle opere di competenza dei rispettivi enti.
4. Gli enti interessati assicurano la coerenza degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica con gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1.
Articolo 7
Disposizioni particolari per le citta’ metropolitane e per le province1. Le citta’ metropolitane e le province adottano le misure necessarie per garantire un’idonea attuazione delle finalita’ di cui all’articolo 1 nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti.
2. Le citta’ metropolitane e le province, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 85, lettere a) e b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, definiscono gli interventi di pianificazione finalizzati a promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, in coerenza con il piano regionale della mobilita’ ciclistica di cui all’articolo 5 e con i piani di cui al comma 1 dell’articolo 6. Gli strumenti di pianificazione di cui al presente comma sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell’ente.
3. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 2 individuano la rete ciclabile e ciclopedonale nel territorio di competenza, in attuazione e a integrazione della rete di livello regionale e in corrispondenza con le reti individuate nei biciplan.
4. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 2 costituiscono atti di indirizzo per la programmazione pluriennale delle opere di competenza dei rispettivi enti. Gli enti interessati assicurano la coerenza degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica con gli strumenti di pianificazione di cui al precedente periodo.
Articolo 8
Disposizioni particolari per i comuni1. I comuni possono prevedere, in prossimita’ di aeroporti, di stazioni ferroviarie, di autostazioni, di stazioni metropolitane e di stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri, ove presenti, la realizzazione di velostazioni, ossia di centri per il deposito custodito di biciclette, l’assistenza tecnica e l’eventuale servizio di noleggio.
2. Per la realizzazione delle velostazioni di cui al comma 1, i comuni possono stipulare convenzioni con le aziende che gestiscono la sosta di veicoli, le strutture destinate a parcheggio, le stazioni ferroviarie, metropolitane o automobilistiche o le stazioni di mezzi di trasporto marittimo, fluviale e lacustre, ove presenti.
3. La gestione delle velostazioni di cui al comma 1 puo’ essere affidata ai soggetti di cui al comma 2, alle aziende di gestione dei servizi di trasporto pubblico, a cooperative sociali e di servizi o ad associazioni, secondo procedure di affidamento a evidenza pubblica conformi alla normativa vigente.
4. I comuni prevedono nei regolamenti edilizi misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attivita’ terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche.
5. In sede di attuazione degli strumenti urbanistici i comuni stabiliscono i parametri di dotazione di stalli per le biciclette destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale.
Articolo 9
Modifica all’articolo 1 del codice della strada, in materia di principi generali1. Al comma 2 dell’articolo 1 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «al principio della sicurezza stradale» sono sostituite dalle seguenti: «ai principi della sicurezza stradale e della mobilita’ sostenibile» e dopo le parole: «fluidita’ della circolazione» sono aggiunte le seguenti: «; di promuovere l’uso dei velocipedi».
2. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 61, al comma 1, lettera c), le parole: «Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima» sono sostituite dalle seguenti: «Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente»;
b) all’articolo 164, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, in deroga al comma 2, e’ consentito l’utilizzo di strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tale struttura puo’ sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 80 cm dalla sagoma propria del mezzo».
Articolo 10
Disposizioni finanziarie1. Per la definizione del quadro finanziario di cui all’articolo 3, comma 3, lettera e), concorrono:
a) le risorse di cui all’articolo 1, comma 640, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) le risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinate ai programmi per la mobilita’ sostenibile, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017;
c) le risorse relative al finanziamento e al cofinanziamento dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, ove prevedano misure rientranti nell’ambito di applicazione della presente legge, nonche’ le risorse individuate dalle regioni e dagli enti locali a valere sui propri bilanci;
d) gli eventuali proventi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati, nonche’ i lasciti, le donazioni e altri atti di liberalita’ finalizzati al finanziamento della mobilita’ ciclistica.
Articolo 11
Relazione annuale sulla mobilita’ ciclistica1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta entro il 30 giugno di ogni anno alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e della legge 19 ottobre 1998, n. 366, nella quale in particolare indica:
a) l’entita’ delle risorse finanziarie stanziate e spese a livello locale, regionale, nazionale e dell’Unione europea per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge;
b) il numero e la qualita’ degli interventi finanziati e realizzati con le risorse di cui alla lettera a);
c) lo stato di attuazione della Rete ciclabile nazionale«Bicitalia» e il cronoprogramma degli interventi previsti dalla programmazione nazionale;
d) i risultati conseguiti nell’incremento della mobilita’ ciclistica nei centri urbani, nella riduzione del traffico automobilistico, dell’inquinamento atmosferico e dei sinistri e danni agli utenti della strada, nonche’ nel rafforzamento della sicurezza della mobilita’ ciclistica;
e) lo stato di attuazione dell’integrazione modale tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto locale e regionale;
f) la partecipazione a progetti e a programmi dell’Unione europea;
g) un’analisi comparata con le iniziative assunte negli altri Paesi membri dell’Unione europea.
2. Entro il 1º aprile di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sull’impatto sui cittadini e sulla societa’, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare l’efficacia degli interventi previsti dal piano regionale della mobilita’ ciclistica nel rispettivo territorio.
3. La relazione di cui al comma 1 e’ pubblicata nel sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in formato di tipo aperto, come definito dalla lettera a) del comma 3 dell’articolo 68 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 11 gennaio 2018

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