Strada Statale competenza P.M.
Salve ho ricevuto una multa per eccesso di velocità sul tratto di strada NSA 255 dell’abazia di Fossanova, credo sia una strada statale e la multa mi è arrivata da parte del comune di Sonnino. Mi chiedo sulle SS non è la stradale che se ne occupa e non il comune? Posso fare ricorso al riguardo?
RISPOSTA
Il caso oggetto del presente quesito è stato magistralmente risolto dalla Corte di Cassazione, con sentenza 15.03.2001, n. 3761. Il principio generale stabilito con tale sentenza è che la polizia municipale può svolgere servizi di polizia stradale su tutto il territorio di competenza, indipendentemente dal fatto di essere all’interno del centro abitato, o fuori di esso, e indipendentemente dalla tipologia di strada e dall’ente proprietario di essa: l’importante è che tale strada rientri nel territorio di competenza dell’organo di polizia municipale operante. Si propone uno stralcio della sentenza citata dal quale si evince il principio generale suddetto:
“Ai sensi dell’art. 12 del C.d.S., l’espletamento dei servizi di polizia stradale compete al corpo di polizia municipale nell’ambito del territorio comunale e, quindi, pur spettando al Ministero dell’Interno il coordinamento dei servizi ex art. 11 dello stesso codice, alcuna autorizzazione è necessaria per consentire alla polizia locale d’accertare violazioni nel territorio di sua competenza, non essendovi un potere gerarchico dell’Amministrazione centrale da conferire ai corpi di polizia municipale. Pur potendo sicuramente il pretore valutare l’eventuale illegittimità dell’atto emesso da organo non competente, la sentenza si fonda su una errata lettura della normativa che (artt. 11 e 12 C.d.S.), ad avviso del pretore, distinguerebbe l’autorità che “provvede” ai servizi di polizia stradale che è il Ministero dell’Interno, “salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati” da quella addette all’espletamento di detti servizi, cioé la Polstrada e le Polizie municipali “nell’ambito del territorio di competenza”, nel quale attribuzioni dirette di esso non esisterebbero al di fuori dei centri abitati. Sembra chiaro che mentre le “attribuzioni” sono riferite ai “comuni” con evidente riferimento ai programmi e ai plani degli enti locali per la viabilità e la circolazione, lo svolgimento dei servizi di polizia di cui alla legge compete alla polizia municipale in tutto il territorio comunale. L’esercizio della funzioni di polizia stradale dalla polizia municipale “nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza”, senza distinzione tra centro abitato e residuo territorio comunale, é confermata dall’art. 5 della L. 65 del 1986 (legge – quadro sull’ordinamento della polizia municipale) e in nessuna norma è prevista l’esigenza dell’autorizzazione del Ministero dell’Interno per lo svolgimento dei detti servizi, come requisito di legittimità della contestazione. Il motivo di ricorso è quindi fondato, ben potendo la polizia municipale accertare violazioni del C.d.S. al di fuori del centro abitato e nel territorio comunale”.
dott. MASSAVELLI Marco
Dicembre 2010