Sistemazione di terreno con rifiuti è reato Cass. pen. Sez. III Sent. 04-12-2013 n. 48491
Sistemazione di terreno con rifiuti : spargimento di inerti da demolizione per livellare il terreno, è reato
Il giudice ha valorizzato la circostanza, emersa nel corso dell’istruzione dibattimentale, della utilizzazione di parte dei rifiuti per colmare un dislivello presente sul terreno, osservando che, sebbene l’accesso all’area fosse privo di sbarramenti, la collocazione dei rifiuti ed il loro impiego per interventi di sistemazione del fondo consentivano di escludere l’abbandono da parte di terzi, dovendosi al contrario ritenere che lo stoccaggio fosse stato effettuato dal proprietario dell’area o da altri su sua disposizione quale attività prodromica ad ulteriori attività di sistemazione del fondo.
Rosa Bertuzzi
(omissis)
1. Con sentenza dell’11.12.2012 il Tribunale di Taranto – Sezione Distaccata di Manduria ha condannato D.S.M. alla pena dell’ammenda, riconoscendolo responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), per l’illecito stoccaggio, su un terreno di sua proprietà, di rifiuti speciali non pericolosi consistenti in materiale da demolizione, così modificando l’originaria imputazione per realizzazione di una discarica abusiva. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.
2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando la mancanza di prove in ordine alla sua responsabilità per i fatti contestati, rilevando come gli stessi non avrebbero potuto essergli addebitati per il solo fatto di avere la proprietà del terreno interessato dall’attività di stoccaggio di rifiuti. Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è infondato.
Le censure mosse al provvedimento impugnato appaiono non solo generiche, ma anche prevalentemente finalizzate ad ottenere una valutazione alternativa degli elementi fattuali analizzati dal giudice di prime cure, attività che però è preclusa a questo giudice di legittimità, a cui non compete di ripetere l’esperienza conoscitiva del giudice di merito.
4. Ciò posto, rileva il Collegio che il Tribunale ha correttamente qualificato come illecita gestione l’attività posta in essere dall’imputato. Osserva il giudice del merito che la polizia giudiziaria, a seguito di esposto, aveva proceduto ad un sopralluogo su un terreno di circa 10.000 mq., di proprietà del ricorrente, completamente recintato e munito di due accessi carrabili privi di chiusura, ove risultavano presenti cumuli di rifiuti consistenti in materiali da demolizione per 40 – 50 mc, parte dei quali già utilizzata per riempire un dislivello presente sull’area anche mediante spianamento. Avuto riguardo alla quantità dei rifiuti, alle modalità di accumulo, alle caratteristiche dell’area ed all’assenza di una situazione, anche tendenziale, di degrado della stessa, il giudice del merito ha ritenuto di riqualificare l’originaria imputazione di realizzazione di discarica abusiva (D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3) in quella di illecita gestione, giustamente individuando l’attività concretamente posta in essere nello stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi. Lo stoccaggio è definito dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. aa), come “le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’Allegato B alla parte quarta del decreto (e, cioè, il deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) nonchè le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell’Allegato C alla medesima parte quarta (e, cioè, la messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
5. Nella fattispecie, il giudice del merito, ha rilevato come lo scarico ed il deposito nell’area dei rifiuti speciali corrispondesse alla definizione suddetta, evidentemente considerando anche la estinazione dei rifiuti.
Dalla descrizione della situazione ben poteva infatti ritenersi che nell’area fosse stato effettuato, quanto meno, un deposito preliminare (D13) in vista di successive operazioni. Tale attività, come pure risulta accertato dal giudice del merito, veniva effettuata in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo, configurandosi, così, un’ipotesi di illecita gestione. Deve ricordarsi, a tale proposito, che la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di rilevare che anche nelle direttive comunitarie l’attività di stoccaggio viene considerata un’operazione di smaltimento o di recupero secondo la destinazione del rifiuto, con l’ovvia conseguenza che, qualora il termine stoccaggio non venga utilizzato in alcune disposizioni (come in quelle che prevedono sanzioni per l’illecita attività di gestione) si applicheranno comunque le disposizioni previste, a seconda dei casi, per lo smaltimento ed il recupero (v. Sez. 3^ n. 42212, 29 settembre 2004).
6. Oltre ad aver correttamente qualificato i fatti contestati, il Tribunale ha anche compiutamente esaminato l’aspetto concernente la responsabilità dell’imputato che, diversamente da quanto affermato in ricorso, non è stata ritenuta considerando esclusivamente la sua posizione di proprietario dell’area.
Il giudice ha infatti valorizzato la circostanza, emersa nel corso dell’istruzione dibattimentale, della utilizzazione di parte dei rifiuti per colmare un dislivello presente sul terreno, osservando che, sebbene l’accesso all’area fosse privo di sbarramenti, la collocazione dei rifiuti ed il loro impiego per interventi di sistemazione del fondo consentivano di escludere l’abbandono da parte di terzi, dovendosi al contrario ritenere che lo stoccaggio fosse stato effettuato dal proprietario dell’area o da altri su sua disposizione quale attività prodromica ad ulteriori attività di sistemazione del fondo. Si tratta, ad avviso del Collegio, di argomentazioni del tutto scevre da lacerazioni di senso o manifeste contraddizioni, alle quali il ricorrente ha opposto la mera elencazione di principi
giurisprudenziali in tema di responsabilità del proprietario del terreno interessato da abbandono di rifiuti o adibito a discarica senza tuttavia replicare, se non limitandosi a negare la propria responsabilità, alle pertinenti osservazioni del giudice del merito. L’adeguatezza delle linee argomentative e la congruenza logica del discorso giustificativo della decisione la rendono pertanto immune da censure.
7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento Così deciso in Roma, il 13 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2013