LEGGE 18 aprile 2017, n.48: pubblicato il D.L. sulla Gazzetta Ufficiale in vigore dal 22.4.17

LEGGE 18 aprile 2017, n.48 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta', e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 aprile 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Minniti, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Orlando
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 2017, N. 14 
 
    All'articolo 1, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. Concorrono alla promozione della sicurezza integrata  gli
interventi per la riqualificazione urbana e per  la  sicurezza  nelle
periferie delle  citta'  metropolitane  e  dei  comuni  capoluogo  di
provincia finanziati con il fondo di cui all'articolo 1,  comma  140,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232». 
    All'articolo 2: 
    al comma 1 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,  nei
seguenti settori d'intervento: 
      a)  scambio  informativo,  per   gli   aspetti   di   interesse
nell'ambito  delle  rispettive  attribuzioni  istituzionali,  tra  la
polizia locale e le forze di polizia presenti sul territorio; 
      b)  interconnessione,  a  livello  territoriale,   delle   sale
operative della polizia locale con le sale operative delle  forze  di
polizia e regolamentazione dell'utilizzo  in  comune  di  sistemi  di
sicurezza tecnologica finalizzati al controllo  delle  aree  e  delle
attivita' soggette a rischio; 
      c) aggiornamento  professionale  integrato  per  gli  operatori
della polizia locale e delle forze di polizia»; 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Le linee generali di cui al comma 1 tengono  conto  della
necessita' di migliorare la qualita' della vita e del territorio e di
favorire l'inclusione sociale e la  riqualificazione  socio-culturale
delle aree interessate». 
    All'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Lo Stato, nelle attivita' di programmazione e predisposizione
degli  interventi  di  rimodulazione   dei   presidi   di   sicurezza
territoriale, anche finalizzati al loro rafforzamento nelle  zone  di
disagio e di maggiore criticita', tiene conto  di  quanto  emerso  in
sede di applicazione degli accordi di cui al comma 1». 
    All'articolo 4, al comma 1, dopo  la  parola:  «riqualificazione»
sono  inserite  le  seguenti:  «,  anche   urbanistica,   sociale   e
culturale,», le parole: «siti piu' degradati» sono  sostituite  dalle
seguenti: «siti  degradati»  e  dopo  la  parola:  «promozione»  sono
inserite le seguenti: «della cultura». 
    All'articolo 5: 
    al comma 2: 
      alla lettera a), dopo la parola: «prevenzione» sono inserite le
seguenti: «e contrasto» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«,  anche  coinvolgendo,   mediante   appositi   accordi,   le   reti
territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo
urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l'impiego
delle forze di polizia per far fronte ad  esigenze  straordinarie  di
controllo  del  territorio,  nonche'  attraverso  l'installazione  di
sistemi di videosorveglianza»; 
      alla lettera b), le  parole:  «del  rispetto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e tutela» e  la  parola:  «comprese»  e'  sostituita
dalla seguente: «compresi»; 
      alla lettera c), dopo la parola: «insistono» sono  inserite  le
seguenti: «plessi scolastici e sedi universitarie,» e dopo la parola:
«cultura» sono inserite le seguenti: «o comunque»; 
    dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
    «c-bis) promozione  dell'inclusione,  della  protezione  e  della
solidarieta' sociale mediante azioni e progetti per l'eliminazione di
fattori di marginalita', anche  valorizzando  la  collaborazione  con
enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con  le
finalita'  del  Piano  nazionale  per  la  lotta  alla   poverta'   e
all'esclusione sociale»; 
    dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis. I patti di cui al presente articolo sono sottoscritti tra
il  prefetto  e  il  sindaco,  anche  tenendo  conto   di   eventuali
indicazioni o osservazioni acquisite  da  associazioni  di  categoria
comparativamente piu' rappresentative. 
    2-ter. Ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza
di cui al comma 2, lettera a), da parte dei comuni, e' autorizzata la
spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Al relativo  onere  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
    2-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definite le modalita' di  presentazione  delle
richieste da parte  dei  comuni  interessati  nonche'  i  criteri  di
ripartizione delle risorse di cui al comma  2-ter  sulla  base  delle
medesime richieste. 
    2-quinquies.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio». 
    All'articolo 6, al comma 2, dopo le parole: «gettoni di presenza»
sono inserite le seguenti: «, rimborsi di spese». 
    All'articolo 7: al comma 1, dopo la parola: «6-bis» sono inserite
le seguenti: «, comma 1,» e  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, ferma restando la finalita' pubblica dell'intervento»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Al fine  di  conseguire  una  maggiore  diffusione  delle
iniziative di sicurezza urbana nel territorio, nonche' per  ulteriori
finalita' di interesse pubblico, gli accordi e  i  patti  di  cui  al
comma 1 possono riguardare  progetti  proposti  da  enti  gestori  di
edilizia residenziale  ovvero  da  amministratori  di  condomini,  da
imprese, anche individuali,  dotate  di  almeno  dieci  impianti,  da
associazioni di categoria ovvero da consorzi o da  comitati  comunque
denominati  all'uopo  costituiti  fra   imprese,   professionisti   o
residenti per la messa in opera a carico di  privati  di  sistemi  di
sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi
video per il monitoraggio attivo con invio di  allarmi  automatici  a
centrali delle forze di polizia o di istituti  di  vigilanza  privata
convenzionati.  A  decorrere  dall'anno  2018,   i   comuni   possono
deliberare detrazioni dall'imposta municipale  propria  (IMU)  o  dal
tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggetti  che
assumono a proprio carico  quote  degli  oneri  di  investimento,  di
manutenzione e di  gestione  dei  sistemi  tecnologicamente  avanzati
realizzati  in  base  ad  accordi  o  patti  ai  sensi  del   periodo
precedente»; 
    al comma 2  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
nonche', ove possibile, le previsioni  dell'articolo  119  del  testo
unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»; 
    dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis.  Per  il  rafforzamento  delle  attivita'   connesse   al
controllo del territorio e al fine di  dare  massima  efficacia  alle
disposizioni in materia di sicurezza urbana  contenute  nel  presente
provvedimento, negli  anni  2017  e  2018  i  comuni  che,  nell'anno
precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio  di  bilancio
di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n.  243,  possono
assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite
di   spesa   individuato   applicando   le   percentuali    stabilite
dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
alla spesa relativa al personale  della  medesima  tipologia  cessato
nell'anno precedente, fermo restando il rispetto  degli  obblighi  di
contenimento della spesa di personale di cui  all'articolo  1,  commi
557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le cessazioni di cui
al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facolta'
assunzionali del restante personale secondo  la  percentuale  di  cui
all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
    2-ter.  Al  personale  della  polizia  locale  si  applicano  gli
istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese  di  degenza
per causa di servizio. Agli oneri derivanti  dal  primo  periodo  del
presente  comma,  valutati  in  2.500.000  euro  annui  a   decorrere
dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente  riduzione  della
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica  economica
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,
vengono stabiliti i criteri e le modalita' di  rimborso  delle  spese
sostenute dai comuni per la corresponsione dei  benefici  di  cui  al
presente comma. 
    2-quater. Ai fini degli accertamenti di cui al  comma  2-ter,  si
applicano le disposizioni del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.  Le  commissioni
che  svolgono  i  predetti  accertamenti  operano  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente. 
    2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-ter si applicano a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto. 
    2-sexies. Agli oneri valutati di cui al comma 2-ter del  presente
articolo si applica l'articolo 17, commi da  12  a  12-quater,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196; al verificarsi degli  scostamenti  di
cui al citato comma 12, si provvede alla riduzione degli stanziamenti
iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno con  le
modalita' previste dal comma  12-bis.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio». 
    All'articolo 8: 
    al comma 1: 
      alla lettera a): 
        al numero 1, dopo le parole: «del territorio»  sono  inserite
le seguenti: «, dell'ambiente e del patrimonio culturale»; 
        al numero 2, le parole: «al comma 7, aggiungere, in fine,  il
seguente periodo:"» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il comma  7
e'  inserito  il  seguente:  "7-bis.»,  le  parole:  «assicurare   le
esigenze»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «assicurare    il
soddisfacimento delle esigenze», dopo le parole: «dei residenti» sono
inserite  le  seguenti:  «nonche'  dell'ambiente  e  del   patrimonio
culturale»,  le  parole:  «da  afflusso  di  persone  di  particolare
rilevanza»   sono   sostituite   dalle   seguenti:    «da    afflusso
particolarmente rilevante di persone»,  dopo  le  parole:  «specifici
eventi,» sono inserite le seguenti:  «nel  rispetto  dell'articolo  7
della legge 7 agosto 1990,  n.  241,»  e  la  parola:  «sessanta»  e'
sostituita dalla seguente: «trenta»; 
    dopo il numero 2 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente: 
      "7-ter. Nelle materie di cui al comma  5,  secondo  periodo,  i
comuni possono adottare  regolamenti  ai  sensi  del  presente  testo
unico"»; 
    alla lettera b): 
      le parole: «all'articolo 54: 1. il comma  4-bis  e'  sostituito
dal seguente» sono sostituite dalle seguenti:  «all'articolo  54,  il
comma 4-bis e' sostituito dal seguente»; 
      al numero 1, capoverso 4-bis, dopo le parole:  «comma  4»  sono
inserite  le  seguenti:  «concernenti  l'incolumita'  pubblica   sono
diretti a tutelare  l'integrita'  fisica  della  popolazione,  quelli
concernenti la sicurezza  urbana»,  le  parole:  «le  situazioni  che
favoriscono» sono soppresse e dopo la  parola:  «prostituzione»  sono
inserite le seguenti: «, la tratta di persone»; 
    il comma 2 e' soppresso. 
    All'articolo 9: 
      al comma 1: 
        al  primo   periodo,   le   parole:   «limitano   la   libera
accessibilita'  e»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «impediscono
l'accessibilita' e la» e dopo le parole: «sanzione amministrativa» e'
inserita la seguente: «pecuniaria»; 
        al  secondo  periodo,  le  parole:  «alla  rilevazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'accertamento»; 
        al comma 2, dopo le parole: «e dall'articolo 29  del  decreto
legislativo 31 marzo  1998,  n.  114,»  sono  inserite  le  seguenti:
«nonche' dall'articolo 7, comma 15-bis, del codice della  strada,  di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,» e dopo le parole:
«di cui  al  comma  1»  sono  inserite  le  seguenti:  «del  presente
articolo»; 
        al comma 3, dopo le parole: «su cui insistono» sono  inserite
le seguenti: «scuole, plessi scolastici e siti  universitari,»,  dopo
la parola: «cultura» sono inserite le seguenti: «o comunque»  e  dopo
le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono aggiunte  le  seguenti:  «del
presente articolo»; 
        al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di cui  al  comma
1» sono inserite le seguenti: «, fatti salvi i poteri delle autorita'
di  settore  aventi  competenze  a  tutela  di  specifiche  aree  del
territorio». 
    All'articolo 10: 
      al comma 1, secondo periodo, dopo le  parole:  «In  esso»  sono
inserite le seguenti: «sono riportate le motivazioni sulla base delle
quali e' stato adottato ed»; 
      al comma 3, dopo  le  parole:  «La  durata  del  divieto»  sono
inserite le seguenti: «di cui al comma 2»; 
      al comma 5, le parole: «In sede di  condanna»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Nei casi di condanna» e le parole:  «all'imposizione
del divieto» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «all'osservanza  del
divieto, imposto dal giudice,»; 
      al comma 6, dopo le parole: «informativa  ed  operativa,»  sono
inserite le seguenti: «e l'accesso alle banche dati,»; 
      dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
    «6-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti  i  livelli  di
accesso alle banche dati  di  cui  al  comma  6,  anche  al  fine  di
assicurare il rispetto della clausola di  invarianza  finanziaria  di
cui al medesimo comma 6. 
    6-ter.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1-ter  e   1-quater
dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia
a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020. 
    6-quater. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone  o
alle cose, compiuti alla presenza di piu' persone anche in  occasioni
pubbliche,  per  i  quali  e'   obbligatorio   l'arresto   ai   sensi
dell'articolo 380 del codice  di  procedura  penale,  quando  non  e'
possibile  procedere  immediatamente  all'arresto  per   ragioni   di
sicurezza o incolumita' pubblica, si considera comunque in  stato  di
flagranza ai sensi dell'articolo 382 del  medesimo  codice  colui  il
quale, sulla base di documentazione  video  fotografica  dalla  quale
emerga inequivocabilmente il fatto, ne  risulta  autore,  sempre  che
l'arresto sia  compiuto  non  oltre  il  tempo  necessario  alla  sua
identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal  fatto.  Le
disposizioni del presente comma hanno efficacia dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al  30
giugno 2020». 
    All'articolo 11: 
      al comma 2, dopo le parole: «priorita' che»  sono  inserite  le
seguenti: «,  ferma  restando  la  tutela  dei  nuclei  familiari  in
situazioni di disagio economico e sociale,»  e  le  parole:  «possono
essere assicurati» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere  in
ogni caso garantiti»; 
    dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo  2014,  n.  47,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  maggio  2014,  n.  80,
dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente: 
      "1-quater. Il sindaco,  in  presenza  di  persone  minorenni  o
meritevoli di tutela, puo'  dare  disposizioni  in  deroga  a  quanto
previsto  ai  commi  1   e   1-bis,   a   tutela   delle   condizioni
igienico-sanitarie"». 
    All'articolo 12: 
      al comma 1, le parole: «del regio decreto 18  giugno  1931,  n.
773, recante il testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza»  sono
sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle leggi  di  pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»; 
      al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e  le
parole: "per tre mesi" sono sostituite dalle seguenti:  "da  quindici
giorni a tre mesi"». 
    Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: 
    «Art. 12-bis (Modifica all'articolo 100  del  testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
n. 773). - 1. All'articolo 100, primo comma, del  testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
n. 773, dopo le parole: "di un esercizio" sono inserite le  seguenti:
", anche di vicinato,"». 
    All'articolo 13: 
      al comma 1, dopo le parole: «nelle immediate vicinanze di» sono
inserite   le   seguenti:   «scuole,    plessi    scolastici,    sedi
universitarie,» e le parole:  «pubblici,  aperti  al  pubblico»  sono
sostituite dalle seguenti: «pubblici o aperti al pubblico»; 
      al comma 2 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
divieto e' disposto individuando  modalita'  applicative  compatibili
con  le  esigenze  di  mobilita',  salute,  lavoro   e   studio   del
destinatario dell'atto»; 
      al comma 6, le  parole:  «si  applica»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «si applicano»; 
      al comma 7, le parole: «In sede di  condanna»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Nei casi di condanna» e le parole: «pubblici, aperti
al pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici  o  aperti  al
pubblico»; 
      alla rubrica, le parole: «pubblici, aperti  al  pubblico»  sono
sostituite dalle seguenti: «pubblici o aperti al pubblico». 
    All'articolo 14, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis.  Le  procedure  concorsuali  finalizzate   alle   nuove
assunzioni  di  cui  al  comma  1  sono  subordinate  alla   verifica
dell'assenza di personale in mobilita' o in esubero nell'ambito della
medesima amministrazione con caratteristiche  professionali  adeguate
alle mansioni richieste». 
      All'articolo 15, al comma 1, lettera a),  le  parole:  «vigente
normativa,» sono sostituite dalle seguenti: «vigente normativa». 
      All'articolo 16: 
        al comma 1, le parole: «l'obbligo a  sostenerne  le  relative
spese o a rimborsare» sono sostituite dalle seguenti:  «l'obbligo  di
sostenerne le spese o di rimborsare»; 
        alla rubrica, la  parola:  «Modifiche»  e'  sostituita  dalla
seguente: «Modifica». 
      Dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente: 
      «Art. 16-bis (Parcheggiatori abusivi). -  1.  Il  comma  15-bis
dell'articolo  7  del  codice  della  strada,  di  cui   al   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente: 
      "15-bis. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  coloro  che
esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre  persone,  ovvero
determinano  altri  ad   esercitare   abusivamente   l'attivita'   di
parcheggiatore  o  guardiamacchine  sono  puniti  con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000  a
euro 3.500. Se nell'attivita' sono impiegati minori, o  nei  casi  di
reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata  del
doppio. Si applica,  in  ogni  caso,  la  sanzione  accessoria  della
confisca delle somme percepite,  secondo  le  modalita'  indicate  al
titolo VI, capo I, sezione II"». 

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