Semaforo dedicato al ciclista

Cds art.41, comma 15. si dice che in assenza di semaforo dedicato, il ciclista deve assumere il comportamento del pedone. Ho interpretato male o il ciclista deve scendere dalla bici, mettersi in coda nella zona pedoni ed attraversare a piedi con quest’ultimi? spero di aver male interpretato, aiutatemi. grazie

RISPOSTA

In effetti l’indicazione è alquanto sibillina, ma, a mio parere non significa che il ciclista debba scendere dal velocipede, poichè quando il legislatore ha richiesto tale comportamento lo ha fatto dicendolo chiaramente nell’articolo 182, comma 4 ( I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza. ). Ritengo che in questo caso, stante anche la collocazione della prescrizione, il ciclista debba uniformare la sua condotta a quella del pedone (seguendo, ad esempio, le prescrizioni delle lanterne pedonali, se esistenti) e non assumere la veste di pedone, se non nei casi previsti dall’articolo 377, comma 2 del regolamento (c. 2. Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano). Giuseppe Carmagnini

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