Segnaletica autovelox posteriore alla sede di controllo

Mi chiamo Alessandro Buratti. In data 09/05/2010 mi è stata contestata una violazione del limite di velocità tramite apparecchiatura autovelox 105 SE sodi scientifica. La violazione sarebbe stata commessa in località Tuscolana comune di Roma km 15 +700 in direzione Roma. Mi si scrive anche che la rilevazione della velocità è indicata con apposita segnaletica. Mi sono recato sul posto, esattamente al km indicato ed ho constatato che il cartello di avviso di rilevazione della velocità senza obbligo di contestazione immediata, procedendo, come procedevo al momento della rilevazione, in direzione Roma, è posizionata circa 600 metri dopo il km 15+700 (dove appunto ho commesso l’infrazione). Vi chiedo: il cartello di segnalazione non dovrebbe essere precedente al luogo dell’infrazione? Ossia la presenza dei vigili che fanno la rilevazione non dovrebbe essere segnalata prima? Stando così le cose non ci sono gli estremi per contestare la multa per assenza di segnalazione preventiva? Grazie mille saluti

RISPOSTA
Il decreto legge n. 117, del 3 agosto 2007, convertito in legge 2 ottobre 2007, n. 160, ha apportato una importante modifica all’articolo 142, codice della strada, in materia di superamento dei limiti di velocità e rilevamento delle relative violazioni a mezzo di apparecchiature elettroniche: il nuovo comma 6-bis prevede:
“6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.”.
In attuazione di tale disposizione, il Ministero dell’Interno ha emanato il decreto ministeriale 15 agosto 2007, recante “Attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione”.
L’articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale stabilisce:
“1. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate:
a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti,
b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile,
c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli”.
Da ultimo, il Ministero dell’Interno ha emanato, in data 14 agosto 2009, la “Direttiva per garantire un’azione coordinata di prevenzione e contrasto dell’eccesso di velocità sulle strade”, il cui Allegato 1, “Istruzioni operative per le attività di prevenzione del fenomeno infortunistico stradale mediante il controllo dei limiti di velocità”, costituisce il testo fondamentale da rispettare da parte degli operatori di polizia stradale nell’espletamento del servizio di controllo dei limiti di velocità con apparecchiature elettroniche.
Tale testo disciplina, al punto 7, nel rispetto delle succitate norme, la segnalazione delle postazioni di controllo, ribadendo che le caratteristiche e le modalità di impiego dei segnali sono quelle stabilite dal decreto ministeriale 15 agosto 2007: in particolare stabilisce che:
“L’informazione sulla presenza della postazione di controllo sia fissa che mobile deve essere fornita attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione, anche a messaggio variabile, che possono essere installati, in via provvisoria o definitiva, ad adeguata distanza dal luogo in cui viene utilizzato il dispositivo secondo le indicazioni del decreto ministeriale 15 agosto 2007”.
Dalle succitate disposizioni normative e ministeriali, si evince come le postazioni di controllo della velocità debbano essere obbligatoriamente segnalate in maniera adeguata, con apposita segnaletica stradale, posizionata precedentemente rispetto alla postazione di controllo:
“I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante (articolo 2, decreto ministeriale 15 agosto 2007)”.
E’ ovvio che, per deontologia professionale, non è possibile entrare nel merito di quanto affermato nel quesito, non avendo una conoscenza diretta dei fatti.
E’, però, possibile affermare che la pattuglia operante abbia effettuato il controllo della velocità nella località indicata nel verbale, segnalando la postazione di controllo con adeguato anticipo, utilizzando segnaletica temporanea, che, una volta terminato il servizio è stata asportata (trattandosi, ad esempio di cartello mobile, dell’altezza di circa 80 cm – 1 mt, che viene posizionato per il tempo strettamente necessario all’espletamento del servizio e successivamente asportato).
L’utilizzo di tale segnaletica mobile e temporanea permette l’effettuazione del servizio di controllo della velocità, in località ove non è presente la segnaletica permanente: la presenza del c.d. cartello fisso in un luogo, non significa, appunto, che per il controllo della velocità in una località precedente non sia stato utilizzato un cartello amovibile, che, ovviamente, al momento dell’accertamento da parte di chi pone il quesito, non era più presente.
E’ sempre possibile, nei termini di legge, proporre opposizione al verbale di accertamento della violazione, adducendo la mancata presenza del cartello, assumendo, però i c.d. rischi di causa: la prova, da parte dell’organo di polizia stradale, della presenza del cartello, di regola, determina il rigetto del ricorso.

Dott. MASSAVELLI Marco
Luglio 2010

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