Segnalazione degli attraversamenti ciclabili – Circolare Min Trasporti 11/2/2008
Con riferimento al quesito proposto con la nota in riscontro, si premette che la materia delle piste ciclabili è stata regolamentata con DM 30.11.1999.
In particolare per le piste ciclabili (contigue o meno al marciapiede), in sede propria o su corsia riservata, vale il disposto di cui agli arti. 6 e 7 del citato DM, mentre i percorsi promiscui ciclo-pedonali sono trattati dall’art. 4 c. 4; per gli attraversamenti ciclabili e per la segnaletica valgono, rispettivamente, l’art. 9 e l’art, 10.
Ciò premesso, per quanto riguarda l’inizio, deve essere apposta, seconde i casi, (a segnaletica verticale di cui all’art. 122 c. 9 lett. b) e e) (Fig. il.90, 92/a e 92/b)) del Regolamento (DPR n. 495/1992); tale segnaletica deve essere ripetuta se la pista riprende dopo una interruzione, ovvero dopo una intersezione.
Al riguardo si osserva che le due eventualità non sono equivalenti; nel caso di interruzione della pista o del percorso si ha una soluzione di continuità che, nel caso di intersezione, potrebbe invece non realizzarsi.
Conseguentemente il segnale di fine di cui all’art. 122 c.10 (Fig. 11.91, 93/a e 93/b) deve essere impiegato solo se non si intende garantire la continuità della pista o del percorso, proprio per segnalare debitamente la soluzione di continuità. Secondo la formulazione dell’art. 146 c. 1 del Regolamento, gli attraversamenti ciclabili sono infatti appositamente previsti per garantire la continuità delle piste ciclabili nelle aree di intersezione, e sono riservati al transito dei velocipedi al pari delle piste ciclabili; essi godono della precedenza ai sensi dell’art. 40 c. 11 del Codice (DLgs n. 285/1992); in ogni caso ricorre l’apposizione della segnaletica verticale di cui all’art. 135 c. 5 (Fig.II.324).
Nel caso di percorso promiscuo ciclo-pedonale, ossia in assenza di pista riservata, non deve essere tracciato l’attraversamento ciclabile, bensì il solo attraversamento pedonale; i ciclisti possono attraversare in sella al velocipede solo se non ricorrono le condizioni previste dall’art. 182 c. 4 del Codice.
Se alla pista ciclabile viene garantita la continuità nell’area di intersezione mediante il tracciamento dell’attraversamento ciclabile, non deve essere apposta su di essa la segnaletica di cui all’art. 106 c. 1 (Fig. II36)
La segnaletica verticale di cui all’art. 122 e. 10 (Fig. ll 93/a e b) deve essere apposta qualora non si intenda garantire la continuità della pista ciclabile o del percorso promiscuo ciclo-pedonale; in tal caso i velocipedi devono comunque dare la precedenza agli altri veicoli ai sensi dell’art. 145 c. 8 del Codice, e non è necessaria la segnaletica di cui all’art. 106 c. 1 (Fig. II.36) del Regolamento.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.