“Ronda civile” e sicurezza degli eventi
I recenti fatti di Latina che vedono un marocchino, sospettato di essere un ladro, inseguito e picchiato a morte da una “ronda civile” (?) riaprono il dibattito sul diffuso senso di insicurezza (percepito o reale?) che accusano i cittadini e sulle iniziative, lodevoli o deleterie, che assumono per tentare di porvi rimedio.
Il pericolo che ci siano degli sconfinamenti rispetto ai compiti attribuiti per legge alle Forze dell’Ordine può essere concreto. Gli stessi cittadini possono anche costituirsi in associazioni a questo scopo, ma non devono mai interferire o sovrapporsi, è evidente, al lavoro compiuto dalle forze di polizia. Ma ci sono leggi che autorizzano i cittadini a fare da soli? E chi gestisce la sicurezza di una manifestazione?
Nel 2009 – in effetti – una norma approntava un “Piano straordinario di controllo del territorio” e conferiva ai sindaci, previa intesa con il prefetto, la possibilità di avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati, iscritte in apposito elenco depositato in prefettura, per segnalare alle Forze di Polizia eventi che potessero arrecare danno alla sicurezza urbana, ossia situazioni di disagio sociale. Il successivo Regolamento del Ministero dell’Interno stabiliva – quindi – i requisiti di dette associazioni e degli “osservatori volontari” che ne sono il motore.
Questa norma, se vogliamo, è stata rafforzata dal Decreto Minniti (D.L. n.14 del 20 Febbraio 2017), che afferma espressamente che la sicurezza urbana riguarda “il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città”. I Sindaci – quali rappresentanti delle comunità locali – si vedono riconosciuto un ulteriore potere di ordinanza per fronteggiare quei fenomeni che si traducono in situazioni di grave incuria, di degrado del territorio, di pregiudizio della vivibilità nelle città.
Anche le guardie giurate – sistematicamente – vengono coinvolte e disorientate da iniziative ambigue, impressione di chi scrive. E’ il caso del protocollo “Mille occhi sulle città”, avviato nel 2010, che potrebbe generare pericolosi fraintendimenti, per certi versi in antitesi con l’allegato D del D.M. 269/’10 (requisiti operativi) che norma gli Istituti di Vigilanza e gli vieta espressamente di occuparsi di controllo del territorio, competenza esclusiva delle Forze dell’Ordine. Su questo tema, inutile sottolinearlo, ci sono orientamenti e convincimenti opposti. Il protocollo obbliga gli Istituti di Vigilanza aderenti a collaborare con le forze dell’ordine segnalando ogni anomalia che possano interessare l’ordine pubblico e la sicurezza urbana. Ma le guardie particolari giurate hanno già l’obbligo di notiziare l’autorità giudiziaria sui fatti costituenti reato e di cui vengono a conoscenza nell’espletamento del servizio. Per questa ragione non comprendo, evidentemente si tratta di un mio limite, dove voleva andare a parare questo documento…
Si noti come sia il “Piano straordinario di controllo del territorio” che il protocollo “Mille occhi sulle città” abbiano finalità identiche, pur investendo soggetti diversi, da una parte il privato cittadino organizzato in associazioni e dall’altra le guardie al soldo degli Istituti di Vigilanza Privata.
Mentre si consuma la disputa sia politica che giuridica sulla legittimità delle “ronde” cittadine o l’impiego delle G.p.G. fuori dai loro compiti istituzionali, la cronaca ci consegna una realtà poco edificante e a seguito dei fatti di Torino, in cui è morta una ragazza e ci sono stati centinaia di feriti per la calca in piazza, arriva a mettere ordine, almeno così sembra, la cosiddetta Circolare Gabrielli del 7 giugno 2017. Ecco nuove e precise regole per la gestione degli eventi che prevedono un forte afflusso di pubblico: la circolare fa una netta distinzione tra safety (responsabilità di Comune, Vigili del fuoco, Polizia Municipale, Prefettura, organizzatori) e security (servizi di ordine e sicurezza), fissando e distinguendo i compiti che spettano alle forze di polizia e quelli spettanti alle altre amministrazioni e agli organizzatori. Finita qui? Macché.
Interviene, a questo punto, una recente Direttiva, del 28/07/’18, sui modelli organizzativi e procedurali da attuare in occasione di manifestazioni pubbliche: che mitiga e sovverte la Circolare Gabrielli determinando nuovi orientamenti e mette in subbuglio i professionisti del settore security ed è invece ben accolta da sindaci, pro loco e organizzatori di manifestazioni. In buona sostanza si lascia spazio anche agli ex appartenenti alle forze dell’ordine, forze armate, vigili del fuoco, nonché ad altri operatori in possesso di una adeguata, non meglio precisata, formazione in materia. Anche l’Associazione Professionale Investigazioni e Sicurezza (APIS) ritiene che tale direttiva assicuri un approccio flessibile alla gestione del rischio rispetto alla vulnerabilità legata a ciascun evento e supera le criticità delle precedenti disposizioni.
Naturalmente ciò non esclude la possibilità da parte degli organizzatori degli eventi pubblici di fare ricorso a figure come gli steward o gli ex buttafuori, ma il pericolo concreto potrebbe essere quello di una concorrenza non qualificata a basso costo, unita a varie forme di volontariato più o meno gratuite con una conseguente contrazione di opportunità di lavoro per gli esperti del settore.
Ancora una volta ricordo che le circolari ministeriali hanno finalità informative/interpretative ed esprimono più che tutto raccomandazioni e pareri poiché provengono da un organo esecutivo e non legislativo e non devono – pertanto – essere confuse per leggi e neppure osservate come tali. Per questa ragione auspico una riforma che metta ordine tra le molteplici figure che oggi popolano il settore della sicurezza privata, generando promiscuità imbarazzanti.
Alessandro CASCIO
Presidente Associazione Professionale Investigazioni e Sicurezza (APIS)