Per i rimorchi basta una targa?

Con enfasi, molti siti specializzati comunicarono che, pur essendoci voluto un po’ di tempo, alla fine un’altra delle novità della riforma del codice della strada del 2010, quella relativa all’art. 100 delle targhe, si era materializzata.

Con Decreto del Presidente della Repubblica n. 198/2012, pubblicato in Gazzetta il 22 novembre 2012, si era provveduto a modificare il regolamento di attuazione del codice della strada, relativo appunto alle targhe dei rimorchi, agli articoli 258, 259, 260 e a vari punti del titolo III. Queste nuove norme sono entrate in vigore il 7 dicembre successivo, mentre il via operativo, effettivo, alle nuove procedure, si era avuto dal 20 febbraio 2013.

Prima della riforma i rimorchi si presentavano con una targa ripetitrice, ovvero con una targa gialla con la R rossa che riportava gli estremi della targa del veicolo trainante mentre con la riforma saranno dotati di targa propria, senza la scritta “RIMORCHIO” come eravamo abituati a vedere.

Ovviamente stiamo parlando di rimorchi per cui la legge non si applica ai carrelli appendice per i quali vale la norma preesistente.

Ma una lettura poco attenta della norma era andata oltre le intenzioni del legislatore per cui il Ministero dell’Interno è intervenuto con una circolare del 26.7.2017 avente come oggetto l’articolo 100 comma 4 del cds, precisando che la nuova normativa era in vigore per i rimorchi immatricolati dal 21.2.2013 mentre per quelli immatricolati precedentemente rimanevano gli obblighi previsti anteriormente.

In circolazione troveremo quindi rimorchi e semirimorchi così suddivisi:

  • quelli con la targa posteriore propria e quella ripetitrice se immatricolati fino al 19 febbraio 2013. Si ricorda che ai sensi del precedente codice della strada la targa di immatricolazione era prevista nella parte posteriore destra.
  • quelli con la sola targa posteriore propria se immatricolati o re immatricolati a partire dal 20 febbraio 2013)

Il Ministero precisa che in caso di inosservanza è prevista la sanzione di euro 59,50 da pagare entro 5 giorni dalla contestazione della violazione o notifica del verbale o euro 85 da pagare entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o notifica del verbale. Ricorda ancora la circolare che alla sanzione consegue il fermo amministrativo del solo rimorchio per tre mesi (o in caso di reiterazione è prevista la confisca) precisando che il fermo vada applicato anche nel caso in cui la targa venga apposta immediatamente. Il fermo di tre mesi appare eccessivo in confronto alla “modesta” sanzione amministrativa pecuniaria e lo appare ancora di più dopo l’applicazione della targa mancante  in quanto il problema è stato superato ma l’agente operante, se ha contestato la violazione e redatto il verbale, non può non applicare il fermo.

Dr. Franco Simoncini
Dirigente/Comandante Polizia Municipale a/r
13 SETTEMBRE 2017

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