Rallentatori di velocità nel tunnel

Buongiorno, con la presente gradirei una vostra conferma della vigenza della Art. 42 relativo ai rallentatori della strada. Vi segnalo che sono stati installati in un tunnel dove il limite di velocità pari o inferiori a 30 Km/h. La larghezza dei rallentatori è inferiore a 50 cm e l’ altezza è superiore a 7 cm. La distanza delle installazioni in serie tra i rallentatori è inferiore ai 10 metri

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 28 dicembre 1992, n. 303

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada(Art. 42 Cod. Str.) Rallentatori di velocità.

c) per limiti di velocità pari o inferiori a 30 Km/h larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm. I tipi a) e b) devono essere realizzati in elementi modulari in gomma o materiale plastico, il tipo c) può essere realizzato anche in conglomerato. Nella zona interessata dai dossi devono essere adottate idonee misure per l’allontanamento delle acque. Nelle installazioni in serie la distanza tra i rallentatori di cui al comma 4, deve essere compresa tra 20 e 100 m a seconda della sezione adottata.

L’articolo 42, codice della strada, è tuttora vigente e prevede:

Articolo 42, codice della strada
Segnali complementari

1 I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto:
a) il tracciato stradale
b) particolari curve e punti critici
c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.
2 Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità.
3 Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali complementari, le loro caratteristiche costruttive e le modalità di impiego e di apposizione.

 

Per quanto concerne, in particolare i dispositivi destinati a rallentare la velocità, ci si deve riferire all’articolo 179, regolamento di esecuzione c.d.s., il quale cosi recita:

 

Articolo 179
(Art. 42 CdS) (Rallentatori di velocità)

 

  1. Su tutte le strade, per tutta la lunghezza della carreggiata, ovvero per una o più corsie nel senso di marcia interessato, si possono adottare sistemi di rallentamento della velocità costituiti da bande trasversali, ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione
    2. I sistemi di rallentamento ad effetto ottico sono realizzati mediante applicazione in serie di almeno 4 strisce bianche rifrangenti con larghezza crescente nel senso di marcia e di stanziamento decrescente. La prima striscia deve avere una larghezza di 20 cm, le successive con incremento di almeno 10 cm di larghezza (fig. II.473).
    3. I sistemi di rallentamento ad effetto acustico sono realizzati mediante irruvidimento della pavimentazione stradale ottenuta con la scarnificazione o incisione superficiale della stessa o con l’applicazione di strati sottili di materiale in rilievo in aderenza, eventualmente integrato con dispositivi rifrangenti. Tali dispositivi possono anche determinare effetti vibratori di limitata intensità.
    4. Sulle strade dove vige un limite di velocità inferiore o uguale ai 50 km/h si possono adottare dossi artificiali evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia, di larghezza uguale sia per i segni che per gli intervalli (fig. II.474) visibili sia di giorno che di notte.
    5. I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l’impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento.
    6. I dossi di cui al comma 4, sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso. In funzione dei limiti di velocità vigenti sulla strada interessata hanno le seguenti dimensioni:
    a) per limiti di velocità pari od inferiori a 50 km/h larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm;
    b) per limiti di velocità pari o inferiori a 40 km/h larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm;
    c) per limiti di velocità pari o inferiori a 30 km/h larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm.
    I tipi a) e b) devono essere realizzati in elementi modulari in gomma o materiale plastico, il tipo c) può essere realizzato anche in conglomerato. Nella zona interessata dai dossi devono essere adottate idonee misure per l’allontanamento delle acque. Nelle installazioni in serie la distanza tra rallentatori di cui al comma 4, deve essere compresa tra 20 e 100 m a seconda della sezione adottata.
    7. Il presegnalamento è costituito dal segnale di cui alla figura II.2 di formato preferibilmente ridotto, posto almeno 20 m prima. Ad esso è abbinato il segnale di cui alla figura II.50 di formato ridotto, con un valore compreso tra 50 e 20, salvo che sulla strada non sia già imposto un limite massimo di velocità di pari entità. Una serie di rallentatori deve essere indicata mediante analoghi segnali e pannello integrativo con la parola «serie» oppure «n……. rallentatori».
    8. I rallentatori di velocità prefabbricati devono essere fortemente ancorati alla pavimentazione, onde evitare spostamenti o distacchi dei singoli elementi o parte di essi, e devono essere facilmente rimovibili. La superficie superiore dei rallentatori sia prefabbricati che strutturali deve essere antisdrucciolevole.
    9. I dispositivi rallentatori di velocità prefabbricati devono essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Tutti i tipi di rallentatori sono posti in opera previa ordinanza dell’ente proprietario della strada che ne determina il tipo e la ubicazione.

Per ciò che riguarda, in particolare, quanto evidenziato nel quesito, non conoscendo la situazione concreta descritta, è solo possibile evidenziare che l’installazione dei manufatti deve rispettare il disposto del citato articolo 179, regolamento di esecuzione c.d.s.. Se si evidenziano delle difformità sarà opportuno, a tutela della sicurezza stradale, farlo presente all’Ente proprietario della strada, affinchè provveda a ripristinare lo stato dei luoghi, a norma di legge. E’ anche possibile presentare una segnalazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha la competenza di verificare che gli Enti proprietari della strada adottino correttamente la segnaletica stradale, e di imporre i dovuti correttivi a tutela della sicurezza stradale.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione, e per l’analisi specifica del caso concreto.

 

dott. Marco Massavelli
Ufficiale Polizia Locale Rivoli (TO)

 

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