Pronti per la partenza? bagagli e animali: come viaggiare in sicurezza

Per quanto luglio sia alla fine è ancora tempo di vacanze per molti italiani, molti dei quali, quando si mettono alla guida per raggiungere la meta del loro riposo, non riescono a lasciare tante cose a casa. Ed è così che, lungo le strade, è facile incontrare  autovetture completamente cariche,  dentro e sopra.

Andiamo a verificare cosa dice il codice della strada in materia e precisamente l’art. 164

Articolo 164 Sistemazione del carico sui veicoli
1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio. 2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso purché nei limiti stabiliti dall’art. 61. 3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all’art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo. 4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno. 5. É vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote. 6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all’asse del veicolo.

L’articolo precisa che il carico dei veicoli:

  • deve essere sistemato in modo, innanzitutto, da evitare la caduta o la dispersione dello stesso;
  • posizionato in maniera tale da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida;
  • non compromettere la stabilità del veicolo;
  • non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall’articolo 61 del codice della strada e cioè 2,55 m di lunghezza, 4 m di altezza e 12 m di lunghezza totale compresi gli organi di traino;
  • non deve mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe;
  • non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo;
  • può sporgere dalla parte posteriore, ma solo se costituito da cose indivisibili e fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, sempre nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 61;
  • non può essere fatto con i pali, le sbarre, le lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, e sporgenti lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo;
  • se vi sono accessori mobili  non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.

L’articolo 164 precisa anche che in ogni caso è necessario adottare le cautele che si rendano necessarie per evitare pericoli per gli altri e che la sporgenza longitudinale deve essere sempre segnalata utilizzando uno o due pannelli quadrangolari speciali, conformi ai modelli approvati e retroriflettenti, da porre sull’estremità della sporgenza.

Ovviamente, se ci sono delle prescrizioni, ci sono delle sanzioni per chi non le osserva….che sono:

SANZIONE  DA PAGA

RE ENTR0 5 GIORNI –  € 59,50

SANZIONE DA PAGARE DAL 6° AL 60° GIORNO – € 85

DESTRAZIONE 3 PU

NTI

DALLA PATENTE DEL CONDUCENTE

SANZIONE ACCESSORIA – Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non provvede a sistemare il carico secondo le modalità stabilite. L’organo accertatore, nel caso trattasi di veicolo a motore, oltre all’applicazione della sanzione, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione. I documenti sono restituiti all’avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme

 

Il consiglio, per viaggiare carichi e sicuri, è quello di utilizzare gli appositi box, realizzati per i diversi modelli di auto e omologati in maniera tale da risultare conformi alle disposizioni de codice della strada

 

 

 

 

E, per finire, ma non tanto velocemente, ….e Fido?

Lo lasciamo dai nonni? Di certo non lo dobbiamo abbandonare ….è il miglior amico dell’uomo per cui troviamo il posto anche per lui e oltre a prendere in considerazione le sue necessità, che ogni proprietario ben conoscerà, vediamo la situazione per la sua e la nostra sicurezza lungo il viaggio e quindi andiamo ad esaminare le regole che riporta il codice della strada.

La normativa di riferimento che disciplina il trasporto di animali è  contenuta in due commi dell’articolo 169, oltre ad un comma che ne prevede le sanzioni. L’articolo prevede anche altre disposizioni e quindi nel nostro caso affrontiamo i soli tre commi che riguardano gli animali.

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1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.

Si tratta ovviamente di una norma ad ampio raggio che non vale solo per gli  animali ma che, se riferita agli animali, significa che il loro trasporto non può interferire con il conducente che deve avere, appunto, ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida. Un valido strumento per assicurare l’incolumità del cane e di coloro che viaggiano, sono le cinture di sicurezza realizzate appositamente per animali, che vanno agganciate alle cinture già presenti sull’auto.  Un altro modo di valida protezione può esser il trasportino cioè una sorta di gabbia dove il cane può comodamente rilassarsi.

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6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

Premesso che i veicoli di cui al dPR 320/1954 sono quelli appositamente adibiti e autorizzati per il trasporto di animali, sulle nostre autovetture si può trasportare un solo animale domestico e comunque in modo tale, come detto nel primo comma, da non arrecare impedimento o pericolo per la guida. Ad esempio il cane non potrà stare accovacciato sul grembo del conducente. Si possono trasportare più animali domestici ma custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installato in via permanente, deve essere autorizzati dal competente ufficio della Motorizzazione Civile.

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10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00

Quando, quindi, un agente, accerta che avete violato uno dei due commi dell’articolo 169, stila un verbale e avete 60 giorni di tempo per pagare € 85 ma se il pagamento avviene entro cinque giorni l’importo è ridotto di un terzo, quindi potrete pagare € 59,50.

UN CONSIGLIO PER CHIUDERE?

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO!

Dr. Franco Simoncini
Dirigente/Comandante Polizia Municipale a/r
luglio 2017

 

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