Praticamente – Evasione scolastica
Praticamente
L’esperienza maturata in questo campo mi porta ad affermare, senza difficoltà, che nella stragrande maggioranza dei casi nei quali la frequentazione scolastica di minori è saltuaria o si può definire una vera e propria evasione scolastica, sia essa relativa alla scuola elementare che alla scuola media inferiore, nasconde spesso situazioni molto serie di devianze se non di maltrattamenti ed abusi.
Un attento insegnante non avrà timore di segnalare al Dirigente Scolastico le assenze riferendo anche comportamenti che possono destare sospetti.
Al Dirigente compete inviare la segnalazione di Dispersione Scolastica al Servizio Educativo ed ai Servizi Sociali Territoriali di zona dove risiede il minore, da ciò scaturirà l’ammonizione ai genitori – questo atto è di esclusiva competenza del Sindaco – e l’eventuale visita domiciliare di un’assistente sociale.
L’ammonizione ai genitori, che scaturirà da questa segnalazione, potrebbe non essere risolutiva sopratutto se non si sarà approfondito il motivo che è alla base della mancata frequentazione, anche solo saltuaria del bambino.
Creare una rete di riferimento da parte della Polizia Locale con le scuole sarà utilissimo proprio per far si che la scuola l’assuma quale riferimento territoriale per le situazioni critiche rilevate.
La Polizia Locale farà gli accertamenti di rito in collaborazione con i servizi sociali quindi i disagi minorili riscontrati formeranno un’apposita relazione al Tribunale per i Minorenni competente territorialmente (il PER che distingue il tribunale minorile da quello ordinario significa proprio che è diretto a favore del minore e non alla sua repressione) che avvierà gli accertamenti che riterrà più opportuni al fine di determinare la capacità genitoriale e la validità dell’ambiente familiare.
Se dall’indagine si rileva uno stato di abbandono la Polizia Locale avrà l’obbligo di collocare il minore in luogo sicuro – avvalendosi per la ricerca dei servizi sociali – relazionando dettagliatamente ed immediatamente il Tribunale per i Minorenni che provvederà, fatti i dovuti accertamenti, a convalidare l’allontanamento ovvero ad annullarlo. In questi casi sarà la Polizia Locale a decidere al momento il da farsi ricordando che il magistrato minorile di turno non è deputato ad intervenire.
Se l’indagine porta invece a rilevare reati nei quali il minore è vittima, la Polizia Locale provvederà a redigere informativa al Tribunale Ordinario ponendo in atto, nell’immediatezza tutti quegli accorgimenti a protezione del piccolo.
(seguiranno articoli con approfondimenti specifici).