Posto disabile occupato per andare a fare la spesa al disabile

Salve volevo un’informazione davanti il mio negozio ho richiesto un parcheggio riservato ai diversamente abili a parte la maleducazione della gente che si parcheggiano anche con brevi soste senza cartellino, stamattina ho avuto un diverbio con un’automobilista che si è parcheggiato sulle strisce gialle adiacenti al parcheggio (quelle che servono per far scendere il disabile con la carrozzina in sicurezza dalla pedana) ha esposto il cartellino per disabili sul cruscotto senza avere il disabile a bordo, gli ho fatto notare gentilmente che se non aveva il disabile a bordo di non parcheggiare li e lasciarlo libero a chi ne ha veramente bisogno lui si e giustificato dicendomi che il parcheggio comunque era libero e che poi il padre e disabile e lui andava a fare la spesa per il padre…. volevo sapere se questa persona ha infranto regole stradali se si va incontro a delle sanzioni e se può parcheggiare anche senza avere il disabile a bordo Grazie della gentile cortesia

 

È vietato l’uso del contrassegno da parte di persone diverse dall’interessato: perciò, ad esempio, non è consentito parcheggiare negli spazi riservati ovvero utilizzare corsie riservate o beneficiare di altre facoltà, se, in quel momento, l’auto non è direttamente al servizio specifico della persona disabile.

Non è richiesto, invece, che l’autorizzato sia a bordo purché sia documentabile una diretta correlazione tra circolazione del veicolo e necessità di soddisfare un’esigenza effettiva del disabile. La Corte Costituzionale, tuttavia, chiamata a valutare la legittimità delle disposizioni dell’art. 188, codice della strada, per stabilire se le norme stesse mentre riconoscono la possibilità della sosta senza limiti di tempo solo per i veicoli addetti allo “specifico servizio” dei disabili escludono implicitamente da tale beneficio i veicoli destinati al trasporto di cortesia degli stessi e cioè al trasporto “dato per amicizia o comunque per gentilezza o disponibilità, espressione del tutto normale e fisiologica delle relazioni sociali”, ha stabilito che quest’ultimo tipo di trasporto è da ritenersi comunque lecito. La Corte, infatti, da dichiarato che “il testuale riferimento ai veicoli al servizio delle persone disabili, contenuto nell’art. 188 CDS, non può essere interpretato nel senso della implicita esclusione del trasporto di cortesia dal beneficio della sosta senza limiti temporali, in aree di parcheggio a tempo, ma nel ben diverso senso che il beneficio è limitato a quei veicoli che effettivamente trasportano la persona disabile e sono, quindi, in tal senso, al servizio della stessa” (Corte costituzionale, ordinanza del 11-21.7.2000, n. 328). Il criterio interpretativo fornito dalla Corte, in sostanza, consente di affermare che il trasporto di un disabile autorizzato consente al conducente del veicolo sul quale questi si trova (a titolo di cortesia) di beneficiare delle facilitazioni in materia di circolazione o di sosta anche se, per momentanea mancanza dello stesso, non può esporre il contrassegno identificativo. L’art. 188, codice della strada, infatti, intende attribuire ai disabili un particolare beneficio di carattere personale che, perciò stesso, prescinde dal titolo in base al quale viene effettuato il trasporto degli stessi.

Va peraltro precisato che l’uso indebito e abusivo dell’autorizzazione alla circolazione rilasciata a persona invalida non determina a carico del soggetto che se ne avvale per fruire dei vantaggi connessi, per evidente carenza degli elementi di fattispecie, né il reato di sostituzione di persona né il reato di truffa (Cass. pen., sez. II, 17.6.2011 n. 24454).

 

Dott. Marco Massavelli
Vice Commissario Settore Operativo Polizia Municipale Rivoli (TO)

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