Portabiciclette posteriore – fari accesi
Ho recentemente acquistato un portabiciclette che si può installare nella parte posteriore dell’automobile, Vi volevo chiedere se era corretto che :
1) Lo stesso non debba sporgere più di 3/10 della lunghezza del veicolo;
2) Bisogna collocare un cartello 50×50 a strisce biancorosse catarifrangente;
3) Visto che la targa non e’ più visibile, installare su detto portabiciclette un duplicato della stessa.
In più volevo approfittare della Vs. gentilezza per chiedervi un chiarimento sulle modalità di accensione dei dispostivi di illuminazione sulle strade extraurbane.
Bisogna accenderli su tutte le strade extraurbane o solo su quelle denominate principali? Grazie. Saluti M. Di L.
RISPOSTA
Leggiamo insieme ciò che dice l’art. 164 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) : “””… il carico deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso… non deve mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento…. lo stesso carico non deve superare i limiti massimi di sagoma, stabiliti per ciascuna categoria di veicoli dall’art. 61 e può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore fino ai 3/10 delle lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dal precitato art. 61… in ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all’asse del veicolo. In tale proposito l’art. 361 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada) dice che detti pannelli quadrangolari – figura V 3 devono avere una superficie minima di 2500 cm² – cm 50×50 ed essere rivestiti con materiale retroriflettente a strisce alternate bianche e rosse disposte a 45°.”””
Come vedi sono elencate tutte le modalità di apposizione di un eventuale portabiciclette, come da richiesto, però è essenziale che non vengano coperte le luci di posizione posteriori e la targa del veicolo.
Per quanto riguarda il chiarimento sull’accensione dei dispositivi luminosi dei veicoli, il recente D.L. n. 151 del 27.06.2003 all’art. 152 – comma 1 – dice “”” Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore è obbligatorio l’uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d’ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l’uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. “””
Tale articolo sostituisce il comma 1-ter aggiunto dall’art. 1 del D.L. n. 121 del 20.06.2002, come sostituito dalla relativa legge di conversione, laddove si diceva ““durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è obbligatorio l’uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci d’ingombro””.
Ora, quando si esce con qualsiasi veicolo fuori del centri abitati i succitati dispositivi d’illuminazione devono essere accesi. (sanzione € 33,60).