Pellicole oscuranti: quale articolo

Mi hanno ritirato la carta di circolazione perchè avevo installato le pellicole oscuranti ai vetri laterali anteriore, applicando l’art.78 del c.d.s. Precedentemente mi sono informato e l’unica circolare emanata dalla motorizzazione generale prot. 1860 del maggio 2002 l’ultimo comma chiaramente affermava che non era applicabile l’art. 78. Sicuramente sono vietate ma mi chiedo ai sensi di quale articolo?

RISPOSTA

La circolare a cui Lei fa riferimento é la Prot. n. 1680/M360 dell’8 maggio 2002 che le riporto:

….omissis

La materia non è regolata da norme internazionali né da norme comunitarie che prevedano l’omologazione di dette pellicole quali entità tecniche indipendenti,.nè risultano allo studio, sia in sede internazionale che comunitaria, normative specifiche in tal senso. Tuttavia, nell’ambito dello Spazio economico europeo alcuni Paesi hanno adottato norme nazionali che disciplinano l’approvazione di dette pellicole nonche’ la loro installazione sui vetri dei veicoli. Lo Stato Italiano, invece, ha ritenuto di non adottare norme nazionali, rinviando la regolamentazione della materia alla eventuale emanazione di normative comunitarie. Non c’è dubbio, d’altra parte, che secondo i principi di libera circolazione delle merci, così come stabilito dall’art. 28 del Trattato CEE, non possono non essere accettate pellicole applicate ai vetri laterali posteriori e al lunotto posteriore dei veicoli approvate da altri Stati membri della Comunità europea o da Stati aderenti allo spazio economico europeo, fermo restando il rispetto dei campi di visibilità previsto dalle norme comunitarie. Conseguentemente, in sede di visita e prova di revisione, ove venisse riscontrata l’applicazione delle suddette pellicole, dovrà essere verificato:
1) che sulle pellicole sia apposto il marchio identificativo del costruttore delle pellicole medesime;
2) che dette pellicole siano state omologate per il vetro sul quale sono state applicate. A tale scopo dovrà essere esibito un certificato di omologazione, costituito all’estero, dal quale risulti che le pellicole montate siano state approvate per lo specifico tipo di vetro su cui sono state applicate. L’installatore dovrà certificare che il vetro, ovviamente di tipo omologato, ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole.Sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (campo di visibilità anteriore) non e’ consentita l’applicazione delle pellicole in argomento ne’ sul parabrezza ne’ sui vetri laterali anteriori; inoltre, l’applicazione sul lunotto posteriore, e’ ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo il lati. E’ appena il caso di precisare che l’applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli non comporta l’aggiornamento della carta di circolazione a norma dell’art. 78 del Codice della strada.

omissis………….

Quindi, commentando brevemente, si puo’ affermare che le pellicole oscuranti possono essere applicate, senza alcun aggiornamento della carta di circolazione, soltanto sui vetri laterali posteriori o sul lunotto posteriore.
Se vengono applicate sul parabrezza, sui vetri laterali anteriori – ma anche sul lunotto posteriore senza che il veicolo sia munito di specchietti retrovisori su entrambi i lati – si applica l’art. 71 comma 6 del Codice della strada ovvero:

Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €68,25 a €275,10. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa è da €137,55 a €550,20

Come disposto dalla circolare cio’ non comporta l’ aggiornamento della carta di circolazione per cui a seguito di accertata violazione non si puo’ ritirare tale documento ma é possibile segnalare il veicolo alla DDT per revisione straordinaria ai sensi dell’ art. 80 comma 5.

Ferrughelli Massimo

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