omologazione pezzi di ricambio

 

Io sono un motociclista e navigando in rete ho visto delle pubblicità di pezzi non originali omologati che vengono pubblicizzati come regolari e quindi non sanzionabili;
La mia domanda è questa :
– Si possono montare pezzi omologati (con tanto di certificazione) non originali (non prodotti dalla casa costruttrice)   come ad esempio: terminali di scarico, frecce, ecc, senza incorrere in sanzioni; oppure i pezzi omologati a differenza  degli altri servono solo a passare una eventuale revisione;
– Quindi nel caso di sostituzione di pezzi omologati sono obbligato a fare la revisione!!!!!

Vi chiedo se potete di rispondere eventualmente con riferimenti legislativi

RISPOSTA

Leggiamo insieme la norma :

l’art. 72 – comma 1 – del D. Leg.vo nr. 285 del 30.04.1992 – Codice della Strada recita :

“”” I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con

  1. a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ;
  2. b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico ;
  3. c) dispositivi di segnalazione acustica ;
  4. d) dispositivi retrovisori ;
  5. e) pneumatici o sistemi equivalenti.

…..i dispositivi sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale della M.C.T.C. secondo modalità stabilite con decreti del Ministero dei Trasporti……… sono, altresì stabilite le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme ed a quelle attuative e le modalità dell’apposizione.”””

Come vedi non si parla di dispositivi originali o meno; e’ invece essenziale che tutti i dispositivi messi in commercio siano omologati e non e’ vincolante che siano stati prodotti da Ditte diverse dalla casa costruttrice del veicolo cui saranno destinati.

E’ chiaro che se vengono apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento sopraelencati, è necessario che il veicolo venga sottoposto ad una nuova visita di revisione e prova presso i competenti uffici della Direzione Generale della M.C.T.C..

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