omologazione pezzi di ricambio
Io sono un motociclista e navigando in rete ho visto delle pubblicità di pezzi non originali omologati che vengono pubblicizzati come regolari e quindi non sanzionabili;
La mia domanda è questa :
– Si possono montare pezzi omologati (con tanto di certificazione) non originali (non prodotti dalla casa costruttrice) come ad esempio: terminali di scarico, frecce, ecc, senza incorrere in sanzioni; oppure i pezzi omologati a differenza degli altri servono solo a passare una eventuale revisione;
– Quindi nel caso di sostituzione di pezzi omologati sono obbligato a fare la revisione!!!!!Vi chiedo se potete di rispondere eventualmente con riferimenti legislativi
RISPOSTA
Leggiamo insieme la norma :
l’art. 72 – comma 1 – del D. Leg.vo nr. 285 del 30.04.1992 – Codice della Strada recita :
“”” I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con
- a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ;
- b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico ;
- c) dispositivi di segnalazione acustica ;
- d) dispositivi retrovisori ;
- e) pneumatici o sistemi equivalenti.
…..i dispositivi sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale della M.C.T.C. secondo modalità stabilite con decreti del Ministero dei Trasporti……… sono, altresì stabilite le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme ed a quelle attuative e le modalità dell’apposizione.”””
Come vedi non si parla di dispositivi originali o meno; e’ invece essenziale che tutti i dispositivi messi in commercio siano omologati e non e’ vincolante che siano stati prodotti da Ditte diverse dalla casa costruttrice del veicolo cui saranno destinati.
E’ chiaro che se vengono apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento sopraelencati, è necessario che il veicolo venga sottoposto ad una nuova visita di revisione e prova presso i competenti uffici della Direzione Generale della M.C.T.C..