Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città: 6° parte
DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017,n.14 (G.U. n. 42 del 20.2.2017)
convertito, con modificazioni, nella
LEGGE 18 aprile 2017,n.48 (G.U. n. 93 del 21.4.2017)
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città
in vigore dal 22/04/2017
COSA DICE LA LEGGE
Il prefetto, nella determinazione delle modalità esecutive dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili, impartisce, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, disposizioni per prevenire, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, il pericolo di possibili turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza pubblica all’esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria concernenti i medesimi immobili.
Le disposizioni di cui sopra definiscono l’impiego della Forza pubblica per l’esecuzione dei necessari interventi, secondo criteri di priorità che, ferma restando la tutela dei nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale, tengono conto della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l’incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere in ogni caso garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali.
L’eventuale annullamento, in sede di giurisdizione amministrativa, dell’atto con il quale sono state emanate le disposizioni di cui al comma 1, può dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell’obbligo per l’amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell’immobile.
Il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, può dare disposizioni in deroga a quanto previsto sopra, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie.
Continua la norma precisando che nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate ai sensi dell’art. 50, commi 5 e 7, del D. L. vo n. 267/2000 , come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l’applicazione della misura della sospensione dell’attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’art. 100 del Tulps.
Inoltre vengono inserite nell’art. 14-ter, comma 2, della legge n. 125/2001, dopo la parola: “vende” le seguenti: “o somministra” e le parole: “per tre mesi” sono sostituite dalle seguenti: “da quindici giorni a tre mesi”.
La norma modifica anche l’art. 100 del Tulps inserendo dopo le parole: “di un esercizio” le seguenti: “, anche di vicinato,“.
Nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, per fatti commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in un pubblico esercizio, il questore può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso, di durata inferiore ad un anno, né superiore a cinque, agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi secondo modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario dell’atto.
Il divieto può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni ma che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età, tramite notifica del provvedimento a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
Il questore, nei confronti dei soggetti già condannati negli ultimi tre anni con sentenza definitiva, può altresì disporre, per la durata massima di due anni, una o più delle seguenti misure:
- a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente;
- b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
- c) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
- d) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici.
Per la violazione di alcuni divieti si applicano da parte del prefetto, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000 e la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.
In caso di condanna per alcuni reati di cui sopra, commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di pubblici esercizi, locali pubblici o aperti al pubblico, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’imposizione del divieto di accedere in locali pubblici o pubblici esercizi specificamente individuati.
Per le attività connesse al numero unico europeo 112 e alle relative centrali operative realizzate in ambito regionale secondo le modalità definite con i protocolli d’intesa, le Regioni, che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio, possono bandire, nell’anno successivo, procedure concorsuali finalizzate all’assunzione, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, di un contingente massimo di personale determinato in proporzione alla popolazione residente in ciascuna Regione, sulla base di un rapporto pari ad un’unità di personale ogni trentamila residenti, previa verifica dell’assenza di personale in mobilità o in esubero.
Al D.L. vo n. 159/2011 sono apportate modificazioni agli articoli 1 e 6 inerenti violazioni al foglio di via obbligatorio e della sorveglianza speciale
Viene modificato anche l’art. 639 CP finalizzato a disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi deturpati o a far sostenere le spese di ripristino e di ripulitura dei suddetti luoghi.
Viene anche modificato il comma 15-bis dell’art. 7 del CdS aumentando le sanzioni a carico dei parcheggiatori abusivi.
La norma termina specificando che dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica mentre le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
LE OSSERVAZIONI CHE POSSIAMO FARE
Poco da dire sul fatto che il prefetto, per applicare le determinazioni dell’Autorità Giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili, impartisca, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, disposizioni per prevenire il pericolo di turbative per sicurezza pubblica, con l’impiego della Forza pubblica che deve avvenire, secondo criteri di priorità che tengano conto:
- della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati,
- dei possibili rischi per l’incolumità e la salute pubblica,
- dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili,
- nonché dei livelli assistenziali che possono essere assicurati agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali.
Sembra che poco di nuovo, quindi, ci sia, su questo frangente e cioè resta il fatto che il Prefetto, cioè lo Stato, continui a gestire questa situazione, di per sé molto critica, senza impegnare gli enti locali, per quanto chiamati in causa più volte in questo decreto, e che poi si ritrovano a doverne gestire le conseguenze generalmente sempre gravi. L’unica novità appare, infatti, quella che il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, possa dare disposizioni in deroga a quanto previsto sopra, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie.
Per passare ad altro argomento di più stretta attualità per gli enti locali il decreto apporta variazioni agli articoli 50 e 54 del TULPS già commentati in altro aggiornamento dal titolo “I NUOVI COMPITI DEI SINDACI”, alla cui lettura si rinvia tramite il seguente link, oltre alla variazione apportata al comma 100 del Tulps. Anche in questo caso la variazione è già stata commentata in altro aggiornamento dal titolo “SOSPENSIONE LICENZA ESERCIZIO DI VICINATO DA PARTE DEL QUESTORE”, alla cui lettura si rinvia tramite il seguente link.
Ancora una variazione da parte del decreto in merito alla legge 30 marzo 2001, n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati” anche questa già commentata con il titolo “ALCOLICI” e alla cui lettura si rinvia tramite questo link.
Il decreto passa poi al divieto di accesso in locali pubblici o in esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi, che può disporre il Questore, nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il divieto é disposto anche nei confronti di soggetti dai quattordici ai diciotto anni con provvedimento notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
La violazione al divieto viene applicata dal prefetto con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000 e la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno. Sanzione economica pesante in quanto si procede con il pagamento in misura ridotta con € 13.333,33.
Si passa poi ad un intervento sul D.L. vo n. 159/2011, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”. (GU n.226 del 28-9-2011 – Suppl. Ordinario n. 214 ) agli articoli 1 e 6 con gli inserimenti sotto riportati:
Articolo 1
- c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto ((, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa)), che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
Articolo 6
((3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell’interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, anche con le modalità di controllo previste all’articolo 275-bis del codice di procedura penale.))
Con questa modifica vengono ricompresi, tra gli elementi che possono portare all’applicazione di una misura di prevenzione, le violazioni al divieto di accesso disposto dal Questore e la possibilità di applicare, ai soggetti sottoposti alle prescrizioni per la sorveglianza speciale, il cosiddetto braccialetto elettronico.
La norma prosegue relativamente al ripristino dello stato dei luoghi per i responsabili del reato di deturpamento è imbrattamento di cose altrui, cioè, in sintesi si mira a combattere i writers con la modifica dell’articolo 639 c.p. Il problema è già stato affrontato in un precedente approfondimento dal titolo “DETURPAMENTO E IMBRATTAMENTO DI COSE ALTRUI” alla cui lettura si rinvia tramite il presente link.
Si passa, poi, ad una variazione dell’art. 7 del codice della strada, già approfondito in altro articolo dal titolo “PARCHEGGIATORI ABUSIVI” alla cui lettura, anche in questo caso, si rinvia tramite questo link, precisando, tuttavia, che la sanzione, in caso di reiterazione non è raddoppiata, ma, con una discutibile modalità di espressione, non nuova fra l’altro nel decreto, è, di fatto, triplicata.
La norma termina con il richiamo alla non possibilità di ulteriori spese a carico dello Stato e questa volta il decreto precisa che le altre amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, cioè non autorizza spese extra se non, ovviamente, quelle enunciate lungo il decreto.
Per terminare merita ricordare che è stata emanata la Circolare n. 4228 del 23 maggio 2017 da parte del Ministero dell’Interno dal titolo “Legge 18 aprile 2017, n. 48. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”. Non pare aggiungere alcunché la richiamata circolare, che sembra più che altro una comunicazione dell’esistenza del decreto rivolta ai propri uffici e servizi, e alla cui lettura si rinvia tramite questo link.
7 giugno 2017
Dr. Franco Simoncini
Dirigente/Comandante Polizia Municipale a/r