Obblighi del produttore del rifiuto Cass. pen. Sez. III Sent. 03-12-2013, n. 48084

La Corte d’appello è giunta alla condanna dell’imputato applicando il principio per cui il produttore o detentore di rifiuti che conferisca i rifiuti per lo smaltimento ad un soggetto privo di titolo abilitativo risponde del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1. Nel caso di specie, l’imputato, aveva per colpa disposto il conferimento dei rifiuti non pericolosi ad un soggetto non abilitato, che aveva provveduto ad un’attività protratta di smaltimento in forma di deposito. La colpa era consistita nel non essersi avveduto del fatto che il titolo autorizzativo posseduto dal gestore della discarica, avendo durata quinquennale, era ampiamente scaduto al momento del conferimento dei rifiuti.

Rosa Bertuzzi

(omissis)

1. – Con sentenza del 7 agosto 2012, la Corte d’appello di Perugia, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero e in riforma della sentenza del Tribunale di Spoleto del 5 ottobre 2010, con la quale l’imputato era stato assolto con la formula “perchè il fatto non costituisce reato”, ha condannato l’imputato alla pena dell’ammenda in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), perchè, in qualità di amministratore unico di una società, smaltiva i rifiuti non pericolosi analiticamente indicati nell’imputazione senza autorizzazione presso una discarica, senza procedere ai necessari accertamenti sulla validità ed efficacia del provvedimento autorizzatorio del gestore della discarica; provvedimento scaduto il 3 ottobre 2006 (il 10 agosto 2007). La Corte d’appello è giunta alla condanna dell’imputato applicando il principio per cui il produttore o detentore di rifiuti che conferisca i rifiuti per lo smaltimento ad un soggetto privo di titolo abilitativo risponde del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1. Nel caso di specie, l’imputato, aveva per colpa disposto il conferimento dei rifiuti non pericolosi ad un soggetto non abilitato, che aveva provveduto ad un’attività protratta di smaltimento in forma di deposito. La colpa era consistita nel non essersi avveduto del fatto che il titolo autorizzativo posseduto dal gestore della discarica, avendo durata quinquennale, era ampiamente scaduto al momento del conferimento dei rifiuti.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. – Con un primo motivo di doglianza, si rilevano la nullità della notificazione all’imputato del decreto di citazione per il giudizio d’appello e l’erronea applicazione dell’art. 157 c.p.p., comma 8. Rileva la difesa che il 27 giugno 2012 l’ufficiale giudiziario aveva tentato la notificazione del decreto di citazione presso il domicilio eletto dall’imputato ed aveva poi proceduto ex art. 157 c.p.p. mediante deposito dell’atto nella casa comunale, non avendo rinvenuto il destinatario o persona idonea ad accettare l’atto, e mediante l’affissione dell’avviso sul posto e l’invio di comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento. La raccomandata non era stata ritirata dall’imputato, tanto che il plico, depositato presso l’ufficio il 29 giugno 2012, risultava non ancora ritirato alla data del 12 luglio 2012. Il 18 luglio 2012, la Corte d’appello disponeva la notifica dell’atto al difensore ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, rilevando la irritualità della notifica; la relativa eccezione veniva poi sollevata dalla difesa e rigettata; con la conseguenza che veniva dichiarata la contumacia dell’imputato. Rileva la difesa che la notifica presso il difensore non era “andata a buon fine”, perchè egli aveva espresso all’autorità procedente di non accettare le notificazioni in indirizzo dell’imputato. Rileva altresì che il ricorso alla procedura di notificazione di cui all’art. 157 c.p.p., comma 8, non avrebbe potuto essere utilizzato, perchè ad esso si può fare ricorso solo dopo aver percorso in via cumulativa e non alternativa tutti i passaggi indicati nei precedenti commi del medesimo articolo, ricercando il destinatario non solo nella casa di abitazione ma anche nel luogo in cui esercita abitualmente l’attività lavorativa; ricerca, quest’ultima, non effettuata dall’ufficiale giudizio nel caso in esame.
2.2. – Con un secondo motivo di ricorso, si prospetta la nullità della sentenza ex art. 522 c.p.p., sul rilievo che il fatto sarebbe diverso da come contestato, nonchè l’inosservanza dell’art. 516 c.p.p. e l’erronea applicazione della disposizione incriminatrice. Il ricorrente sostiene che d’imputazione era incentrata sulla violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), in concorso con il titolare della discarica, che consisteva nello smaltimento di rifiuti senza autorizzazione presso detta discarica. Secondo la difesa, nella specie sarebbe stato configurabile a carico dell’imputato il reato previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3, in concorso con il gestore della discarica, ma tale reato sarebbe integrato da una condotta diversa da quella contestata; con la conseguenza che non potrebbe procedersi alla mera riqualificazione giuridica del fatto.
Motivi della decisione
3. – Il ricorso è inammissibile.
3.1. – Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Nel riportare le vicende relative alla notificazione del decreto di citazione in grado d’appello, la difesa evidenzia che la seconda notificazione del decreto era stata effettuata presso il difensore ex art. 161 c.p.p., comma 4. Sostiene la stessa difesa che tale notificazione non è stata validamente effettuata, perchè il difensore aveva dichiarato all’autorità procedente di non accettare le notificazioni di atti destinati all’imputato ai sensi dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis. La difesa trascura, però, di considerare l’ordinanza del 7 agosto 2012, con la quale la Corte d’appello ha rilevato la regolarità della prima notificazione effettuata all’imputato nel domicilio da questo dichiarato ai sensi dell’art. 161 c.p.p., nelle forma di cui all’art. 157 c.p.p., comma 8, pur senza che prima si fosse proceduto alla nuova ricerca dell’imputato ai sensi dello stesso art. 157, del precedente comma 7. A prescindere dalla genericità del motivo di ricorso, deve comunque osservarsi che l’assunto su cui si basa la Corte d’appello risulta corretto. Le formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli artt. 161 e 162 si svolgono, a norma dell’art. 163, secondo le disposizion dell’art. 157, “in quanto applicabili”. Tale richiamo deve essere inteso nel senso che, qualora la notificazione presso il domicilio in mani proprie o a un soggetto convivente o a al portiere o a chi ne fa le veci non sia stata possibile, non è necessario procedere a nuove ricerche dell’imputato ai sensi dello stesso art. 157, del precedente comma 7. La ratio del comma 7 richiamato è, infatti, quella di approfondire le ricerche dell’imputato nella casa di abitazione, nel luogo di lavoro, nella dimora, anche temporanea, o presso il recapito, per rendere realmente residuale l’ipotesi di notificazione mediante deposito nella casa comunale disciplinata dal successivo comma 8. Si tratta di ricerche che, con ogni evidenza, hanno quale necessario presupposto l’incertezza su quale sia il luogo dove l’imputato effettivamente si trova e che, dunque, non hanno ragion d’essere qualora tale incertezza sia venuta meno in radice, a seguito di elezione o dichiarazione di domicilio da parte dell’imputato stesso.
3.2. – Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come sopra visto, si contesta all’imputato di avere, in qualità di amministratore unico di una società, smaltito i rifiuti non pericolosi analiticamente indicati nell’imputazione senza autorizzazione presso una discarica, senza procedere ai necessari accertamenti sulla validità ed efficacia del provvedimento autorizzatorio del gestore della discarica; provvedimento in realtà scaduto. Tale condotta corrisponde esattamente alla fattispecie astratta prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), al quale l’imputazione si riferisce. Nè può darsi spazio, in questa sede, alla prospettazione difensiva secondo cui il reato commesso sarebbe in realtà riconducibile alla fattispecie del concorso nell’esercizio di una discarica abusiva. Tale prospettazione, meramente ipotetica e alternativa, è infatti puntualmente smentita dal giudice di merito, il quale evidenzia che dall’istruttoria svolta è emersa la prova del conferimento dei rifiuti da parte dell’imputato ad un soggetto non abilitato a gestire la discarica; conferimento che integra la fattispecie contravvenzionale di smaltimento di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), del codice dell’ambiente.
4. – Nè può essere in questa sede dichiarata la prescrizione del reato, commesso il 10 agosto 2007. In presenza di un ricorso inammissibile, quale quello in esame, trova infatti applicazione il principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione, è preclusa dall’inammissibilità del ricorso per cassazione, anche dovuta alla genericità o alla manifesta infondatezza dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (ex multis, sez. 3^, 8 ottobre 2009, n. 42839; sez. 1^, 4 giugno 2008, n. 24688; sez. un., 22 marzo 2005, n. 4). Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2013

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