Normativa per le gomme chiodate

Vorrei conoscere con esattezza cosa prescrive l’attuale normativa in tema di circolazione con pneumatici chiodati.

RISPOSTA

Con circolare n. 104/2174/D del 24 febbraio 1966 fu consentito in via sperimentale l’uso dei pneumatici per neve muniti di chiodi per la marcia sul ghiaccio con l’osservanza di particolari condizioni che vennero specificate nella circolare stessa. A seguito dell’esperienza nel frattempo già avutasi e del parere espresso dalla commissione per l’automobilismo, si rese necessario stabilire le condizioni di impiego e le caratteristiche dei pneumatici con chiodi di tipo approvato in sostituzione di quelle previste dalla circolare sopraspecificata. Fu così che la circolare del Ministero dei trasporti, direzione generale M.C.T.C., prot. 557/2174/D del 22 ottobre 1971, avente per oggetto: “Pneumatici per neve di tipo approvato. Chiodi per marcia sul ghiaccio” del 22.10.1971, stabilì le caratteristiche dei pneumatici con chiodi e cioè: – la sporgenza dei chiodi dalla superficie del pneumatico non superiore a 1,5 mm.; – il numero di chiodi per ruota compreso fra un minimo di 80 e un massimo di 160 a partire dalla misura più piccola fino a quella più grande dei pneumatici.
La circolazione dei veicoli muniti di pneumatici con chiodi è subordinata alle seguenti condizioni:- limite massimo di velocità, di 90 km/h lungo la viabilità ordinaria e 120 km/h in autostrada;- applicazione di bavette paraspruzzi dietro le ruote posteriori;- montaggio di pneumatici chiodati su tutte le ruote dei veicoli e dei loro eventuali rimorchi;- divieto dell’uso di pneumatici chiodati su veicoli di peso complessivo superiore a 35 q.li;- uso dei pneumatici chiodati limitato al periodo 15 novembre-15 marzo. Sono previste possibilità di deroghe alle condizioni suddette da parte delle Regioni o delle Prefetture in relazione a particolari esigenze contingenti.
L’articolo 406 del regolamento del Codice della strada, stabilisce che tutti i provvedimenti e le disposizioni tecniche emanate dai Ministri competenti nelle rispettive materie in attuazione delle norme del regolamento abrogato restano in vigore fino all’emanazione dei nuovi decreti e per questo si deve ritenere ancora vigente tale disposizione. L’utilizzo di pneumatici non omologati può costituire violazione alle norme del codice della strada, mentre già la precedente prassi individuò nell’attuale articolo 15 la norma di riferimento, per la generica previsione di aver creato uno stato di pericolo per la circolazione. In verità, non pare esista una norma specifica, potendo ricorrere diverse violazioni, anche in concorso tra di loro. Potrà ricorrere la violazione dell’articolo 72 e/o 78, ma anche quella dell’articolo 15 se la circolazione produce un danno al manto stradale o se effettivamente si crea un pericolo per la circolazione. Qualora la circolazione del veicolo con pneumatici chiodati producesse un rumore molesto, si potrebbe ricorrere anche la violazione dell’articolo 155. Se venisse accertata una velocità superiore a qyella stabilita dalla prassi, oltre alla violazione dell’articolo 142, se ricorrente (accertata con autovelox), vi potrebbe essere violazione dell’articolo 141 per aver circolato ad una velocità pericolosa in relazione alle caratteristiche tecniche del veicolo. Quindi, in applicazione della prassi amministrativa, si deve ritenere applicabile in via principale l’articolo 15, oltre eventualmente agli articoli sopra richiamati.

Giuseppe Carmagnini
febbraio 2010

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